mercoledì 16 ottobre 2024


10/10/2024 17:16:27 - Sava - Calcio

100 euro di multa al Città di Carovigno. I calciatori fermati dal giudice sportivo

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/ 9/2024 VIRTUS MATINO - CALCIO S. PIETRO VERNOTICO

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

La società ASD VIRTUS MATINO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società SSD SAN PIETRO VERNOTICO, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare dei calciatori MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.03.1994), entrambi schierati in campo dalla resistente.

L’istante ha dedotto che durante la gara alcuni propri tesserati avrebbero riconosciuto i predetti calciatori come soggetti già tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la ASD RINASCITA REFUGEES, ma con nominativi diversi da quelli indicati in distinta, precisando che i calciatori indicati con i nomi MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.031994) sarebbero invece KASSAMA ABDOULIE (09.09.1997) e MARON SUWAIBOU (09.04.1998) in forza alla società RINASCITA REFUGEES.

L’istante produceva una comunicazione priva di data, ed a firma del presidente della ASD RINASCITA REFUGEES, con la quale la ASD RINASCITA REFUGEES avrebbe chiesto chiarimenti alla Procura Federale in ordine alle reali generalità dei sigg. KASSAMA ABDOULIE (09.09.1997) e MARON SUWAIBOU (09.04.1998); a detta del dichiarante, i suddetti sarebbero stati tesserati per la società TREPUZZI con i nomi di MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.03.1994).

Ciò posto la ricorrente, assunta la necessità di verificare l’identità dei soggetti presenti alla gara e la loro regolare partecipazione in forza del tesseramento con la resistente, ha eccepito in ogni caso la posizione irregolare dei calciatori MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN e DAF MOHAMED HABIB o per invalidità del secondo tesseramento con la società resistente in ragione della validità del primo con la società RINASCITA REFUGEES o, diversamente, per errata identificazione del ”soggetto fisico inteso come persona”, che avrebbe indicato nomi diversi tale da permettere il tesseramento con “più società avendo un falso nome almeno in uno dei due casi”.

La ricorrente ha concluso chiedendo la declaratoria di posizione irregolare dei citati tesserati nella gara in oggetto e, per l’effetto, la vittoria della gara in proprio favore; nel contempo, ha richiesto, la sospensione del procedimento con il conseguente invio degli atti alla Procura Federale per la contestazione avanzata da essa istante.

La resistente con PEC del 17.9.24 trasmetteva un documento privo di firma avente ad oggetto “chiarimento di posizione di tesseramento…”, nonché le due autorizzazioni pervenute in data 29.8.24 e 6.9.24 dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC, rispettivamente dei calciatori MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.03.1994), le carte di identità digitali ed i codici fiscali dei suddetti, i tabulati e una stampa del portale Figc con l’approvazione dei due tesseramenti.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 69 del 3.10.24, questo Giudice fissava la riunione del 8.10.24 per la decisione del ricorso. 

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposta dalla società ASD VIRTUS MATINO è infondato e va respinto per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, va detto che secondo le risultanze dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Pugliese, che fanno piena prova della posizione dei tesserati, risulta che i calciatori MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.031994) risultano regolarmente tesserati per la società  ASD S. PIETRO VERNOTICO, rispettivamente il 29.8.24 ed il 6.9.24, sicché alla data della gara oggetto del presente ricorso entrambi avevano titolo a prendere parte all’incontro.

Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza sportiva, in tema di prova del tesseramento “prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, competente, sino a prova contraria” (ex multis DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018)

La giurisprudenza sportiva ha costantemente e ripetutamente chiarito, in fattispecie analoghe “che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema  informatico centrale AS 400, con la conseguenza che da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni” (cfr. ex multis le decisioni n. 112/CSA/2022- 2023 e n. 259/CSA/2021-2022)

Neppure vi è prova della paventata esistenza di un “doppio tesseramento” che, a detta della ricorrente, sarebbe rinvenibile dall’utilizzo di nominativi diversi da parte dei citati calciatori.

Ciò che emerge dagli atti in possesso di questo Giudice è che l’arbitro nel proprio referto ha dichiarato quanto segue: “Al termine della gara, la società VIRTUS MATINO” nella persona del dirigente accompagnatore FERRAMOSCA TOMMASO, presentava una riserva scritta (allegata) nella quale sosteneva che due calciatori della società avversaria fossero in realtà persone diverse da quelle iscritte in distinta delle quali ci è stato fornito regolare documento di riconoscimento... La richiesta di richiamare i suddetti calciatori per effettuare nuovamente il riconoscimento è stata da me respinta in quanto…regolarmente riconosciuto i calciatori prima della gara”.

