domenica 24 novembre 2024


29/01/2008 15:41:52 - Manduria - Calcio Giovanile

Il Giudice Sportivo conferma l’1-0 maturato sul campo

 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 14/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con tempestivo preannuncio e successivo reclamo – entrambi ritualmente notificati alla controparte - l’ASD NOVOLI adiva questo Giudice Sportivo in relazione alla circostanza che la gara sarebbe proseguita sulla base dell’entrata in funzione dell’impianto di illuminazione artificiale.

Eccepiva che tale impianto di illuminazione fosse privo di omologazione, in violazione dell’art. 59 comma 2 delle N.O.I.F..

Richiamava un precedente del 04/02/2019 della Corte di Appello Sportiva Territoriale della Puglia e, conseguentemente, chiedeva applicarsi in danno della controinteressata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

Ha fatto pervenire memoria difensiva l’U.G. MANDURIA SPORT in data 18/01/2020 – ritualmente notificata alla ricorrente - nell’ambito della quale ha eccepito gradatamente quanto segue: 1) l’irricevibilità del ricorso, non avendo la società NOVOLI utilizzato per la trasmissione degli atti la PEC; 2) l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 65 comma 1 lett. C C.G.S. e 67 comma 4 C.G.S., per omessa riserva verbale formulata dal capitano della squadra al Direttore di gara; 3) contestazione del ricorso nel merito, avendo il Direttore di Gara – unico soggetto deputato ex art. 60 1° comma N.O.I.F. ad emettere il giudizio sulla praticabilità del campo – lasciato concludere la partita senza nulla rilevare in ordine alla sua regolarità.

Osserva questo Giudice Sportivo che la prima eccezione preliminare (obbligo di utilizzo esclusivo della PEC) è infondata: l’art. 142 comma 3 C.G.S. testualmente recita: “per le società non professionistiche l’art. 53 entra in vigore dal 1° Luglio 2020: sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

Pertanto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’A.S.D. NOVOLI viene rigettata, in quanto l’uso della PEC in via esclusiva sarà obbligatorio solo dal 1° Luglio 2020.

Quanto invece all’eccezione di inammissibilità del gravame questo Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale, rileva che al suo interno è totalmente assente la riserva prevista dall’art. 65 comma 1 lett. C e 67 comma 4 C.G.S.: quest’ultimo testualmente recita: “con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65 comma 1 lett. C, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara, il ricorso è preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’Arbitro riceve in  presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”.

Questo Giudice condivide la tesi giurisprudenziale contenuta nella decisione n. 16/12 dell’Alta Corte di Giustizia del CONI, in base alla quale le scansioni procedimentali non costituiscono inutili formalismi giuridici bensì tasselli necessari ed imprescindibili per la funzionalità stessa dell’ordinamento sportivo da un lato e per la conciliazione degli interessi giuridici e sportivi di entrambe le parti coinvolte nel reclamo.

Nel caso di specie è totalmente assente la riserva orale proposta dal capitano dell’A.S.D. NOVOLI in presenza del capitano dell’U.G. MANDURIA SPORT – che avrebbe dovuto essere ricevuta dall’Arbitro ed annotata sul cartoncino di gara.

In conseguenza di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto premesso

 

DELIBERA

 

  1. di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ASD NOVOLI;
  2. di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell’U.G. MANDURIA SPORT;
  3. di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

GARE DEL 25/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 25/ 1/2020 ARS ET LABOR GROTTAGLIE - VIRTUS LOCOROTONDO 1948
 

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 26º minuto del 1º tempo la Soc. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, che aveva iniziato la gara con n. 8 calciatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 10 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 4, in favore della soc. VIRTUS LOCOROTONDO.


GARA DEL 25/ 1/2020 CALCIO CEGLIE - CASTELLANETA CALCIO 1962
 

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 32º minuto del secondo tempo la squadra CALCIO CEGLIE abbandonava il terreno di giuoco e che pertanto l'arbitro sospendeva definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 10 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

 

DELIBERA

di comminare alla società CALCIO CEGLIE :

1. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società CASTELLANETA 2. l'ammenda di Euro 200,00 per 1^ rinuncia;

3. la penalizzazione di UN punto in classifica.

Manda al C.R.Puglia per quanto di sua competenza

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO CEGLIE
Vedi delibera.

 

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CALCIO CEGLIE         -1
Vedi delibera.

 

AMMENDA

Euro 200,00 CALCIO CEGLIE
Vedi delibera.

 


Euro 100,00 ARCOBALENO TRIGGIANO
Non provvedeva a segnalare le aree tecniche del campo. Inoltre la porta dello spogliatoio dell'arbitro era provo di serratura.


Euro 50,00 CAROVIGNO CALCIO
ritardata presentazione squadra in campo (1^rec")

 

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 2/2020

PERCHIAZZI GIUSEPPE

(SOCCER MODUGNO)

 

 

 

 

A fine gara.

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 2/2020

GALLONE DOMENICO

(CALCIO CEGLIE)

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2020

SURIANO DAVIDE

(NUOVA ANDRIA)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

GIRONE MIRKO

(NICK CALCIO BARI)

 

 

 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2020

MAGGIORE COSIMO

(CALCIO CEGLIE)

 

 

 

 

Già ammonito per proteste offendeva ripetutamente il direttore di gara con espressione ingiuriosa e irriguardosa.

Dopo la segnalazione dell'espulsione ordinava ai suoi calciatori di abbandonare il terreno di giuoco rendendo necessaria la sospensione dell'incontro.

 

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2020

PETROCELLI MARIO

(NUOVA ANDRIA)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2020

FANELLI DOMENICO

(SOCCER MODUGNO)

 

 

 

A fine gara.

 

SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2020

RUSSO FRANCESCO

(NORBA CONVERSANO)

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARBATO SEBASTIANO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

 

 

 

 

AMMONIZIONE (VI INFR)

SPORTELLI DOMENICO

(SANTERAMO)

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MICELLI GRAZIANO

(ALTO SALENTO)

 

SINA MARTIN

(CALCIO CEGLIE)

LANZILOTTI ROCCO

(CAROVIGNO CALCIO)

 

CELINI GABRIEL

(CITTA DI MASSAFRA)

BISCEGLIE LUCA

(SOCCER MODUGNO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARCIA HERNANDEZ RUBEN

(ALTO SALENTO)

 

PISANO NICOLA

(ALTO SALENTO)

NACCI MASSIMINO

(CALCIO CEGLIE)

 

LAGRECA GIUSEPPE

(NICK CALCIO BARI)

RAGONE DAVIDE

(SOCCER MODUGNO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LENOCI LUCA

(CALCIO CEGLIE)

 

 

 

a fine gara

 

MODESTO FRANCESCO

(LATIANO)

 

 

 

 

a fine gara

 

TURITTO DONATO

(SOCCER MODUGNO)

 

 

 

 

A fine gara.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MUJA LUCA

(BRILLA CAMPI)

 

SALICATI SAMUELE

(BRILLA CAMPI)

BARBERIO GAETANO

(GINOSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

GARE DEL 27/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

CIARDO DENIS

(DE FINIBUS TERRAE)

 

 

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

PERRONE ANGELO GIUSEPPE

(DE FINIBUS TERRAE)

 

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORNARELLI IGNAZIO

(POLIMNIA CALCIO)

 

GALEONE FRANCESCO

(SAVA)

 

 

 

 

 

 

 











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