Il pronunciamento del Giudice di Pace di Taranto: ha accolto la tesi dei legali di un ragazzo, che aveva ricevuto dai compagni di classe, in occasione del compleanno, un buono da spendere presso un’attività commerciale di Manduria
“Il buono regalo equivale a denaro contante e pertanto il beneficiario ha il diritto di acquistare qualsiasi prodotto messo in vendita dal negoziante senza alcuna limitazione atteso che i buoni regalo sono strumenti di pagamento e non possono essere soggetti a scadenza”.
E’ quanto statuito dal Giudice di Pace di Taranto che ha condannato un attività commerciale di Manduria al pagamento della somma portata dal buono regalo
Nella fattispecie, come accade di consueto, un gruppo di compagni di classe in occasione del compleanno del proprio amico, aveva raccolto una somma di denaro e l’aveva consegnata ad un’attività commerciale che aveva emesso un buono regalo in favore del festeggiato
L’attività commerciale aveva emesso un buono con una data di scadenza e il festeggiato non aveva fatto in tempo a rispettare quella data indicata dal commerciante
Il commerciante dal canto suo non aveva consentito né l’acquisto di merce nel suo negozio né la restituzione del denaro adducendo che il buono era scaduto e che quindi non aveva più alcun valore.
Il festeggiato non ha accettato il sopruso a cui a quanto pare molti si erano in passato piegati, e benché si trattasse di una modica somma, ha voluto portare la questione all’attenzione della giustizia per il tramite dei suoi difensori avv. Mariangela Caforio e Giuseppe De Sario.
Si tratta di una cattiva abitudine ormai applicata con consuetudine da alcuni commercianti di dare una scadenza ai cosiddetti buoni regalo e di trattenere indebitamente le somme allorquando non viene rispettata la scadenza
Il principio di diritto applicato dal Giudice di Pace di Taranto trova comunque ampio riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che riconosce il diritto del negoziante di impedire di spendere il buono scaduto presso la propria attività, ma ha confermato l’obbligo della restituzione delle somme portate dal buono stesso in favore del beneficiario.