Resta confermato in 2-4 il risultato acquisito sul campo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19
GARE DEL 27/10/2018
Gara del 27/10/2018 DON BOSCO MANDURIA - LIZZANO 1996
Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con ricorso inviato a mezzo PEC - ritualmente trasmesso a controparte - l'ASD DON BOSCO MANDURIA chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della POL. LIZZANO 1996. A sostegno del gravame eccepiva che la società contro interessata aveva inserito in distinta un atleta nato nel 1998, contravvenendo alle disposizioni emanate in materia dal C.R. Puglia. Il Giudice Sportivo ha rilevato che tra gli undici giocatori titolari nessuno è nato nel 1998: la POL. LIZZANO 1996 ha inserito in distinta con il n. 15 il tesserato DE GAETANO FRANCESCO (15/5/1998) che - come emerge dal referto arbitrale - non ha mai partecipato attivamente alla gara. Ai sensi dell'art, 17, comma 5, ultimo capoverso, "la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa".
Tanto premesso
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD DON BOSCO MANDURIA e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 4 in favore della POL. LIZZANO 1996;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.