Il Tar di Lecce respinge il ricorso di una operatrice sanitaria tarantina non in regola con la vaccinazione, confermando la legittimità dell’operato dell’Ordine della professione Ostetrica della provincia di Taranto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, respinge il ricorso cautelare proposto da una ostetrica tarantina avverso il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione e di annotazione della predetta sospensione nel relativo albo professionale, intimatole a seguito dell’accertamento del suo inadempimento all’obbligo vaccinale.
In particolare la sanitaria ricorrente impugnava innanzi al TAR di Lecce la delibera di sospensione ritenendola affetta da vizi di incostituzionalità, oltre che illegittima nel merito anche a seguito della cessazione, in data 31 marzo 2022, dello stato di emergenza. La stessa, inoltre, chiedeva che fosse disposto in suo favore un risarcimento danni.
L’Ordine delle Ostetriche Professione Ostetrica della Provincia di Taranto resisteva in Giudizio, difeso dagli avv.ti Luca Bosco e Annachiara Vimborsati, rivendicando la correttezza del proprio operato in quanto conforme al dettato
legislativo ed evidenziando come la cessazione dello stato di emergenza non avesse fatto venir meno l’obbligo vaccinale per il personale esercente professioni sanitarie, che, al contrario, è stato esplicitamente prorogato sino al 31 dicembre 2022 dal cd “decreto riaperture”. I difensori dell’Ordine Professionale, inoltre, evidenziavano, come la scelta di non sottoporsi a vaccinazione da parte della sanitaria ricorrente non fosse dettata da alcuna ragione di tipo medico/terapeutico, ma fosse una libera determinazione.
Accogliendo totalmente le tesi difensive dell’Ordine Professionale il TAR di Lecce respingeva il ricorso della ostetrica ritenendo del tutto insussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nello specifico, il TAR Lecce, tra i primi in Italia a pronunciarsi su tale vexata questio ha sentenziato: “appaiono manifestamente infondate tutte le censure formulate e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente (con cui si duole dell’impugnata sospensione dall’Albo professionale implicante il divieto di svolgere “tout court” la sua professione anche in relazione alle prestazioni libero-professionali che per le modalità di svolgimento non implicano contatto interpersonale fisico con i pazienti, potendo essere rese on-line o da remoto, c.d. “telemedicina”) avverso il provvedimento impugnato e l’art. 4 del Decreto Legge 1° Aprile 2021 n. 44, convertito dalla Legge 26 Novembre 2021 n. 172 (che non contempla deroghe, né la possibilità di smart working di alcun tipo nel settore del lavoro autonomo sanitario), e - dall’altro - potendo l’Ostetrica ricorrente (libera professionista) evitare l’allegato pregiudizio procedendo all’adempimento dell’obbligo vaccinale - non adempiuto per sua libera scelta (non sembrando rilevante, per la evidente diversità oggettiva delle situazioni, il riferimento operato da parte ricorrente alle possibilità normativamente concesse ai sanitari con rapporto di lavoro dipendente non soggetti all’obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo di salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore)”.
Soddisfazione per tale pronuncia esprime l’Ordine Professionale che ribadisce ancora una volta la bontà del proprio operato il quale, a tutela dell’intera collettività, sta con scrupolo e dedizione, esercitando la funzione di controllo sui propri iscritti delegatagli dal Governo.