Preannuncio di reclamo dell’Ostuni in merito alla gara casalinga con il Massafra
CAMPIONATO ECCELLENZA C11
GARE DEL 23/ 2/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 FOGGIA INCEDIT
Per assenza dell'ambulanza e del medico sociale (2^ RECIDIVA).
GARE DEL 25/ 2/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STELLA SEBASTIANO ANTO |
(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD) |
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CATELLI TOMAS ADRIAN |
(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD) |
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GARE DEL 26/ 2/2023
PREANNUNCIO DI RECLAMO
GARA DEL 26/ 2/2023 OSTUNI 1945 - SOCCER MASSAFRA 1963
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. OSTUNI 1945 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/ 2/2023 POLIMNIA CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali; rilevato:
- che al 25' del 2º tempo 3 calciatori della società ASD VIGOR TRANI CALCIO, MILZI VINCENZO, CASELLI GIUSEPPE, capitano della squadra, e CARADONNA FABIO si arrampicavano sulla recinzione che separava il terreno di gioco dagli spalti tentando di scavalcarla per portarsi sugli stessi ove nel frattempo sostenitori di entrambe le società si insultavano e minacciavano reciprocamente;
- che i predetti calciatori nel contempo minacciavano con gesti e parole i soggetti presenti sugli spalti ed alcuni tesserati avversari;
- che, a questo punto, interveniva la forza pubblica per riportare la calma e, nel contempo, entravano sul terreno di gioco soggetti estranei appartenenti alla società ospitante, i quali tentavano di calmare gli animi dei presenti;
- che, ciò malgrado, la condotta dei suddetti tesserati della società della società ASD VIGOR TRANI CALCIO determinava apprensione e confusione tra i calciatori ed i dirigenti locali, tanto da non consentire la normale prosecuzione della gara, poiché molti calciatoriapparivano visibilmente scossi per l'accaduto;
- che, al 28' del 2º tempo, l'Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, anche al fine di salvaguardare l'incolumità di tutti i presenti; tanto premesso, visto ed applicato l'art. 10, comma 1 C.G.S.
DELIBERA
1) di comminare a carico della società ASD VIGOR TRANI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 8 - 0 in favore della società ASD POLIMNIA CALCIO quale miglior risultato conseguito sul campo;
2) di comminare a carico della società ASD POLIMNIA CALCIO l'ammenda di € 100,00 per i fatti di cui in premessa;
3) di squalificare il sig. CASELLI GIUSEPPE (VIGOR TRANI CALCIO) per 6giornate di gara, per i fatti di cui in premessa e la precisazione chela sanzione si intende aggravata in qualità di capitano;
4) di squalificare il sig. MILZI VINCENZO e CARADONNA FABIO (VIGOR TRANI CALCIO) per 4 giornate di gara, per i fatti di cui in premessa.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
VIGOR TRANI CALCIO
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 600,00 GINOSA
Soggetto riconducibile alla società entrava nel recinto di gioco, si avvicinava ad uno degli assistenti proferendo frasi gravemente irriguardose nei suoi confronti; veniva allontanato solo per l'intervento della forza pubblica; propri sostenitori lanciavano sulla pista di atletica una bottiglietta di acqua chiusa all'indirizzo di un tesserato avversario senza colpirlo (1^ RECIDIVA).
Euro 400,00 OSTUNI 1945
A fine gara soggetto estraneo riconducibile alla società entrava nello spogliatoio arbitrale per protestare contro una decisione arbitrale (1^ RECIDIVA).
Euro 100,00 POLIMNIA CALCIO
Soggetti estranei entravano sul terreno di gioco durante la sospensione della gara.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 4/2023
RIZZI ARCANGELO |
(CASTELLANETA CALCIO 1962) |
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2023
PAGANO VITO |
(CANOSA) |
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AMMONIZIONE (I INFR)
SPAGNOLO LUCA |
(NOVOLI) |
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MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CIUFFREDA MASSIMILIANO |
(MANFREDONIA CALCIO 1932) |
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ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/ 4/2023
CARROZZA ALESSANDRO |
(CITTA DI GALLIPOLI) |
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DE CANDIA PASQUALE |
(MANFREDONIA CALCIO 1932) |
MANCO ANDREA |
(NOVOLI) |
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SQUALIFICA FINO AL 9/ 3/2023
LA SALANDRA ENRICO |
(FOGGIA INCEDIT) |
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AMMONIZIONE (II INFR)
POLICHETTI LEONARDO |
(MANFREDONIA CALCIO 1932) |
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CICERELLO ANDREA |
(UGENTO) |
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A gioco fermo rivolgeva gesti e frasi irriguardosi nei confronti dei sostenitori locali; all'esito del provvedimento di espulsione cercava di venire in contatto con l'assistente arbitrale con fare minaccioso senza riuscirvi per l'intervento dei propri compagni di squadra.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FALL AMADOU MANDIEME |
(CANOSA) |
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All'esito del provvedimento di espulsione proferiva frase gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara ed uscendo dal terreno di gioco colpiva la bandierina in segno di dissenso.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LEONE DANI |
(ARBORIS BELLI 1979) |
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FEDE FABIO |
(CASTELLANETA CALCIO 1962) |
CAPUTO ANDREA |
(CITTA DI GALLIPOLI) |
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASCIA LEONARDO |
(FOGGIA INCEDIT) |
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CONTICCHIO LUIGI |
(MANFREDONIA CALCIO 1932) |
LITTI MATTEO |
(OSTUNI 1945) |
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BRUNO GIOVANNI |
(SAN SEVERO CALCIO 1922) |
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CASELLI GIUSEPPE |
(VIGOR TRANI CALCIO) |
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Durante il secondo tempo si arrampicava sulla recinzione che separava la tribuna dal terreno di gioco tentando di scavalcarla, per raggiungere gli spalti, tenendo nel contempo comportamento gravemente minaccioso nei confronti dei sostenitori ivi presenti e di coloro che si trovavano sul terreno di gioco; tale condotta causava apprensione e confusione tra i calciatori ed i dirigenti della società ospitante, tali da causare la sospensione definitiva della gara.
MILZI VINCENZO |
(VIGOR TRANI CALCIO) |
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Durante il secondo tempo si arrampicava sulla recinzione che separava la tribuna dal terreno di gioco tentando di scavalcarla, per raggiungere gli spalti, tenendo nel contempo comportamento gravemente minaccioso nei confronti dei sostenitori ivi presenti e di coloro che si trovavano sul terreno di gioco; tale condotta causava apprensione e confusione tra i calciatori ed i dirigenti della società ospitante, tali da causare la sospensione definitiva della gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PISSINIS ALDO CARLOS |
(BISCEGLIE S.R.L.) |
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BRUSCA ERNESTO MANUEL |
(CANOSA) |
NAZARO GIUSEPPE |
(CITTA DI GALLIPOLI) |
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RICHELLA VINCENZO |
(GINOSA) |
DEL ZOTTI ALBERTO |
(NOVOLI) |
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BENEDETTI GIOVANNI |
(OSTUNI 1945) |
LORENZO GIL OSCAR |
(REAL SITI) |
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NDUMU MORALES HIMAR |
(REAL SITI) |
MARTIGNETTI FRANCESCO PIO |
(SAN SEVERO CALCIO 1922) |
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MAROTO MAQUEDA JUAN CAR |
(UGENTO) |
MUNOZ HERNANDEZ DANIEL |
(UGENTO) |
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