domenica 24 novembre 2024


03/07/2020 09:44:43 - Salento - Calcio

Ecco il comunicato dell’esperto di diritto sportivo: «La Corte Federale di Appello mi ha dato ragione»


«La Corte Federale di Appello (con sede a Roma) ha inflitto l'ennesima umiliazione alla “giustizia sportiva pugliese”. La decisione che mi è stata notificata l’altro ieri, ha chiarito inequivocabilmente che la LND Puglia ha incassato illegittimamente ben 20 tasse reclamo versate dalle società pugliesi.

In relazione ad un mio reclamo, proposto con l'unico intento di ottenere una pronuncia interpretativa sulla normativa, la CFA ha infatti statuito che: “Nel caso di reclamo di società avverso l’inflizione di un’ammenda o di una squalifica di un proprio tesserato non sussiste alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente”.

Senza entrare troppo in questioni tecnico-giuridiche, nel corso di questa stagione sportiva purtroppo è accaduto che i giudici della Corte Sportiva Territoriale (sede Bari) abbiano sostenuto irragionevolmente e illegittimamente, che qualunque preannuncio di reclamo e il reclamo stesso, per essere ammissibili, dovevano essere inviati, in ogni caso, anche alla società contro la quale si era disputata la partita.

In questi mesi mi sono battuto per far loro capire che si sbagliavano, in quanto è evidente che in caso di squalifica di un calciatore o di multa comminata ad una società, non può esserci “controparte” a cui comunicare il reclamo perché l’avversaria non ha alcun interesse diretto nel ricorso. Tant’è che il Codice di giustizia sportiva parla di “eventuale controparte”.  Inoltre ritenevo che far affrontare alle società anche l'ulteriore costo di due raccomandate A/R (le affiliate non hanno l'obbligo di avere la Pec) fosse inutile oltre che contrario alla disciplina vigente.

La controparte esiste solo nei procedimenti che hanno ad oggetto il risultato di una partita, laddove può esserci un danno per la società avversaria qualora il ricorso venga accolto. Questo lo capisce chiunque abbia buon senso.

Ebbene, oltre ai tantissimi ricorsi respinti, oggi contiamo anche tutti quei ricorsi che non sono stati neppure letti dai giudici sportivi pugliesi. Incuranti, hanno ritenuto di “non essere tenuti a pronunciarsi”, incamerando comunque la tassa reclamo.

Reclami dichiarati a priori “inammissibili” perché privi della comunicazione del preannuncio e del ricorso ad una fantomatica controparte.

In pratica, la LND ha continuato ad incassare queste tasse senza che questi giudici si pronunciassero nel merito dei ricorsi degli affiliati (società, dirigenti, calciatori, allenatori). 

Alla luce di questa pronuncia della CFA tutte queste decisioni sono da ritenere in contrasto con il dettato normativo.

Tutto ciò è gravissimo. Le 20 società pugliesi danneggiate hanno il sacrosanto diritto di vedersi perlomeno restituire quanto hanno versato nelle casse della Federazione, per multe e tasse reclami, senza ottenere giustizia. 

Dubbi sorgono anche sulla regolarità dei campionati per le squalifiche scontate dai calciatori in quanto divenute definitive. Molti di questi reclami avevano infatti ad oggetto le squalifiche.

Tisci risponda alle precedenti e a queste ulteriori legittime istanze e ne tragga le dovute conseguenze. Lui è il presidente e avrebbe dovuto controllare. Si dimetta insieme al capo della giustizia sportiva pugliese, Giancarlo De Peppo. Da parte mia si sappia che continuerò inesorabilmente a mettere sotto la lente di ingrandimento tutti i macroscopici errori della giustizia sportiva pugliese.

Le società meritano un'altra giustizia, un altro presidente e un altro consiglio direttivo».

 

Avv. Giulio Destratis











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