Irregolare la posizione del calciatore Caporusso, squalificato per un turno
COPPA PUGLIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 4/10/2023 SAVA CALCIO - DON BOSCO MANDURIA
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
RITENUTO IN FATTO
La società ASD DON BOSCO MANDURIA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD SAVA CALCIO, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore CAPORUSSO MIRKO DOMENICO (18.5.98), che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non avesse scontato la squalifica per una giornata, giusta C.U. 150 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 30.03.23.
La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla società ASD DON BOSCO MANDURIA è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore CAPORUSSO MIRKO DOMENICO (18.5.98) nella passata stagione sportiva è incorso nella squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione (II infrazione), sanzione comminatagli in occasione dell'ultima gara di COPPA PUGLIA della stagione sportiva 2022/2023 (cfr. C.U. n.ro 150 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 30.3.23), disputata allorchè il menzionato calciatore militava nelle fila dell'ASD GROTTAGLIE CALCIO.
Dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA è emerso che nella corrente stagione sportiva l'ASD SAVA CALCIO ha tesserato il predetto calciatore, sicchè ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 4 e 21 comma 6 del CGS, doveva scontare la squalifica innanzi indicata nella prima gara di COPPA PUGLIA della nuova società di appartenenza ossia quella di cui si discute.
Da ciò consegue che il calciatore CAPORUSSO MIRKO DOMENICO nella gara in oggetto era in posizione irregolare e, quindi, tanto implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva.
Nel contempo, in base all'art. 12 del Regolamento di Coppa Puglia pubblicato sul C.U. n.ro 48 pubblicato dal C.R. Puglia in data 22.09.2023, vengono escluse dal torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare ed a carico delle quali si applichi l'art. 10 comma 1 del C.G.S.
Per altro verso, nella fattispecie il tesserato CAPORUSSO MIRKO DOMENICO risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".
Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a), 21 comma 3 del C.G.S. e 11 del Regolamento del Torneo di Coppa Puglia
DELIBERA
- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD DON BOSCO MANDURIA e di non disporre l'addebito della relativa tassa ricorso sul conto dell'istante in considerazione dell'accoglimento del ricorso;
- di dichiarare il calciatore CAPORUSSO MIRKO DOMENICO della ASD SAVA CALCIO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; per l'effetto
- di comminare a carico della ASD SAVA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società ASD DON BOSCO MANDURIA;
- di squalificare il calciatore CAPORUSSO MIRKO DOMENICO dell'ASD SAVA CALCIO per una giornata;
- di demandare al C.R. PUGLIA per quanto di propria competenza in ordine all'esclusione della ASD SAVA CALCIO dal torneo di COPPA PUGLIA.