mercoledì 25 settembre 2024


13/10/2010 19:17:35 - Provincia di Taranto - Calcio

Restituito ai brindisini il punto della gara contro il Boys Brindisi

Campionato di Promozione
--- GARE DEL 26/ 9/2010 ---
Reclami
Gara A.TOMA - MESAGNE 1929 del 26/ 9/2010
 
IL GIUDICE SPORTIVO
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'U.S. TOMA MAGLIE chiedeva di irrogare all'A.S.D. MESAGNE 1929 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 per aver schierato in posizione irregolare il tesserato COSMA Feliciano;
che il calciatore su indicato non avrebbe scontato la squalifica per una giornata inflittagli da questo giudice e pubblicata sul C.U. n° 58 del 6 maggio 2010;
che il tesserato Cosma Feliciano è stato trasferito dal Racale all'A.S.D. Mesagne 1929 con decorrenza 10 settembre 2010;
che da accertamenti effettuati è emerso che la squalifica comminata è stata scontata quando l'interessato era ancora tesserato per l'A.S.D. Racale;
che tale ultima circostanza non è stata in un primo momento rilevata per cui erroneamente questo giudice ha accolto analogo ricorso del Boys calcio (vedi delibera pubblicata sul C.U. n° 23 pagina 28)
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall'U.S.D. TOMA MAGLIE;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 0;
3) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell' istante alla luce della propria pregressa determinazione.
 
 
 
--- GARE DEL 3/10/2010 ---
Reclami
 
 
Gara MESAGNE 1929 - MARTANO del 3/10/2010
 
 
IL GIUDICE SPORTIVO
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'U.S.D. MARTANO chiedeva di irrogare all'A.S.D. MESAGNE 1929 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 per aver schierato in posizione irregolare il tesserato COSMA Feliciano;
che il calciatore su indicato non avrebbe scontato la squalifica per una giornata inflittagli da questo giudice e pubblicata sul C.U. n° 58 del 6 maggio 2010;
che il tesserato Cosma Feliciano è stato trasferito dal Racale all'A.S.D. Mesagne 1929 con decorrenza 10 settembre 2010;
che da accertamenti effettuati è emerso che la squalifica comminata è stata scontata quando l'interessato era ancora tesserato per l'A.S.D. Racale;
che tale ultima circostanza non è stata in un primo momento rilevata per cui erroneamente questo giudice ha accolto analogo ricorso del Boys B. calcio ( vedi delibera pubblicata sul C.U.23 pagina 28)
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall'U.S.D.MARTANO
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2- 0 in favore dell'A.S.D MESAGNE 1929;
3) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell' istante alla luce della propria pregressa determinazione.
 
 
 
--- GARE DEL 10/10/2010 ---
 
Provvedimenti disciplinari
 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
 
Ammende
 
€ 800             SAN SEVERO
Prima della gara propri tifosi facevano esplodere materiale pirotecnico sugli spalti.
I medesimi sostenitori a fine gara lanciavano pietre di piccole dimensioni verso l'arbitro ed i tesserati della squadra ospite, sfiorando i medesimi senza conseguenze.
Veniva lanciata una pietra della grandezza di un uovo che passava vicino ad un assistente senza colpirlo ed una lattina vuota verso il secondo assistente che cadeva a circa un metro dallo stesso. A fine gara negli spogliatoi erano presenti circa 15 persone estranee che proferivano espressioni ingiuriiose e minacciose all'indirizzo dei
componenti della terna arbitrale.
 
€ 300             TORREMAGGIORE CALCIO
A fine gara due o tre estranei erano presenti nei pressi degli spogliatoi e proferivano frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.
.
A carico di dirigenti
 
Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 31/12/2010 al sig. MARINO LEONARDO (SAN SEVERO) alla fine del primo tempo ed a fine gara proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dei componenti della terna arbitrale. Inoltre colpiva ripetutamente la porta del loro spogliatoio con calci e pugni.
 
Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 14/11/2010 al sig. FRANCAVILLA MICHELE (REAL BARLETTA)
A carico di medici
 
Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 14/11/2010 al sig. FLORIO RAFFAELE (SAN SEVERO)
 
A carico di massaggiatori
 
Squalifica fino al 14/11/2010
ZUCCARO ROBERTO (REAL SQUINZANO)
A carico di allenatori
 
Squalifica fino al 31/12/2010
CHIARELLI CARLO (BOYS B. CALCIO)
A gioco fermo entrava sul terreno di gioco e sferrava un pugno verso un giocatore della squadra avversaria senza colpirlo.
 
Squalifica fino al 14/11/2010
GRECO OSCAR (SAN CESARIO ARIA SANA)
DI STEFANO DAVIDE (TORREMAGGIORE CALCIO)
 
Squalifica fino al 21/10/2010
BUCCOLIERI RAFFAELE (ATLETICO MOLA)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per due gare effettive
LIONETTI FRANCESCO                                            (Real Barletta)
Squalifica per una gara effettiva
DALUISO GIUSEPPE                                                 (Ascoli Satriano)
BIRTOLO GIUSEPPE                                                 (Crispiano)
NAZARO VINCENZO                                                   (Crispiano)
GALLU FRANCESCO                                                 (Fragagnano)
SOLIMINI MICHELE                                                    (Libertas Palese)
DI COSTE ARCANGELO                                            (Mottola)
COLAPIETRO STEFANO                                           (Noicattaro Calcio S.R.L.)
VICENTI DOMENICO                                                  (Real Altamura)
CAPUTO CARMINE GIUSEPP                                  (San Cesario Aria Sana)
MALDARIZZI FRANCESCO                                       (Santeramo)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
GIULIANO ANTONIO (Ascoli Satriano)











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