Un articolo, a tal proposito, è stato pubblicato dalla rivista Orizzonte Scuola
Obbligo di esibizione e possesso del green pass per docenti e ATA per recarsi a scuola dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Alcuni aspetti poco chiari della norma introdotta dal decreto legge 111 del 6 agosto vengono chiariti dal parere tecnico del ministero dell’Istruzione del 13 agosto: quando viene sospesa la retribuzione?
Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge sopraddetto prevede che “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e’ considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato“.
Quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A chiarirlo è la nota tecnica del ministero:
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Il personale scolastico non in possesso del green pass, pertanto, non riceve stipendio a partire dal primo giorno di assenza e non, come inizialmente si poteva desumere, dal quinto giorno di assenza.
Sanzioni fino a 1000 euro
Non solo la mancata retribuzione: docenti e ATA che non esibiscono il green pass saranno sanzionabili con multe da 400 a 1000 euro.
La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici – spiega la stessa nota -, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.