lunedì 25 novembre 2024


28/11/2018 16:08:07 - Provincia di Taranto - Calcio

Rigettato il reclamo del Deghi Lecce relativo alla partita con il Maglie

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/11/2018    DEGHI CALCIO-TOMA MAGLIE
Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con ricorso del 12.11.2018 (pervenuto il 15.11.2018), ritualmente notificato alla controparte, la ASD DEGHI CALCIO proponeva reclamo avverso l'esito della gara disputata in data il 10.11.2018 contro la ASD TOMA MAGLIE, terminata col risultato di 1-2. A fondamento del proprio reclamo la ASD DEGHI CALCIO lamentava la posizione irregolare dei calciatori della ASD TOMA MAGLIE, n. 3 sig.

MELETI STEFANO (15.01.2001) - in qualità di tesserato della ASD GIANNOTTI CALCIO - e del n. 5 sig. GRECO GIOELE ANTONIO (30.11.2000), per aver preso parte alla gara sin dall'inizio della stessa, a ciò non legittimati poiché in costanza di squalifica inflitta loro nel corso dello scorso campionato (C.U. n. 73 del 22.03.2018). La ASD TOMA MAGLIE replicava adducendo, quanto al calciatore MELETI STEFANO (15.01.2001), che la squalifica sarebbe stata scontata non avendo questi preso parte alla gara della prima squadra della ASD TOMAMAGLIE (Campionato Promozione girone B, disputata il 07.10.2018 contro la US LORENZO MARIANO), all'uopo richiamando il disposto di cui all'art. 22 c. 6 CGS; quanto al calciatore GRECO GIOELE ANTONIO (30.11.2000), invece, questi avrebbe scontato la propria squalifica non prendendo parte alla gara del Campionato JUNIORES REGIONALI (terza giornata di andata), disputata il 03.11.2018 contro la FC OTRANTO. A seguito di verifiche condotte sui referti delle gare su richiamate, nonché dalle risultanze del Comunicato Ufficiale n. 73 del 22.03.2018, si evince che i calciatori della ASD TOMA MAGLIE, n. 3 sig. MELETI STEFANO (15.01.2001) e del n. 5 sig. GRECO GIOELE ANTONIO (30.11.2000), hanno preso regolarmente preso parte alla gara del 10.11.2018 disputata contro la ASD DEGHI CALCIO, poiché non più in costanza di squalifica.

PQM

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD DEGHI CALCIO;

2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della ASD TOMA MAGLIE e, per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo a carico della reclamante.

 

GARE DEL 25/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/11/2018    NOICATTARO CALCIO - REAL SITI
Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la gara è stata sospesa al 45' del 1º tempo a causa della forte pioggia

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2018

GIAMMETTA UMBERTO

(SPORTING APRICENA)

 

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/12/2018

GIARDINO ALESSANDRO

(TRULLI E GROTTE)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DANGELO ANDREA

(NORBA CONVERSANO)

 

CARBONE ALESSIO

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE GIORGIO NICOLO

(TRULLI E GROTTE)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

TAMBORRINO FRANCESCO

(NOVOLI)

 

FONTE ANDREA

(OSTUNI 1945)

GERNONE VITO MARCO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

 

MENICOZZO MICHELE

(SPORTING APRICENA)

SALENTINO LORENZO

(UGGIANO CALCIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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