domenica 24 novembre 2024


27/01/2023 09:20:38 - Manduria - Calcio

Il reclamo non ha trovato fondamento nella legislazione calcistica. Commessi errori anche nell’iter di procedura

GARA DEL 8/ 1/2023 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

Con tempestivo preannuncio seguito da ricorso, entrambi ritualmente e tempestivamente inviati a mezzo PEC anche alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, la società UG MANDURIA SPORT ha adito il Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, affermando che l'incontro si sia concluso con l'accensione dell'impianto di illuminazione del campo della resistente non omologato.

La ricorrente ha precisato che il direttore di gara durante l'incontro avrebbe richiesto alla società resistente di accendere i fari dell'impianto di illuminazione, sicché la ricorrente avrebbe richiesto all'arbitro di annotare tale richiesta su apposita nota sottoscritta ed allegata al referto di gara.

L'istante ha riferito di aver accertato la non omologazione dell'impianto di illuminazione del campo di gioco della ASD SOCCER MASSAFRA 1963;

che tale circostanza avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, come da precedenti della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Puglia, ed ha allegato fotogrammi della gara.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore e, in via istruttoria, l'acquisizione della documentazione attestante l'omologazione dell'impianto della resistente e le riprese video della gara, depositando due fotogrammi dell'incontro e la nota sottoscritta dall'arbitro.

Fissata la data di decisione del ricorso, la società UG MANDURIA SPORT ha depositato propria memoria difensiva in data 20.1.23 insistendo sull'accoglimento del ricorso;

la ASD SOCCER MASSAFRA ha trasmesso la propria memoria in data 21.1.23 chiedendo l'inammissibilità del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice Sportivo osserva che nella fattispecie il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 67 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ad avviso di questo Giudice la fattispecie rientra nell'alveo dell'art. 65 comma 1 lettera c) del C.G.S., che prevede la competenza dei Giudici sportivi sui ricorsi in merito " c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari" Secondo il consolidato insegnamento della Giurisprudenza Sportiva, "E' assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco, per intemperie e per ogni altra causa e quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Giuoco del Calcio ed in forza della disposizione di cui all'art. 60 N.O.I.F".(cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 10).

Ciò posto, il successivo art. 67 al comma 4º dispone che "4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara."

Secondo la Giurisprudenza Sportiva, nei suddetti casi "il tenore testuale della norma è inequivoco: il reclamo deve essere preceduto "da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara "

Questa previsione di rigorosa doverosità non avrebbe alcun significato sostanziale se non ne conseguisse l'impraticabilità delle altre scansioni procedimentali, sicché appare evidente che la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l'inammissibilità del successivo reclamo." (cfr ex multis Alta Corte di Giustizia decisione n.ro 16 del 25.5.2012).

I precedenti evocati dall'istante appaiono del tutto estranei alla fattispecie oggetto del presente ricorso trattandosi di gare "interrotte" per fatto imputabile ad una delle due società consistente in un guasto all'impianto di illuminazione.

Nel caso in esame, invece, la gara si è conclusa regolarmente.

A tal proposito si evidenzia che l'arbitro nel proprio referto ha espressamente dichiarato di aver chiesto "durante il secondo tempo alla società ospitante Massafra 1963 di accendere in maniera preventiva i fari dello stadio dato che stava tramontando il sole e si stava formando il crepuscolo", precisando "che però la luminosità presente era congrua per proseguire la gara e la mia è stata semplicemente una richiesta preventiva".

Durante la gara, quindi, non è stata formulata alcuna riserva verbale dal capitano della ricorrente all'arbitro in presenza del capitano della squadra avversaria, come invece richiesto dalla norma codicistica richiamata.

Non vi è chi non veda che la nota richiesta all'arbitro dalla ricorrente solo a fine gara non possa costituire una riserva circa l'impraticabilità del terreno di gioco.

Secondo la Giurisprudenza Federale la mancanza di riserva verbale durante la gara implica l'inammissibilità del gravame proprio "per mancanza di un presupposto condizionante dell'agire" (Corte di Giustizia Federale leggasi in C.U. n.ro 250/CGF/2011-2012) è evidente che nella fattispecie il ricorso sia inammissibile, mancando il presupposto condizionante dell'agire.

In ordine alla memoria difensiva della resistente, la stessa appare trasmessa oltre il termine di cui all'art. 67 CGS, poiché il giorno di sabato deve essere considerato festivo e, di conseguenza, il deposito tempestivo deve avvenire nel "giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza" (cfr CFA decisione 33 del 5.11.21), che nel caso di specie coincideva con il 20.01.23.

La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore richiesta di merito ed istruttoria.

Tanto premesso, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto

- di confermare il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA come conseguito sul campo.











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