Ripristinato il risultato di 2-1 per i brindisini
COPPA ITALIA ECCELLENZA
GARA: U.S.D. CITTA DI FASANO - A.S.D. PRO ITALIA GALATINA del 3/9/2017 (Reclamo della U.S.D. CITTA DI FASANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 16 in data 7/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti
sentito l'arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che sulla base delle dichiarazioni rese dall'arbitro a rettifica di quanto avvenuto, è risultato, anche dalla documentazione, (attraverso gli originali delle distinte di sostituzione dei calciatori consegnate dalle società all'arbitro nel corso della gara) che per mero errore materiale, l'arbitro aveva indicato, sia nel foglio riepilogativo delle sostituzioni consegnato alle società che nel rapporto originale, la sostituzione del calciatore n. 2 con il calciatore n. 15 della società A.S.D. CITTA DI FASANO, anziché quella del n. 9 con il n. 18 così come risulta dagli originali delle distinte di sostituzione calciatori consegnate dalla società all'arbitro;
atteso l'errore innanzi indicato e la rettifica effettuata dall'arbitro non solo con altro rapporto di gara inviato tempestivamente al Comitato Regionale Puglia ma anche con la dichiarazione resa innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CITTA DI FASANO e per l'effetto ripristinare il risultato di 2 - 1 a favore della suddetta società come conseguito sul campo;
non addebitarsi la tassa stante l'accoglimento del ricorso.