In primo grado, il giudice sportivo aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore El Friyekh Elmahdi e aveva decretato il 3-0 a tavolino per l’Omnia Bitonto
GARA: U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - A.S.D. OMNIA BITONTO del 22/10/2017 (Reclamo della U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 9/11/2017 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo innanzi citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
la Corte Sportiva di Appello Territoriale, a scioglimento della riserva (e relativa sospensione ex art. 34 bis comma 5 Codice di Giustizia Sportiva) di cui al verbale di udienza dell'11/12/2017 (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14/12/2017) così decide:
premessa in fatto
con ricorso del 15/11/2017 l' U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. chiedeva:
"in via principale riformare l'impugnata decisione e, per l'effetto annullare la sanzione sportiva irrogata alla società U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. della perdita della gara disputata in data 22/10/2017 con la società A.S.D. OMNIA BITONTO e ripristinare il risultato del campo di 1 - 1 così come originariamente conseguito" (testuale)
Con nota del 18/11/2017 l'A.S.D. OMNIA BITONTO faceva pervenire le sue controdeduzioni con cui chiedeva:
"che la decisone del Giudice Sportivo Territoriale riportata nel Comunicato Ufficiale n. 36 del 9/11/2017 fosse confermata integralmente" (testuale)
Convocate le parti per l'udienza dell'11/12/2017 la Corte prendeva atto che con nota del 27/11/2017 (protocollo 10299/AN/an) il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti (nel dare atto del giudizio pendente dinnanzi a se su ricorso della U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) chiedeva la documentazione esistente presso questa Corte, documentazione che veniva inviata con nota del 14/12/2017.
A conclusione dell'udienza succitata dell'11/12/2017 la Corte così disponeva:
"Considerato che questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene preliminare alla questione ad essa deferita la definizione della posizione di tesseramento del calciatore EL FRIYEKH ELMAHDI per cui rinvia la trattazione del presente procedimento che va pertanto sospeso ai sensi dell'art. 34 bis c. 5 del Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato in attesa delle decisioni che il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti riterrà di adottare". (testualmente)
Con decisione del 19/2/2018 (pubblicata sia sul Comunicato Ufficiale n. 15/TFN del 2/3/2018 che sul Comunicato Ufficiale n. 67 dell'8/3/2018 del Comitato Regionale Puglia) il Tribunale Federale Nazionale sezione Tesseramenti così statuiva:
"pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D’appello c/o CR Puglia – LND e, nonché, sul procedimento riunito del ricorso proposto dalla Società USD Corato Calcio 1946 ASD, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi (12.08.2000) per la predetta Società a far data dal 20.10.2017.
Dispone la restituzione della tassa". (testuale)
Motivi della decisone
Ritiene la Corte che il reclamo proposto dalla della U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. sia fondato e meritevole di accoglimento. Sulla base di quanto accertato e disposto dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti con il provvedimento succitato del 19/2/2018, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che, a far data dal 20/10/2017, il calciatore El Friyeck El Mahdi (12.8.2000 matricola F.I.G.C. 6736418) fosse validamente ed efficacemente tesserato con la società USD Corato Calcio 1946 ASD, e quindi validamente ed efficacemente utilizzato da quest'ultima società nella gara del 22/10/2017 tra la USD Corato Calcio 1946 ASD contro la A.S.D. OMNIA BITONTO valevole per il Campionato di Eccellenza.
Del tutto infondata si appalesa pertanto la tesi di quest'ultima società relativa alla (insussistente) posizione irregolare del calciatore innanzi menzionato che invece ha partecipato regolarmente e validamente alla suddetta gara del 22/10/2017; tesi questa con cui il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo dell'OMNIA BITONTO e ha inflitto alla USD Corato Calcio 1946 ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della reclamante summenzionata.
Provvedimento e sanzione quelli succitati che vanno pertanto posti nel nulla e sostituiti con la conferma del risultato di 1 - 1 conseguito sul campo, attesa la inesistenza di alcuna posizione irregolare di calciatori che a tale gara abbiano preso parte.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del reclamo proposto dalla USD Corato Calcio 1946 ASD con atto del 15/11/2017 così decide:
annulla la decisone del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 9/11/2017 e conferma il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo nella gara del 22/10/2017 tra la USD Corato Calcio 1946 ASD contro la A.S.D. OMNIA BITONTO valevole per il Campionato di Eccellenza.
Non si addebita la tassa atteso l'accoglimento del ricorso.