Nella distinta della società S. PIETRO VERNOTICO i due tesserati MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.031994) risultano identificati a mezzo delle carte di identità elettroniche dotate di foto, documenti che la resistente ha finanche allegato alla propria Pec del 17.9.24, sicché ad avviso di questo Giudice il direttore di gara non aveva necessità di identificare nuovamente i suddetti soggetti, avendolo fatto prima dell’inizio della gara.

Non risulta agli atti che prima dell’inizio della gara alcun componente della società istante abbia eccepito alcunché, mentre appare quanto meno singolare che alcuni calciatori lo abbiano fatto solo a gara terminata.

In sostanza l’istante paventerebbe un presunto scambio di persona di cui però non fornisce prova, non potendosi considerare tali né la riserva scritta a fine gara del dirigente della deducente, né la mera copia di una comunicazione diretta alla Procura Federale, peraltro priva di data e di attestazione di invio, attribuita ad altra società, ASD RINASCITA REFUGEES, la cui provenienza appare del tutto incerta.

In conclusione, emerge che la posizione dei calciatori MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.031994) alla data della gara in oggetto risultava regolare, non essendovi prova delle censure enunciate dalla ricorrente.

Da ciò consegue l’assenza di giustificati motivi per accogliere la richiesta di sospensiva e di invio degli atti alla Procura Federale, considerata l’attuale validità del tesseramento dei due calciatori e la loro regolare identificazione confermata dall’arbitro ad inizio ed al termine della gara.

Per altro verso, nulla osta acchè la ricorrente possa direttamente portare all’attenzione della Procura Federale la vicenda in oggetto, sollecitando le relative indagini di competenza.

Tanto premesso

D E L I B E R A

- Di dichiarare MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.031994) in posizione regolare relativamente alla gara in oggetto;

- Di rigettare il ricorso proposto dalla società VIRTU MATINO, addebitando sul conto dell’istante la relativa tassa ricorso;

- Di Confermare il risultato della gara in oggetto di 2-7 come conseguito sul campo.

GARE DEL 6/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA DI CAROVIGNO

Propri sostenitori, durante la gara, facevano esplodere 3 petardi senza conseguenze.

AMMONIZIONE

ATLETICO TRICASE

Prima dell'inizio ed al termine della gara una decina di sostenitori entravano sul terreno di gioco per apporre e rimuovere le bandiere sulle recinzioni.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARELLA MICHELE (BITRITTO NORBA) FASINI SIMONE (TERRE DI ACAYA E ROCA)

PASQUADIBISCEGLIE LUCA (VIGOR TRANI CALCIO)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 17/10/2024

PREZIOSA DOMENICO (VIRTUS BISCEGLIE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2024

GRECO OSCAR (TERRE DI ACAYA E ROCA)

Sebbene squalificato fino al 24/10/2024, si trovava sul terreno di gioco per dirigere il riscaldamento dei propri calciatori.

SQUALIFICA FINO AL 24/10/2024

PALMIERI COSTANZO (REAL SITI)

SQUALIFICA FINO AL 17/10/2024

PUTORTI GIANDOMENICO (BITRITTO NORBA) PARISI ANTONIO (SAN MARCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALBERTINI COSIMO (BORGOROSSO MOLFETTA) DI SERIO VINCENZO (MESAGNE CALCIO 2020)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAFFUCCI ROBERTO (AUDACE BARLETTA 1958)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MBAPPE NJANGA DENIS FLORI (CALCIO S.PIETRO VERNOTICO) CAMASSA PIERGIUSEPPE (GROTTAGLIE CALCIO)

PRETE VITTORIO (VIRTUS LOCOROTONDO 1948) SCARCI RAFFAELE (VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOSAICO STEFANO ANTONIO (BITRITTO NORBA) GOFFREDO BRANDON (BORGOROSSO MOLFETTA)

PEREZ ROA CRISTIAN DAMIAN (GROTTAGLIE CALCIO) LOFANO VINCENZO (REAL PUTIGNANO)

BOTTICELLI GIUSEPPE (REAL SITI) DIOP MAMADOU (RINASCITA REFUGEES)

RANA ROBERTO (VIRTUS PALESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SESCU ALEX BOGDAN (CITTA DI CAROVIGNO) CARITA ANTONIO (COSMANO SPORT FOGGIA)

GUEYE BABA (RINASCITA REFUGEES) DANESE ANTONIO (SAVA CALCIO)

PRUDENTE MARCO FILIPPO (VIGOR TRANI CALCIO)











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