Ecco le decisioni del Giudice Sportivo
GARE DELLA 6ª GIORNATA
GARA GIOVENTU’ LATERZA – VIRTUS MARUGGIO
Esaminati gli atti ufficiali:
Rilevato che la società VIRTUS MARUGGIO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari e che pertanto l’arbitro non dava inizio alla gara,
Visti e applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del Codice di Giustizia Sportiva
D E L I B E R A
Di comminare alla società VIRTUS MARUGGIO:
1) La punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società GIOVENTU’ LATERZA;
2) Di comminare alla società VIRTUS MARUGGIO l’ammenda di E. 300,00, per prima rinuncia alla disputa di gara verificatasi quando mancano tre giornate o meno alla conclusione del campionato;
3) Di comminare alla società VIRTUS MARUGGIO la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica;
4) Di comminare alla società VIRTUS MARUGGIO il pagamento dell’indennizzo di E. 75,00, in favore della società GIOVENTU’ LATERZA, per mancato incasso a seguito di rinuncia.