sabato 23 novembre 2024


27/09/2023 16:45:49 - Manduria - Calcio

Irregolare la posizione del calciatore Santantonio

GARA DEL 10/ 9/2023 UGENTO - A. TOMA MAGLIE

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD A. TOMA MAGLIE, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD UGENTO, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD UGENTO la posizione irregolare del calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO (06/10/2004).

L'istante assumeva la partecipazione alla gara del predetto calciatore, che non aveva scontato la squalifica per una giornata (recidività in ammonizione), comminatagli a seguito dell'ultima gara del Campionato Juniores Under 19 SS. 2022-2023.

La ricorrente aggiungeva che il predetto calciatore nella corrente SS 2023/2024 non era più in età per partecipare al Campionato Juniores ma, essendo un "fuori quota", era "astrattamente abilitato a giocare indifferentemente in più categorie"; per tale motivo l'autorizzazione concessa al calciatore a partecipare al campionato juniores quale "fuori quota" non gli avrebbe attribuito uno status, sicchè il calciatore non sarebbe stato più idoneo per il Campionato Juniores.

Per tali motivi, il SANTANTONIO avrebbe dovuto scontare la squalifica ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del C.G.S ossia nella gara ufficiale della prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.

La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD A. TOMA MAGLIE sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO (06/10/2004), tesserato per la società resistente, è incorso nella squalifica di una giornata per recidività in ammonizione, sanzione comminatagli a seguito dell'ultima gara del Campionato Juniores della stagione sportiva 2022/2023 (cfr. Comunicato Ufficiale n.146 del 23/03/2023 del Comitato Regionale Puglia).

Altresì pacifico che nella corrente stagione sportiva 2023/2024, a differenza della precedente, il predetto calciatore potrebbe partecipare come "fuori quota" al Campionato Juniores, essendo nato dopo l'1.1.04 (cfr. C.U. n. 21 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 8.8.23 e successivi); è altresì acclarato che lo stesso abbia partecipato alla prima gara ufficiale della nuova categoria di appartenenza.

Per tali motivi, questo Giudice Sportivo ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento della Giurisprudenza Sportiva (ex multis Corte Federale di Appello - Sezioni Unite, decisione pubblicata sul CU n. 0105/CFA del 17 Maggio 2023), che ha ritenuto in fattispecie similare inapplicabile il comma 2 dell'art. 21 del C.G.S. (c.d. principio di omogeneità) in favore della lex specialis dettata dal comma 7 della medesima disposizione, tanto in ossequio al principio di afflittività della sanzione sportiva.

Pertanto il provvedimento disciplinare, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato squadra o, come nella fattispecie, categoria di appartenenza in caso di attività del Campionato Juniores, sconta la residua squalifica, in deroga al comma 2, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova categoria di appartenenza.

Da ciò consegue che il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO nella gara in oggetto era in posizione irregolare e, quindi, tanto implica l'applicazione a carico della resistente della sanzione prevista dall'art. 10 comma 6 lettera A) del Codice di Giustizia Sportiva.

Per altro verso, nella fattispecie il medesimo tesserato risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera A) e 21 comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD A. TOMA MAGLIE;

- di dichiarare il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO (06/10/2004) della ASD UGENTO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; per l'effetto

- di comminare a carico della ASD UGENTO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD A. TOMA MAGLIE ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6 lett. A) del CGS;

- di squalificare il calciatore SANTANTONIO FRANCESCO BRUNO della ASD UGENTO per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS.











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