venerdė 17 gennaio 2025


15/01/2025 14:39:29 - Manduria - Calcio

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/ 1/2025 CALCIO CEGLIE - GIOVENTU PALAGIANELLO


Il Giudice Sportivo Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la soc. A.S.R. GIOVENTU PALAGIANELLO iniziava la gara con il numero di giocatori consentito a disposizione come da distinta allegata al referto;

che all'inizio del secondo tempo, notando la panchina della soc. A.S.R. GIOVENTU PALAGIANELLO senza calciatori, l'Arbitro chiedeva spiegazioni al sig. Antonicelli Nicola e, lo stesso dichiarava che i calciatori a causa di un'indisposizione, date le condizioni climatiche estreme, non erano in grado di rientrare in campo;

che al minuto 21° del secondo tempo abbandonava il campo per infortunio il calciatore numero 10 (MAGGI COSIMO 27/11/1998) e la società A.S.R. GIOVENTU PALAGIANELLO rimaneva in campo con 10 tesserati; che al minuto 31 del s.t. altri 4 calciatori della soc. A.S.R. GIOVENTU PALAGIANELLO uscivano dal t. d. g. per infortunio, portando la soc. a soli 6 tesserati presenti in campo.

Per tali motivazioni l'Arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara; visti ed applicati gli artt. 10 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla A.S.R. GIOVENTU PALAGIANELLO la punizione sportiva della perdita della gara, confermando il risultato di 8 - 0 in favore della soc. A.S.D. CALCIO CEGLIE come miglior risultato conseguito sul campo.


 

GARA DEL 12/ 1/2025 GIALLOROSSI ARADEO - RUFFANO CALCIO


Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'Arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, constatava l'impraticabilità del terreno di giuoco per pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.


 

GARA DEL 12/ 1/2025 NUOVA AVETRANA - FOOTBALL TAVIANO


Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'Arbitro, constatava che il campo era reso impraticabiledal forte vento e dall'allagamento, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.

 


GARA DEL 12/ 1/2025 REAL MOTTOLA CALCIO 2019 - S.VITO


Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: al minuto 6 del S.T., l'Arbitro aveva malore constatando così la propria impossibilità a proseguire la partita;

pertanto con il triplice fischio sospendeva definitivamente la stessa sul risultato di 1 - 0 in favore della soc. A.S.D. REAL MOTTOLA CALCIO 2019.

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla prosecuzione dell'incontro a far tempo dal minuto 6 del S.T. e sino al termine della gara.


GARA DEL 12/ 1/2025 SQUINZANO CALCIO 1913 - CALCIO CAROSINO


Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'Arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo constatava che il t.d.g. era reso impraticabile a causa di varie pozzed'acqua, pertanto, sospendeva definitivamente la gara

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara a far tempo dal minuto 1 del s.t. sino al termine della gara.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

GIOVENTU PALAGIANELLO
Vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16/ 3/2025

PULIERI LUCA

(LATIANO)

 

 

 

Rivolgeva all'Arbitro frase ingiuriosa ed irriguardosa.

Art. 36 comma 2 lett. A

AMMONIZIONE (I INFR)

AURITANO VINCENZO

(REAL SAN GIOVANNI)

 

SCHIAVONE MICHELE

(SPORTING MANFREDONIA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2025

SALERNO BENIAMINO

(SOCCER TEAM FASANO)

 

 

 

AMMONIZIONE (III INFR)

DE PASQUALE EMANUELE

(ATLETICO APRICENA)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

DI FLUMERI FABRIZIO

(GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)

 

RIBEZZI FRANCESCO

(LATIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TARANTINO LUIGI

(UNITI PER CERIGNOLA)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REDIANE HAMZA

(GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)

 

CARBOTTI FRANCESCO

(HELLAS LATERZA)

COMES GIOVANNI

(LATIANO)

 

IACCARINO GIACOMO

(REAL SAN GIOVANNI)

LEGROTTAGLIE ARCANGELO G

(SOCCER TEAM FASANO)

 

LALUCE BARTOLOMEO

(VIRTUS SAN FERDINANDO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARELLA FABRIZIO MASSIM

(SPORTING MANFREDONIA)

 

 

 

Rivolgeva al Direttore di gara frasi offensive, dalla panchina.

Art. 36 comma 1 lett.A

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASTRODONATO NICOLAS PIO

(AUDACE CAGNANO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TREMOLIZZO TOMMASO

(CURSI CALCIO 2018)

 

MAGNIFICO GIUSEPPE

(ETRA BARLETTA 2008)

PASCALI ALESSANDRO

(POLIS BAGNOLO)

 

LA MARCA STEFANO

(SPORTING MANFREDONIA)

MUMMOLO GIOVANNI

(VIRTUS SAN PANCRAZIO)

 

 

 











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