mercoledì 25 settembre 2024


02/12/2009 17:12:03 - Provincia di Taranto - Calcio

 

Gara Lizzano-Leporano: accolto il reclamo del Leporano
 
Campionato di Prima categoria
--- GARE DEL 26/11/2009 ---
A carico di calciatori
Non espulsi dal campo
 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)


PERRUCCI EUPREMIO (S.Vito)
 
--- GARE DEL 29/11/2009 ---
 
A carico di società
 
Ammende
 
€ 600             SAN CASSIANO
Propri sostenitori sputavano contro i calciatori avversari in occasione delle rimesse laterali proferendo nei loro confronti espessioni ingiuriose e minacciose(RECIDIVA).
 
€ 100             GALATONE A.S.D.
Propri sostenitori lanciavano piccole pietre senza procurare conseguenze.
 
A carico di dirigenti
 
Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 10/12/2009 al sig. PERROTTA LUIGI (MARTANO)
 
 
Ammonizione
 
Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 10/12/2009 al sig. MARTINA MASSIMO (CARMIANO)
 
A carico di massaggiatori
 
Squalifica fino al 11/ 1/2010
LONGO ROLANDO (SAN DONATO) Teneva comportamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti del Drettore di gara
 
A carico di allenatori
 
Squalifica fino al 18/12/2009
PALMARINI STEFANO (SAN DONATO)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per tre gare effettive
PRETE ANDREA                                                         (Galatone A.S.D.)
Sputava contro i sostenitori della squadra avversaria.
 
LAROCCA RAFFAELE                                                (Ginosa)
Espulso per fallo su avversario, rivolgeva frasi irriguardose al direttore di gara.
 
Squalifica per due gare effettive
DE FLORIO ANDREA                                                 (Gioventu Parabita)
Squalifica per una gara effettiva
MIGALI GIANNI                                                             (Galatone A.S.D.)
CURSANO OTELLO                                                   (San Cassiano)
GIANNONE MAURO                                                    (San Cassiano)
RENIS ENRICO                                                           (San Cassiano)
GIANNUZZI SALVATORE                                           (San Donato)
RIZZO MARCO                                                             (San Donato)
GALATI GIANMARIA                                                     (Surbo)
LEPORE MINO                                                             (Veglie)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)


SCHENA SAVINO (Appia Brindisi)
CECERE DOMENICO (Castellaneta)
DUCA GIUSEPPE (Ginosa)
STEFANELLI MATTEO (Gioventu Parabita)
STANTE GIUSEPPE (Leporano)
DEBARTOLOMEO LUIGI (Paolo Vi)
VILLANI ALESSANDRO (Poggiardo 2007)
FRANZA ANTONIO (San Donato)
FIORITO MATTEO (Tuglie)
ROLLO FRANCESCO (Veglie)
 
 
 
 Provvedimenti disciplinari
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
 
Gara: POL. LIZZANO - A.S.D. LEPORANO del 25 Ottobre 2009. (Reclamo della A.S.D. LEPORANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 12 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che la segreteria del Giudice Sportivo serie “D” con nota del 25/11/2009, su richiesta di questa Commissione Disciplinare Territoriale, ha dichiarato e accertato che “il calciatore in oggetto (DELL’OSSO Davide n.d.r.) nel periodo anteriore al 17/9/2009 non ha disputato alcuna gara ufficiale con la società ARS ET LABOR GROTTAGLIE” (testuale);
- considerato, pertanto, che il calciatore suddetto aveva già scontato la squalifica per una gara per recidività di ammonizioni, per cui si trovava in posizione regolare nel momento in cui partecipava alla gara del 25/10/2009 (LIZZANO - LEPORANO);
- ritenuto, pertanto, che va accolto il reclamo proposto dalla società A.S.D. LEPORANO e va quindi modificato il provvedimento adottato dal primo giudice con cui è stato erroneamente accolto il ricorso proposto dalla soc. POL. LIZZANO
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliere il reclamo proposto dalla società A.S.D. LEPORANO e per l’effetto revocarsi la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 12/11/2009, convalidando il risultato acquisito sul campo di 0 - 3 a favore della società A.S.D. LEPORANO;
non addebitarsi la tassa reclamo stante l’accoglimento del ricorso.










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