Dichiarati inammissibili i ricorsi di Brindisi e Massafra: non rispettati i tempi di notifica
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/ 9/2017 CAROVIGNO CALCIO - BRINDISI FOOTBALL CLUB
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che la SSD BRINDISI FC ha inviato reclamo a mezzo posta data 5/9/2017
- inoltrato contestualmente alla società controinteressata
- chiedendo l'applicazione in danno del CAROVIGNO della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in suo favore, per aver schierato in posizione irregolare il tesserato DIAGNE Omar, che non avrebbe scontato 1 giornate di squalifica in relazione ad una partita di Coppa Promozione disputata nel mese di settembre 2016(vedi pag.19 del C.U. n.23 del 29/09/2016);
- che il regolamento che governa il Torneo di Coppa Italia di Promozione prevede espressamente l'abbreviazione dei termini procedurali, prescrivendo che il ricorso con le relative motivazioni debba pervenire al Giudice Sportivo e alla società controinteressata entro le ore 12 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara;
- che nel caso di specie la gara é stata disputata il 3/9/2017 e il relativo ricorso risulta pervenuto presso il C.R. Puglia il 6/9/2017, ed inviato a mezzo posta alla controinteressata il 5/9/2017
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal BRINDISI F.C.;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 0;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.
GARA DEL 3/ 9/2017 CITTA DI MASSAFRA - GINOSA
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali; rilevato che l'ASD CITTA DI MASSAFRA ha inviato reclamo a mezzo posta data 4/9/2017
- inoltrato contestualmente alla Società controinteressata
- chiedendo l'applicazione in danno dell'ASD GINOSA della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in suo favore, per aver schierato in posizione irregolare il tesserato PERRONE Agostino, che non avrebbe scontato 2 giornate di squalifica in relazione ad una partita di Coppa Puglia disputata nel mese di novembre 2016 (vedi pag.34 del C.U. n.40 del 24/11/2016);
- che il regolamento che governa il Torneo di Coppa Italia di Promozione prevede espressamente l’'abbreviazione dei termini procedurali, prescrivendo che il ricorso con le relative motivazioni debba pervenire al Giudice Sportivo e alla Società controinteressata entro le ore 12 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; - che nel caso di specie la gara é stata disputata il 3/9/2017 e il relativo ricorso risulta pervenuto presso il C.R. Puglia il 5/9/2017.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'ASD CITTA DI MASSAFRA;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 5 in favore della ASD GINOSA
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.