sabato 23 novembre 2024


27/03/2013 19:51:53 - Maruggio - Calcio

Partita persa al Centro Jonico e 3 punti di penalizzazione

 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
 
GARE DEL 17/ 3/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17/ 3/2013 REAL PARADISO BRINDISI – ANDRANO
 
Il Giudice sportivo,
esaminati gli atti ufficiali unitamente al supplemento di referto reso dall'arbitro,
rilevato:
- che con reclamo tempestivamente preannunciato la ASD REAL PARADISO BRINDISI lamentava presunto errore tecnico da parte dell'Arbitro laddove questi, al 25 s.t., consentiva l'ingresso in campo del numero 12 della soc. ASD ANDRANO (Cantor Dzanis) in luogo del calciatore numero 11 della medesima squadra (Ruberto Maurizio);
- che nella premessa al reclamo di cui sopra si dava atto che, prima dell'inizio della gara, all'Arbitro veniva consegnata la distinta da parte della soc. ASD ANDRANO riportante un'inversione di numerazione, segnalata a mezzo frecce, tra il calciatore Massafra Emanuele (inizialmente contraddistinto con num. 12) ed il calciatore Cantor Dzanis (avente in origine il num. 16 in distinta);
- che tale inversione è stata regolarmente comunicata alla soc. reclamante ASD REAL PARADISO BRINDISI, come risulta altresì dalla copia allegata al reclamo stesso;
- che secondo le decisioni ufficiali FIGC - rese in via interpretativa- rispetto alla "regola numero 3" del Regolamento Ufficiale (numero dei calciatori), tra gli adempimenti preliminari alla gara si prevede che le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'Arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società;
- Che dalla lettura degli atti ufficiali non è emersa alcuna violazione regolamentare da parte della soc. ASD ANDRANO, salvo l'irregolare numerazione della distinta di gara;
tutto ciò rilevato
DELIBERA di rigettare il reclamo della soc. ASD REAL PARADISO BRINDISI, addebitando la relativa tassa a carico dell'istante;
di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore della soc. ASD ANDRANO;
di comminare a carico della soc. ASD ANDRANO l’ammenda di 50.00 euro per irregolare numerazione della distinta di gara.

GARA DEL 17/ 3/2013 CENTRO JONICO TARANTO - NOVOLI

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio a mezzo fax - seguito da reclamo trasmesso con lo stesso mezzo in data 25/03/2013 - la soc. POL. CENTROJONICO adiva questo Giudice Sportivo invocando un errore tecnico dell'Arbitro e l'illegittima interruzione della gara da parte di quest'ultimo, senza formulare consequenziali richieste se non richiedendo clemenza in ordine alle decisioni disciplinari da assumere.
Osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo è stato inoltrato a mezzo fax e non a mezzo raccomandata a/r in violazione dell'art. 46 comma 1 CGS, che non è stato attestato l'invio a controparte di copia del reclamo a mezzo raccomandata a/r in violazione dell'art. 46 comma 1 CGS e che il reclamo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società in violazione dell'art. 33 comma 5 CGS.
Rilevato che:
1) al 43º del p.t., in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della soc. A.S.D. NOVOLI, il Direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita perché riceveva continue offese e minacce dai tesserati e dai dirigenti della soc. POL. CENTRO JONICO che lo circondavano dopo l'adozione di tale decisione;
2) i 7 tesserati della soc. POL. CENTRO JONICO responsabili di tali comportamenti sono stati già sanzionati nel C.U. 65 del 21/03/2013;
3) la soc. POL. CENTRO JONICO era stata già destinataria della sanzione della disputa in campo neutro a porte chiuse di numero 3 gare e si è resa responsabile di ulteriori comportamenti violenti ed antisportivi in pendenza di tale sanzione;
Tanto premesso
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla soc. POL. CENTRO JONICO in relazione alle violazioni codicistiche indicate in premessa e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante;
2) di comminare alla soc. POL. CENTRO JONICO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della soc. ASD NOVOLI;
3) di comminare alla soc. POL. CENTRO JONICO la punizione sportiva della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, alla luce della recidività in comportamenti violenti ed antisportivi in pendenza della sanzione recentemente comminatale.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
CENTRO JONICO TARANTO
Vedi delibera.
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
CENTRO JONICO TARANTO        - 3
Vedi delibera.
 
AMMENDA
Euro 50,00 ANDRANO
Vedi delibera.
 
