giovedì 07 novembre 2024


06/11/2024 13:42:59 - Manduria - Calcio

Reclamo accolto: la posizione del calciatore Nitti (Soccer Massafra) era irregolare

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 16/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/10/2024 DON BOSCO MANDURIA 2012 - SOCCER MASSAFRA 1963
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

 

CONSIDERATO IN FATTO

 

La società ASD DON BOSCO MANDURIA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società SOCER MASSAFRA 1963, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla resistente la posizione irregolare del calciatore NITTI LUIGI NICHOLAS nato il 14.04.2009, impiegato durante l’incontro sebbene privo dell’autorizzazione abilitativa alla prestazione sportiva come previsto dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.

L’istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha inviato proprie deduzioni.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

Il ricorso proposto dalla società ASD DON BOSCO MANDURIA è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.

Dall’esame del rapporto di gara emerge inequivocabilmente che la resistente SOCCER MASSAFA 1963 ha impiegato durante la gara con il numero di maglia 15 il calciatore NITTI LUIGI NICHOLAS, nato il 14.04.2009, a far tempo dal 19º minuto del secondo tempo quale sostituto del numero 3 BERTOTTO ALESSANDRO.

Dalle risultanze dell’ufficio tesseramenti del C.R. PUGLIA emerge altresì che per la corrente stagione sportiva non è stata rilasciata Attestazione di maturità agonistica, come previsto dall’art. 34 comma 3 delle NOIF che dispone quanto segue: "3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età" possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D.,che organizza la competizione. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione atale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S. Pertanto, il calciatore NITTI LUIGI NICHOLAS nato il 14.04.2009 nella gara in oggetto era in posizione irregolare, non essendo autorizzato a partecipare all’attività agonistica, e tanto implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 comma 6 lettera C) del Codice di Giustizia Sportiva, come espressamente previsto dall’art 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Per tali motivi il G.S.T., visti ed applicati gli artt. 34 comma 3 delle N.O.I.F. e 10 comma 6 lettera C) del C.G.S.

 

DELIBERA

 

  • di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD DON BOSCO MANDURIA, non addebitando la tassa ricorso stante l’accoglimento del gravame;
  • di dichiarare il calciatore NITTI LUIGI NICHOLAS (14.04.2009) della SOCCER MASSAFRA 1963 in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto, e per l’effetto
  • di comminare a carico della SOCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società ASD DON BOSCO MANDURIA.










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