Restano confermate le 4 giornate di squalifica
Con preavviso e riferito reclamo, entrambi trasmessi il 23 novembre 2024, la ASDAPS Don Bosco Manduria 2012 proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 112 del 21 novembre 2024 del Comitato Regionale Puglia, avverso la squalifica per quattro gare effettive comminata al proprio calciatore Alessio Zaccaria perché, come si legge sul comunicato, “a seguito di una decisione arbitrale, protestava a gran voce e proferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti del direttore di gara. Art. 36 comma 1 lett. A”.
La reclamante eccepiva che il calciatore Alessio Zaccaria non aveva mai pronunciato parole blasfeme o irriguardose, essendosi limitato a contestare energicamente la decisione del direttore di gara di convalidare una rete della squadra avversaria, la cui regolarità era asseritamente viziata da un fallo di mano. Nel reclamo si aggiungeva inoltre che, mentre l'arbitro estraeva il cartellino rosso all'indirizzo dello stesso Zaccaria, questi urtava involontariamente lo stesso direttore di gara a seguito di una spinta subita da un altro calciatore.
Concludeva la ASDPAS Don Bosco Manduria chiedendo l'annullamento della squalifica o la riduzione della stessa, "al minimo edittale, pari a due giornate di squalifica, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera A del Codice di giustizia sportiva". In via istruttoria, venivano indicati tre testimoni (Micelli Gregorio, Calò Massimiliano e Ambrosio Gianluca), senza l'indicazione dei loro recapiti e dei capitoli di prova, in ordine ai quali veniva chiesta l'audizione.
Il presidente della Corte fissava per la data odierna l’udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.
Il presidente del Collegio interveniva relazionando circa il contenuto del gravame: all'udienza nessuno compariva per la società reclamante.
Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.
Considerato in diritto
Il reclamo viene respinto, perché infondato.
Preliminarmente questo Collegio rileva la inammissibilità dell'istanza istruttoria della società reclamante. A mente di quanto disposto dall'art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, "le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova": nella fattispecie che ci occupa, invece, all’interno del reclamo sono semplicemente indicati i tre nomi dei testimoni, ma non i loro recapiti e nemmeno i capitoli di prova sui quali la parte reclamante chiede che vengano ascoltati, necessari anche al fine di consentire al Collegio di valutarne l'ammissibilità - nonché la rilevanza e la pertinenza rispetto all'oggetto del contendere.