lunedì 25 novembre 2024


06/03/2019 17:38:57 - Provincia di Taranto - Calcio

Respinto il reclamo del Salento Football Leverano circa la trasferta di Novoli

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 17/ 2/2019 NOVOLI - SALENTO FOOTBALL
 

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - ritualmente inviato alla controparte - l'ACD SALENTO FOOTBALL chiedeva di disporsi la ripetizione della gara, per un presunto errore tecnico in cui sarebbe incorso il Direttore di Gara.

Rimarcava che prima della segnatura di una rete da parte dell'ASD NOVOLI sarebbero stati presenti nell'area di rigore due palloni, che avrebbero influito in modo essenziale sull'esito finale dell'azione.

Trasmetteva proprie controdeduzioni l'ASD NOVOLI con fax del 01/03/2019, rimarcando l'inconferente richiamo ad opera della ricorrente della regola 9 del Giuoco del Calcio, dovendosi di contra far riferimento alla Regola 5 che regolamenta l'ipotesi di interferenza esterna, fra cui rientra quella della presenza di un secondo pallone sul terreno di gioco durante la gara.

Sosteneva altresì che, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo non può giudicare fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi - ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.

Rileva questo Giudice Sportivo che l'Arbitro - nell'ambito del supplemento di rapporto reso il 17/02/2019 - ha espressamente dichiarato che "al 5' del 2º tempo, in occasione della rete della squadra di casa, era presente a gioco in svolgimento in area di rigore un secondo pallone giudicato da me ininfluente ai fini del prosieguo dell'azione".

Rimarca pertanto il Giudice Sportivo di non poter assumere alcuna autonoma decisione in merito, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dà altresì atto che è stata comminata l'inibizione al Sig. FRASSANITO MARCO (SALENTO FOOTBALL) fino al 21/03/2019, in quanto a fine gara un soggetto non inserito in distinta - ma qualificatosi come Vice Presidente della squadra - ha proferito espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo di un assistente dell'Arbitro.

Tale sanzione va revocata, non avendo l'Arbitro identificato personalmente il tesserato in questione.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall'ACD SALENTO FOOTBALL e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore dell'ASD NOVOLI;

2) di revocare l'inibizione fino al 21/03/2019 comminata al Dirigente FRASSANITO MARCO (SALENTO FOOTBALL);

3) di comminare all'ACD SALENTO FOOTBALL l'ammenda di € 200 per la presenza a fine gara di un soggetto non identificato - che proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo di un assistente dell'Arbitro;

4) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 SALENTO FOOTBALL
Vedi delibera.

.

 

GARE DEL 2/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 2/ 3/2019 REAL SITI - MARTINA CALCIO 1947
 

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

LACERENZA ALESSANDRO

(REAL SITI)

 

 

GARE DEL 3/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 2/2019 NORBA CONVERSANO - AUDACE BARLETTA
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo PEC seguito da tempestivo reclamo - ritualmente inviato a controparte - la GSD AUDACE BARLETTA chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in suo favore ed in danno dell'ASD NORBA CONVERSANO - in relazione alla posizione irregolare del tesserato BELVISO LUCA (19/09/2000).

Sostiene la reclamante che BELVISO LUCA è stato squalificato per una giornata come calciatore non espulso dal campo (vedi C.U. n. 59 del 24/01/2019) e non poteva scontare la squalifica nella gara di recupero disputata dall'ASD NORBA CONVERSANO il 24/01/2019, non applicandosi al caso di specie il principio della squalifica automatica (art. 19, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva).

La squalifica non sarebbe stata scontata neanche in occasione della successiva gara del 27/01/2019, in quanto l'ASD NORBA CONVERSANO lo aveva schierato in distinta con il n. 15.

Dal referto arbitrale risulta che BELVISO LUCA ha partecipato attivamente alla gara in contestazione, essendo entrato in campo al 34' del 2º tempo.

Ha trasmesso proprie controdeduzioni l'ASD NORBA CONVERSANO il 18/02/2019, asserendo che il calciatore BELVISO LUCA era stato espulso nel corso della gara e precisamente nei minuti di recupero del 2º tempo (50º minuto): pertanto l'Arbitro correttamente lo avrebbe inserito nella sezione giocatori espulsi nell'ambito del rapportino di gara.

La resistente dichiara di ritenere che la squalifica sia stata automaticamente scontata in occasione della gara di recupero del 24/01/2019 e che, conseguentemente, il BELVISO era stato inserito nella distinta di gara del 27/01/2019 ed aveva attivamente partecipato all'incontro del 3/02/2019.

Rileva questo Giudice Sportivo che l'Arbitro, nel referto di gara del 20/01/2019, ha indicato che il tesserato BELVISO LUCA è stato espulso dopo il termine della gara (seppur sul terreno di gioco) e tale circostanza è stata confermata con supplemento telefonico del 05/03/2019.

Sul punto il Giudice rimarca che sia l'art. 19 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva che l'art. 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevedono la squalifica automatica senza declaratoria del Giudice Sportivo per "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale".

Poiché nel caso di specie l'espulsione è stata notificata dopo il termine della gara, non poteva aver luogo alcun automatismo e la sanzione non si può ritenere scontata con riferimento alla gara di recupero del 24/01/2019, poiché la sanzione è stata inflitta da questo Giudice con C.U. n. 59 del 24/01/2019: ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva "le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale".

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dal GSD AUDACE BARLETTA e, per l'effetto, di infliggere all'ASD NORBA CONVERSANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;

2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante, alla luce dell'accoglimento dello stesso.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 ATLETICO TRICASE
Propri tifosi facevano esplodere due petardi senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

 

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 4/2019

CASSANO ANGELO

(NORBA CONVERSANO)

 

 

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 14/ 3/2019

GERVASI GIORGIO

(LORENZO MARIANO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COTA ALIBERTO

(ATLETICO RACALE)

 

GROSSO GIANMARCO

(DON UVA CALCIO 1971)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIGNATALE DAVID

(GINOSA)

 

PRESICCE SIMONE

(LORENZO MARIANO)

PIZZUTO GABRIELE

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SFORZA FEDERICO

(BRILLA CAMPI)

 

 

 

 

A fine gara.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

TROILO DAVIDE

(DON UVA CALCIO 1971)

 

FONTE ANDREA

(OSTUNI 1945)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PORTALURI MATTIA

(A. TOMA MAGLIE)

 

CARAVAGLIO DAVIDE

(BRILLA CAMPI)

ROTUNNO ALBERTO

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

FLORO DANIELE

(OSTUNI 1945)

USMAN BABA

(OSTUNI 1945)

 

MASCIA LEONARDO

(SPORTING DONIA)

STRIANO MAURIZIO

(TAURISANO 1939)

 

TRAVERSA ANTONIO

(TRULLI E GROTTE)

CANTALICE LUCA

(VIGOR MOLES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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