Il San Pancrazio perde tre punti in classifica a favore del Mottola
Il ricorso del Mottola è stato accolto: il San Pancrazio ha avuto la partita persa a tavolino 0-3 per un tesseramento irregolare. Invece è stato respinto il ricorso del Maruggio, in quanto il calciatore che sarebbe stato tesserato irregolarmente non aveva preso parte alla gara, ma era stato solo teuto in panchina.
Questa la sentenza completa del Giudice Sportivo in merito ai due casi:
SAN PANCRAZIO-MOTTOLA
Esaminati gli atti ufficiali;rilevato che con reclamo inoltrato il 9 febbraio 2009, ritualmente trasmesso alla controparte, la società A.S.D. MOTTOLA invocava l’adozione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a carico della POL. SAN PANCRAZIO;che il gravame stigmatizza l’utilizzazione dal 1° minuto del primo tempo del tesserato EDJEKPAN Mathieu Guerin ritenuto in posizione irregolare; che con proprie controdeduzioni del 18 febbraio 2009 la Pol. SAN PANCRAZIO eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omesso preannuncio del medesimo, inammissibilità per mancato invio al Giudice Sportivo della copia della ricevuta di spedizione alla controinteressata, assenza di colpa della società nell’erroneo tesseramento del giocatore succitato;
che l’art. 46 comma 3 Codice di Giustizia Sportiva non prevede per i reclami inerenti la posizione dei tesserati che i medesimi debbano essere preannunciati ma la semplice proposizione nel termine di sette giorni dallo svolgimento dalla gara;
che la A.S.D. MOTTOLA ha ritualmente allegato al reclamo la ricevuta di spedizione del medesimo alla società controinteressata;
che la Segreteria Amministrativa del Comitato Regionale Puglia L.N.D., con propria nota prot. 336/DM dell’11 febbraio 2009, ha attestato che il calciatore EDJEKPAN Mathieu Guerin risulta tesserato con la POL. BOYS B. CALCIO dal 10 settembre 2008;tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. MOTTOLA e, per l’effetto, dichiarare la posizione irregolare del tesserato EDJEKPAN Mathieu Guerin in relazione alla gara A.S.D. MOTTOLA - POL. SAN PANCRAZIO dell’1 febbraio 2009;2) di comminare alla POL. SAN PANCRAZIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della A.S.D. MOTTOLA;3) di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso.
SAN PANCRAZIO-MARUGGIO
Esaminati gli atti ufficiali;rilevato che con reclamo inoltrato il 16 febbraio 2009, ritualmente trasmesso alla controparte, la società A.S.D. MARUGGIO CALCIO invocava l’adozione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico della POL. SAN PANCRAZIO;
che il gravame stigmatizza la presenza nella distinta di gara con il n. 14 del tesserato MAGISTRI SANGERMANO Cosimo ritenuto in posizione irregolare;che con proprie controdeduzioni del 24 febbraio 2009 la POL. SAN PANCRAZIO eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omesso preannuncio del medesimo e la sua infondatezza poiché il calciatore in questione non aveva preso parte alla gara;che l’art. 46 comma 3 Codice di Giustizia Sportiva non prevede per i reclami inerenti la posizione dei tesserati che i medesimi debbano essere preannunciati ma la semplice proposizione nel termine di sette giorni dallo svolgimento dalla gara;che la Segreteria Amministrativa del Comitato Regionale Puglia L.N.D., con propria nota prot. 352/DM dell’11 febbraio 2009, ha attestato che il calciatore MAGISTRI SANGERMANO Cosimo risulta tesserato con la U.S. STELLA JONICA CAROSINO dal 6 dicembre 2008;
che dall’esame del referto arbitrale risulta che il giocatore MAGISTRI SANGERMANO Cosimo (nato il 7/12/1986) è stato inserito con il n. 14 nella distinta di gara della POL. SAN PANCRAZIO e che il medesimo non ha partecipato attivamente alla medesima;
che l’art. 17 comma 5 ultimo capoverso del Codice di Giustizia Sportiva recita testualmente che “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”; tanto premesso
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. MARUGGIO CALCIO e, per l’effetto, confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore della POL. SAN PANCRAZIO ;2) addebitare la relativa tassa sul conto della istante.