Omologato il risultato fra Avetrana e Memory Campi: rigettato il reclamo della società leccese
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 11/11/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 11/11/2017 AVETRANA - MEMORY CAMPI
Il Giudice Sportivo,
considerato che il reclamo presentato dalla società MEMORY CAMPI avverso la gara in oggetto è stato preceduto regolarmente da preavviso, non comunicato per un disguido di trasmissione e che pertanto il reclamo deve intendersi regolarmente presentato;
letti gli atti ufficiali dai quali si evince che la gara era stata sospesa al 15º del secondo tempo per 7 minuti al fine di allontanare la persona estranea entrata in campo e per riportare la calma e l'ordine sul terreno di gioco;
successivamente la gara è stata ripresa senza ulteriori problemi come riferito dall'arbitro nel referto, per cui la stessa deve intendersi regolarmente portata a termine con il punteggio conseguito sul campo;
tanto premesso fermo restando le sanzioni inflitte alla società e ai dirigenti dell'AVETRANA pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 37 del 16/11/2017del Comitato Regionale Puglia
DELIBERA
Rigettarsi il reclamo proposto dalla società MEMORY CAMPI perché non fondato;
confermarsi il risultato di 4 - 3 a favore della società AVETRANA come conseguito sul campo;
addebitarsi la tassa reclamo alla società MEMORY CAMPI.
GARE DEL 6/12/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 6/12/2017 A. TOMA MAGLIE - BOYS TAVIANO 2010
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società BOYS TAVIANO 2010 non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari,e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., e 17 del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società BOYS TAVIANO 2010:
1. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società A.S.D. A. TOMA MAGLIE;
2. l'ammenda di Euro 100,00 per 1^ rinuncia;
3. la penalizzazione di UN punto in classifica.
4. la sanzione di euro 50,00 per mancato incasso; Manda al C.R.Puglia per quanto di sua competenza
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
BOYS TAVIANO 2010
Vedi delibera.
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
BOYS TAVIANO 2010 - 1
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 100,00 BOYS TAVIANO 2010
Vedi delibera.
Euro 50,00 BOYS TAVIANO 2010
Vedi delibera.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2018
BELLO STEFANO |
(CASARANO CALCIO S.R.L.) |
In prosecuzione di precedente squalifica
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MENDOLIA FEDERICO |
(ATLETICO TRICASE) |
GARE DEL 9/12/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 9/12/2017 NUOVA SPINAZZOLA - UNIONE CALCIO BISCEGLIE
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
GARA DEL 9/12/2017 SAN MARCO - SPORTING ORDONA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro al 45º minuto del 1º tempo, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era impraticabile a causa della neve che, pertanto, sospendeva definitivamente la gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.
GARA DEL 9/12/2017 VIRTUS CASTELLUCCIO - SPORT LUCERA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro al 19º minuto del 2º tempo, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che, pertanto, sospendeva definitivamente la gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 MARTINA CALCIO 1947
assenza F.P. e SOS
Euro 50,00 NOCI AZZURRI 2006
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.
AMMONIZIONE
UGGIANO CALCIO
Per ritardata presentazione squadra in campo.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 1/2018
BUCCI DOMENICO |
(NUOVA ANDRIA) |
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2017
MASTRORILLO FRANCESCO |
(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) |
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/12/2017
VICENTI NIKI |
(SOCCER MODUGNO) |
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/12/2017
PETRUZZELLA VINCENZO |
(MOLFETTA CALCIO) |
|
CARACCIOLO FABRIZIO |
(SALENTO ACADEMY LECCE) |
SQUALIFICA FINO AL 24/12/2017
FERRARESE RUGGERO |
(BOYS TAVIANO 2010) |
|
STRIPPOLI ETTORE |
(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) |
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI FRANCO MATTIA FABIO |
(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) |
|
MARANGI DOMENICO |
(MARTINA CALCIO 1947) |
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DITRENTO GIUSEPPE |
(AUDACE BARLETTA) |
|
FRANCO NICOLA |
(BITETTO) |
SEMERARO MATTEO |
(CITTA DI FASANO) |
|
DE FEO GIUSEPPE |
(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) |
CRISTOFARO LUIGI FELIPE |
(MARTINA CALCIO 1947) |
|
DI MAGLIE LEOPOLDO |
(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO) |
SALIERNO MATTEO |
(UGGIANO CALCIO) |
|
SICOLO RAFFAELE |
(UNITED SLY) |
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
D ELIA SIMONE |
(LIZZANO 1996) |
A fine gara
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCHIROSI ANTONIO |
(ATLETICO RACALE) |
|
PERRUCCI FRANCESCO |
(BITETTO) |
BARI PIERMATTEO |
(CITTA DI FASANO) |
|
GIARACUNI ANTONGIULIO |
(FABRIZIO MICCOLI) |
SCARDIGNO FRANCESCO MAURO |
(MOLFETTA CALCIO) |
|
BELMONTE MANUEL |
(UGGIANO CALCIO) |
CALCAGNILE GIACOMO |
(VEGLIE) |
|
NICOLI LORENZO |
(VEGLIE) |
GARE DEL 11/12/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 CITTA DI MASSAFRA
assenza SOS (1^ rec)