Non ha corrisposto, entro 30 giorni della sentenza del collegio arbitrale, le spettanze dovute all’allenatore Morello
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dall'Avv. Giulio Cesare LO VECCHIO MUSTI, Presidente, dall'Avv. Gioacchino GHIRO e dal rag. Giacomo LATTANZI, quali componenti nella seduta del 26 Ottobre 2009
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 5 Agosto 2009 ( prot. 837/1311 pf 08-09 GR/mg) nei confronti
- del Sig. Romeo SICURO Presidente della Soc. A.TOMA;
- della Soc. A. Toma;
PER RISPONDERE
- il Sig. Romeo SICURO della violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con l’allenatore MORELLO Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.
- la Soc. A. Toma a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente per la violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con l’allenatore MORELLO Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.
FATTO
Su delibera del Collegio Arbitrale del 14.2.09 in merito alla vertenza tra la Soc. A. Toma e il proprio allenatore Sig. Alessandro MORELLO, che obbligava la predetta società al pagamento della somma di €9.000 e interessi di €122 dovuta all'allenatore in forza di una scrittura privata regolarmente depositata in data 22.7.08, la Procura Federale accertava l'inadempimento della Soc. A.Toma in quanto non aveva dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale.
La Procura Federale, dopo aver rilevato che l'illecito disciplinare è imputabile ai soggetti innanzi menzionati DEFERIVA a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Romeo SICURO e la Soc. A. Toma per le violazioni loro addebitate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. A.R. del 28/9/09, la C.D.T. disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per l'udienza del 26/10/09 nella quale compariva l'Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale.
Non comparivano, benché regolarmente convocati il Sig. Romeo SICURO e il rappresentante della soc. A. Toma, la quale faceva pervenire memoria difensiva scritta della quale veniva data lettura.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva dalla documentazione in atti e dalla difesa della soc. A Toma che il pagamento della somma di €9122 è stato effettuato in data 13.7.09.
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Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola al sost. proc. Avv. Paolo Mormando, il quale, dopo breve discussione, concludeva chiedendo
- per il Sig. romeo SICURO l'inibizione di mesi SEI;
- per la soc. A. Toma la penalizzazione di un punto in classica da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 1500,00;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti anche se rileva l'avvenuto pagamento della somma addebitata e tale rilevanza non può che incidere sulle sanzioni da comminare ai deferiti
Tutto ciò premesso la C.D.T. Puglia
DELIBERA
infliggersi :
- Sig. Romeo SICURO la inibizione di mesi SEI;
- Soc. A. Toma la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 500.
Cosi deciso in bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 26/10/09.