Per il giudice che si è espresso sul caso, «Viene prima l’interesse pubblico»
Il Tar di Lecce ha respinto, con decreto, il ricorso presentato da un medico della Asl di Brindisi contro i provvedimenti di sospensione dal lavoro senza stipendio, adottati a suo carico dall'Ordine dei Medici e prima ancora dall'Azienda sanitaria locale brindisina, in quanto lo stesso sanitario - una dottoressa in servizio al 118 - aveva rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. La delibera di sospensione della Asl era scattata il 5 luglio scorso e ad essa era seguito analogo provvedimento dell'Ordine dei medici il 13 luglio.
«Considerato che, - si dice - entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica, nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell'individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all'interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima», il Tar respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 15 settembre 2021.
«Le sentenze - dice il direttore generale della Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone - non si commentano, ma si eseguono. In ogni caso, posso dire che il pronunciamento del Tar conferma la correttezza della linea da noi intrapresa. Compito della Asl è garantire la sicurezza sul luogo di lavoro a garanzia della salute degli operatori sanitari e degli utenti. Ciò, a nostro avviso, si può fare attraverso la vaccinazione che è l'unica strada per contrastare la pandemia. Lo stanno facendo i cittadino, quindi, a maggior ragione, lo devono fare gli operatori sanitari».