Ecco le altre decisioni del giudice sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 6/4/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 6/4/2025 ATLETICO CARMIANO MAGLIAN - SAN DONACI FOOTBALL CLUB
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Gara del 6/4/2025 CITTA DI AVETRANA - VIRTUS ERCHIE
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la gara è stata definitivamente sospesa all' 11º minuto del primo tempo per l'impraticabilità di campo dovuta alla forte pioggia
DEMANDA
al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza in ordine alla prosecuzione dell'incontro a far tempo dall' 11º minuto del 1º tempo sino al termine della gara.
Gara del 6/4/2025 MICHELE BIANCOFIORE - BOVINO CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era reso impraticabile a causa del forte vento e che, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.
Gara del 6/4/2025 REDHEART SANNICANDRO GARG - ELCE
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali,
rilevato
- che la società U.S.D. ELCE non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari;
- che l'arbitro, pertanto, non dava inizio alla gara;
- visti ed applicati gli art. 53 delle N.O.I.F. e 17 Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società U.S.D. ELCE:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società REDAHEART SANNICANDRO GARGANICO;
- la penalizzazione di n. 1 punto in classifica.
- l'ammenda di € 100.00 quale sanzione per prima rinuncia;
- l'ammenda di € 100.00 a titolo di mancato incasso;
Manda al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza.
GARE DEL 5/4/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CURRI GIUSEPPE |
(TAF CEGLIE MESSAPICA) |
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
SEMERARO FRANCESCO |
(TAF CEGLIE MESSAPICA) |
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAMMOLA MAURIZIO |
(ATLETICO PEZZE 2011) |
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MARGARITONDO LUCA |
(ATLETICO PEZZE 2011) |
GARE DEL 6/4/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
ELCE
Vedi delibera.
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
ELCE 1
Vedi delibera.
AMMENDA
€ 500,00 PRESICCE ACQUARICA
Propri sostenitori, durante il corso della gara, facevano esplodere 3 petardi (4a RECIDIVA).
€ 100,00 ELCE
Vedi delibera.
€ 150,00 GIOVENTU CALCIO MURO
Propri sostenitori prima dell'inizio del 2º tempo lanciavano sul terreno di gioco un pezzo di legno della lunghezza di circa 1 metro senza conseguenze. I predetti sostenitori, durante la gara, accendevano n. 9 fumogeni (vedi rapporto Commissario di campo).
€ 100,00 PRESICCE ACQUARICA
Propri sostenitori durante il corso della gara, accendevano alcuni fumogeni (1a RECIDIVA).
€ 150,00 SOCCER GREEN SURBO
Durante il corso della gara propri sostenitori facevano esplodere nº3 petardi ed accendevano n. 9 fumogeni (vedi rapporto Commissario di campo).
AMMONIZIONE
AVANTI ALTAMURA
Mancata predisposizione Servizio d’Ordine Sostitutivo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SCALERA LEONARDO |
(REAL SANNICANDRO) |
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Proferiva frasi irriguardose all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 comma 1 lett. A) C.G.S.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GALATI ROBERTO |
(SPONGANO CALCIO) |
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D AVOLIO ANGELO |
(MARCONI ISCHITELLA) |
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NICASTRO DARIO |
(PRO GIOIA CALCIO 2023) |
SANTORO NICOLA |
(REAL CELLINO CALCIO) |
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DEL VECCHIO FRANCESCO PIO |
(REAL ZAPPONETA) |
GUGLIELMO PIERCOSIMO |
(SPONGANO CALCIO) |
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ZACHEO GIUSEPPE |
(SPONGANO CALCIO) |
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ZACHEO GIUSEPPE |
(SPONGANO CALCIO) |
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A fine gara, proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi irriguardose (art. 36 comma 1 lett. A) C.G.S.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE BELLIS GIUSEPPE |
(ARCOBALENO TRIGGIANO) |
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GENZANO GABRIELE |
(AUDACE ASCOLI SATRIANO) |
CASTELLANETA VINCENZO |
(AVANTI ALTAMURA) |
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FERRANTE MASSIMILIANO |
(EAGLES BISCEGLIE) |
CARLUCCIO LORENZO |
(GIOVENTU CALCIO MURO) |
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FANIZZI ALESSANDRO |
(KIDS CLUB CONVERSANO) |
POLITI LUCA |
(REAL CELLINO CALCIO) |
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VANTAGGIATO COSIMO |
(REAL CELLINO CALCIO) |
MALANDUGNO DANIEL |
(REAL NEVIANO) |
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LICCHETTA DARIO |
(SPONGANO CALCIO) |