lunedì 25 novembre 2024


27/02/2019 15:08:16 - Provincia di Taranto - Calcio

Accolto il reclamo del Lizzano: vince a tavolino la partita col Tricase (Desiderato ha giocato in questa stagione con tre società diverse)

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 27/ 1/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 27/ 1/2019 LIZZANO 1996 - ATLETICO TRICASE
 

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - ritualmente inviato alla società controinteressata - la POL.LIZZANO 1996 chiedeva di comminare all'ASD ATLETICO TRICASE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0, per aver schierato in campo il tesserato DESIDERATO PIERPAOLO (12/10/1998) in posizione irregolare.

Rimarcava la violazione dell'art. 95 delle N.O.I.F., in quanto "nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre diverse società, ma può giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società".

Nel caso di specie la POL. LIZZANO 1996 eccepisce che il suindicato giocatore sia stato schierato in gare ufficiali dall'ASD TAURISANO 1939, dall'USD ALTO SALENTO e dall'ASD ATLETICO TRICASE.

Attraverso controlli effettuati a campione è emerso che l'ASD TAURISANO 1939 ha schierato il tesserato de quo il 21/10/2018 in occasione della gara TAURISANO 1939 - SALENTO FOOTBALL; che l'USD ALTOSALENTO ha schierato il tesserato de quo il 02/12/2018 in occasione della gara ALTO SALENTO - MOLFETTA SPORTIVA 1917 e che l'ASD ATLETICO TRICASE ha schierato il tesserato de quo nella gara in contestazione.

Emerge pertanto su base documentale la violazione dell'art. 95 delle N.O.I.F..

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla POL. LIZZANO 1996 e, per l'effetto, di comminare all'ASD ATLETICO TRICASE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ospitante;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

GARE DEL 24/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 MARTINA CALCIO 1947
Propri tifosi accendevano 8 bengala e 3 fumogeni sugli spalti senza conseguenze (1^ RECIDIVA). Inoltre facevano esplodere una bomba carta sugli spalti senza conseguenze.


Euro 200,00 OSTUNI 1945
Proprio tifoso si arrampicava sulla recinzione dietro le panchine e proferiva frasi minacciose ed irriguardose nei confronti della squadra avversaria.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2019

CARRIERI ALESSIO

(MARTINA CALCIO 1947)

 

 

TARANTINO MARIANO

 

(SPORTING DONIA)

 

 

 

 

 

Vedi rapporto Commissario di Campo.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DALENO GIULIO

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

IURLO NICOLA

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

CERCONE STEFANO

(SPORTING APRICENA)

 

MONTEMORRA ALESSANDRO

(SPORTING DONIA)

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CIURLIA FILIPPO GIOVANN

(ATLETICO RACALE)

 

 

 

 

Poiché sputava in volto, colpendolo un giocatore avversario.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

MOTTI DIEGO

(CAROVIGNO CALCIO)

 

 

 

 

A fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

LOSAPPIO RICCARDO

(AUDACE BARLETTA)

 

CARATI JONATHAN

(LORENZO MARIANO)

TAMBORRINO FRANCESCO

(NOVOLI)

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

INDINO PIERANGELO

(ATLETICO TRICASE)

 

PORCELLI GIACOMO

(DON UVA CALCIO 1971)

ANTONICELLI GIUSEPPE

(LIZZANO 1996)

 

DIFINO GABRIELE

(NOICATTARO CALCIO)

GENCHI VITO

(NORBA CONVERSANO)

 

LOMUSCIO LAZZARO

(NUOVA SPINAZZOLA)

DADDIEGO CLAUDIO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

 

COCO MICHELE

(SAN MARCO)

CAPPELLINI ANTIMO

(TAURISANO 1939)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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