Emessa un’ordinanza finalizzata alla tutela dell’incolumità pubblica
Interdetta alla balneazione l’area della foce del fiume Chidro, l’intera area delimitata da recinzione in ferro di accesso alle strutture abbandonate e fatiscenti del Consorzio Arneo ed è fatto divieto di accesso, stazionamento per le persone sotto il ponte sovrastante la foce del fiume Chidro.
Ecco l’ordinanza emessa dal sindaco di Manduria.
«Nel mese di agosto presso la zona denominata “fiume Chidro”, lungo la S.P. 122, a San Pietro in Bevagna, si riversano migliaia di bagnanti i quali stazionano oltre che sulle spiagge adiacenti alla foce, anche sulle sponde del fiume e all’interno della zona di Riserva Naturale.
In particolare, negli anni scorsi si è rilevato che il ponte collocato sulla S.P. 122 è utilizzato come trampolino per tuffi nelle acque del fiume sottostante.
La particolare densità degli utenti nelle spiagge limitrofe e presso la stessa foce del fiume Chidro determina anche l’insorgere di aggravamento della situazione di pulizia dell’intera zona ed in particolare del tratto entroterra già di pertinenza del Consorzio Arneo, ora affidato alle cure del Comune di Manduria.
Sempre nella zona in questione, vi è la presenza della proprietà comunale fatiscente e pericolosa sita sulla SP 122 censita al foglio 149 p.lle n. 590 3877.
Considerato
che tutta la zona che va dal ponte sino alla struttura già di pertinenza del Consorzio Arneo (area Chidro Foglio 143 p.lle 5442 5427 574 321) in presenza di bagnanti si presta ad essere infestata di ogni genere di rifiuto organico di natura umana (escrementi) ed inorganico;
che le strutture presenti nella zona già di pertinenza del Consorzio Arneo sono fatiscenti, pericolose e rappresentano pericolo di crollo;
che le strutture presenti nella zona di pertinenza proprietà comunale sono fatiscenti e pericolose site sulla SP 122 censita al foglio 149 p.lle n. 590 3877
considerata
- la potenziale esistenza di pericoli per l’igiene, la sanità, la sicurezza, la pubblica e privata incolumità, considerato che la stagione estiva è già in corso e ad agosto raggiungerà il culmine di affluenza, con la conseguente necessità di favorire l’adozione di misure cautelative;
VALUTATO che l’evoluzione del fenomeno non consente al Comune di rimandare l’attivazione delle misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e delle riserve naturali, della salute e della pubblica e privata incolumità;
Dato atto che le misure necessarie debbono essere prontamente attivate al fine di evitare fenomeni lesivi per la tutela dell’ambiente e delle riserve naturali, per la salute e per l’incolumità pubblica;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per l’adozione di provvedimento contingibile e urgente al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l’incolumità pubblica,
ORDINA
1. E’ INTERDETTA AL PUBBLICO l’intera area RISERVA NATURALE DELLA FOCE DEL FIUME CHIDRO (zona ex ARNEO - TRATTO A PARTIRE DA VIA PANARA E ZONA EST - Foglio 143 p.lle 5442 5427 574 321) per motivi di igiene e salute pubblica;
2. E’ INTERDETTA AL PUBBLICO l’intera area delimitata da recinzione in ferro di accesso alle strutture abbandonate e fatiscenti del Consorzio Arneo per motivi di sicurezza, e di pubblica incolumità;
3. E’ INTERDETTA AL PUBBLICO l’intera zona di pertinenza proprietà comunale fatiscente e pericolosa sita sulla SP 122 censita al foglio 149 p.lle n. 590 3877 (Area sequestrata alla mafia ex tutti i frutti), per motivi di sicurezza, e di pubblica incolumità
4. È fatto DIVIETO di accesso, stazionamento per le persone sotto il ponte sovrastante la foce del fiume Chidro, per motivi di tutela ambientale, sicurezza e di pubblica incolumità;
5. È fatto DIVIETO ASSOLUTO di tuffi dal ponte sovrastante la foce del Fiume Chidro, per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità
6. È fatto divieto di balneazione (come da ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Taranto n. 231 del 2 maggio 2022) nelle foce, canali e corsi di acqua che abbiano comunicazioni con il mare;
7. E’ fatto divieto assoluto di accedere e sostare nelle zone interdette al pubblico di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza;
8. E’ fatto divieto assoluto di balneazione all’interno dei corridoi che portano alle vasche di pertinenza del Consorzio dell’Arneo per motivi di sicurezza, e di pubblica incolumità;
9. E’ consentito l’accesso straordinario ai siti sopra indicati ai soli operatori individuati dall’Amministrazione comunale;
10. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza».