sabato 23 novembre 2024


21/06/2011 07:27:41 - Manduria - Politica

L’esposto inviato all’assessore regionale Barbanente e al dirigente regionale dell’Ufficio di Strumentazione Urbanistica

 
 
«Nella seduta del 20/5 u. s. il Consiglio comunale di Manduria approvava, con il voto contrario dei presenti tra i sottoscritti Consiglieri di opposizione, l’allegato “Regolamento disciplinante l’installazione di chioschi e strutture temporanee per le attività commerciali e per l’erogazione di servizi”.
Tralasciando le numerose assurdità e manchevolezze  contenute nel suddetto Regolamento, che risulteranno evidenti già ad una prima lettura ( ad es. le abnormi dimensioni dei chioschi o l’assenza di indicazioni in ordine a modelli, colori e materiali o, peggio ancora, l’assenza di un Piano delle aree pubbliche da destinare allo scopo ), ci preme segnalare all’attenzione delle S.S.L.L. l’articolo 18 , nel quale, a nostro avviso, si configura un illegittimo tentativo di aggirare le “Norme di attuazione” del P.R.G. attualmente in vigore ( di cui si allega uno stralcio).
 Nel disciplinare, infatti, al punto 3 del suddetto art. 18, la edificabilità di chioschi in aree ricadenti in zone destinate dal P.R.G. a “Verde pubblico attrezzato”, il Regolamento in oggetto si configura come Variante allo stesso P.R.G., in quanto ne modifica l’indice di fabbricabilità fondiario : infatti, con l’indice attualmente previsto, pari a 0,01 mc/mq , occorrerebbero mq.15.000 (1,5 ettari) per consentire l’edificazione di un chiosco della superficie di mq.50 x m. 3 di altezza (vedi pag. 1 dell’ allegato stralcio delle “Norme di attuazione”), laddove il nuovo Regolamento prevede che basti una superficie solo otto volte superiore, vale a dire pari a mq. 400.
Nelle zone definite “Turistico-residenziali” o destinate ad “Attrezzature Turistiche”( punto 5 del medesimo articolo), secondo il vigente P.R.G., non è permesso costruire nulla, in quanto vi è l’obbligo della preliminare approvazione di un Piano di Lottizzazione o Particolareggiato dell’isolato ( vedi stralcio allegato, pagg. 2 e 4). Vale la pena ricordare che, sulla base di queste stesse prescrizioni, il Dirigente dell’Area urbanistica comunale ha proceduto, pochi mesi or sono, a sospendere la validità di tutti i permessi a costruire in tali zone, precedentemente concessi.
Sempre al medesimo punto 5, nel riquadro, si dice che” l’insediamento è consentito anche in lotti inferiori ai rispettivi lotti minimi previsti dal P.R.G.”, ancora una volta in aperto contrasto con le citate “Norme di attuazione”( vedi pag.3 dell’allegato).
Concludendo, riteniamo che la delibera di Consiglio in oggetto sia illegittima, in quanto in aperto contrasto con le norme del P.R.G. tuttora in vigore, nonché discriminatoria nei confronti dei cittadini che si vedono negare il permesso a costruire nelle stesse zone in cui, invece, ad altri viene concesso di eludere la normativa in vigore.
Chiediamo pertanto a codesto Ufficio di intervenire, nell’ambito dei suoi poteri, affinchè questo abuso venga sanato».










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