venerdė 22 novembre 2024


18/01/2023 11:55:42 - Salento - Calcio

L’incontro sarà rigiocato

GARA DEL 8/ 1/2023 NOICATTARO - CALCIO CASTELLANA

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali

PREMESSO

- Che la società ASD NOICATTARO in data 9.1.2023 ha preannunciato ricorso avverso la gara in oggetto, giusta PEC del 9.1.23 ritualmente inviata anche all'ASD CALCIO CASTELLANA;

- Che l'istante ha depositato il ricorso giusta PEC del 13.1.23, quindi, in violazione del termine di tre giorni feriali successivi alla gara espressamente previsto dall'art. 67, comma 2 del CGS, sicchéquesto GST, ai sensi e per gli effetti dell'ultima parte dell'art. 67,comma 2 CGS, non è tenuto a pronunciare;

- Che, per altro verso, il direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato di aver erroneamente concesso una rete in favore della società ASD CALCIO CASTELLANA al 17º minuto del primo tempo "quando in realtà il pallone non era entrato in porta", di essersene reso conto solo "dopo aver ripreso il gioco" e di non aver potuto revocare la propria decisione;

- Che nella fattispecie l'errata decisione arbitrale ha influito concretamente sul risultato della gara, rendendola ad ogni effetto irregolare;

 - Che la società ASD CALCIO CASTELLANA, giusta PEC del 9.1.23 trasmessa ancheall'ASD NOICATTARO, ha confermato l'errata convalida della rete, porgendo le proprie scuse per l'atteggiamento tenuto dai propri tesserati nella circostanza;

- Che, fermo restando l'errore tecnico riconosciuto dal direttore di gara, questo Giudice ritiene responsabile la società ASD CALCIO CASTELLANA per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art 4 1º comma del C.G.S., alla luce della condotta tenuta dai propri tesserati nell'immediatezza dei fatti, come confermato dalle tardive scuse profuse dalla società con la citata nota del 9.1.23;

per tali moti, visti ed applicati gli artt 4 comma 1, 8 lettera b), 10comma 5 lettera c) e 67 comma 2 del C.G.S., DELIBERA

- di non doversi pronunciare sul ricorso proposto dall'ASD NOICATTARO stante il mancato deposito del ricorso nei termini;

- di addebitare la tassa ricorso sul conto dell'istante;

- di dichiarare la sussistenza dell'errore tecnico espressamente riconosciuto dal Direttore di gara relativamente alla gara in oggetto;

per l'effetto

- di ordinare la ripetizione della gara in oggetto, demandando al CR Puglia quanto di propria competenza;

- di comminare a carico dell'ASD CALCIO CASTELLANA l'ammenda di € 300,00 per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S.











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