GARE DEL 21/ 3/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SASSO LEONARDO
(PEZZE)
 
 
 

 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

GENTILE LUIGI
(NUOVA DAUNIA)
 
MAGLIANO VITO
(ROCCHETTA S.ANTONIO)

 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

FRANCIOSO LEONARDO
(PEZZE)
 
 
 

 
 
 
 
GARE DEL 24/ 3/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
GARA DEL 24/ 3/2013 CENTRO JONICO TARANTO - REAL PARADISO BRINDIS

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' POL. CENTRO JONICO TARANTO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 
 
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 800,00 BITONTO.
Nel corso del secondo tempo, propri sostenitori facevano esplodere nelloro settore una bomba carta senza conseguenze. Al termine della gara propri giocatori e dirigenti accerchiavano l'arbitro impedendogli di rientrare negli spogliatoi. Persona non riconosciuta ma riconducibile alla società ospite era posizionato davanti alla porta dello spogliatoio del direttore di gara e tentava di aprirla, proferendo frasi minacciose, prima di lasciare l'impianto di gioco il direttore di gara unitamente al dirigente della società ospitante e al comandante della stazione di carabinieri constatavano che erano stati danneggiati i servizi igienici del settore ospiti.

Euro 300,00 REAL MODUGNO
Propri tifosi entravano nel recinto di gioco dopo aver forzato un cancello. Vedi supplemento di rapporto.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2013

PICONE FRANCESCO
(BITONTO.)
 
 
 

 
 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2013

MORGESE ANTONIO
(AUDACE BARLETTA)
 
RICCIO JACOPO
(GIOVENTU PARABITA)
CASCIARO ROBERTO
(MARITTIMA)
 
 
 

 
 
 
 
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 18/ 4/2013

PACE GIUSEPPE
(UNITED MOTTOLA)
 
 
 

 
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MARULLI RICCARDO
(LA SIRENA)
 
 
 

 
 
 
A seguito di un provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro avvicinandosi allo stesso e prendendolo per il mento, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MODESTO VINCENZO
(BITONTO.)
 
FENINNO MARCELLO
(ROCCHETTA S.ANTONIO)
LEO FRANCESCO
(UGGIANO CALCIO)
 
 
 

 
 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LAURIOLA MICHELE
(CIVILIS ATLETICO)
 
ORLINO DARIO
(OMNIA BITONTO)
MICELE TOMMASO
(PEZZE)
 
BOTTA ARTURO
(REAL MODUGNO)
GATTI FILIPPO
(UNITED MOTTOLA)
 
MARRA ALESSIO DOMENIC
(UNITED MOTTOLA)

 
 
 
 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E

VILLANI ANDREA
(GALATONE A.S.D.)
 
 
 

 
 
 
A fine gara, in segno di protesta proferiva frase ingiuriosa all'indirizzo dell'Arbitro stringendogli con vigoria il braccio, senza conseguenze.
 
SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MODESTO VINCENZO
(BITONTO.)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
 

RUGGIERO EMANUELE
(BITONTO.)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
 

SANGIRARDI GIUSEPPE
(BITONTO.)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
 

REGALINO DARIO
(GIOVINAZZO)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E

DIBENEDETTO GENNARO
(CALCIO GRAVINA)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
 

LOIUDICE MICHELE
(FORTIS MURGIA)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr

TELESCA FRANCESCO
(PEZZE)
 
 
 

 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

MUSTI ALESSANDRO
(AUDACE BARLETTA)
 
LOIUDICE MICHELE
(FORTIS MURGIA)
FIORENZA RICCARDO
(GIOVENTU PARABITA)
 
COTARDO FABIO
(MINERVINO)
MARASCO GIOVANNI
(NOVOLI)
 
MARTUFI GIUSEPPE
(ORDONA CALCIO)
TAMMA FRANCESCO
(REAL MODUGNO)
 
PIGNATELLI LUIGI
(SANSEVERESE)
FATTIZZO BIAGIO
(STELLA DEL COLLE)
 
MASTROMARINO NICOLA
(UNITED MOTTOLA)

 
 
 
 
 
 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

FIORE PAOLO
(ALEXINA)
 
MENNELLA CIRO LUIGI
(ALEXINA)
AURELIO EMANUELE
(APRICENA)
 
MERLINO PRIMIANO
(APRICENA)
GIULIANI NICOLA
(BITETTO)
 
CATALDI NICOLA
(CALCIO GRAVINA)
TRIANNI PIER PAOLO
(GALATONE A.S.D.)
 
COTRONEO STEFANO
(MARUGGIO CALCIO)
SFORZA ROBERTO
(MOLFETTA SPORTIVA)
 
DI BARTOLOMEO NICOLA
(NUOVA DAUNIA)
LAVERMICOCCA LUIGI
(R.SIBILLANO 1950 BARI)
 
MONACO WILLIAM
(UGGIANO CALCIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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