sabato 23 novembre 2024


30/12/2010 14:24:22 - Manduria - Politica

Il Comune deve risarcire i cittadini ricorrenti. E se tutti chiedessero ora i rimborsi?

 
 
L’adeguamento delle tabelle parametriche degli oneri concessori urbanistici non poteva essere approvato attraverso una semplice determina del responsabile del servizio dell’Ufficio Urbanistica.
Una recentissima sentenza del Tar di Lecce, che ha accolto il ricorso di una coppia di cittadini di Uggiano Montefusco, Arianna Fanuli e Fabio Riccardi, rischia di mandare in tilt le casse comunali. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, gli oneri urbanistici, adeguati dal Comune di Manduria il 20 aprile del 2005, potevano essere ritoccati solo attraverso una delibera del Consiglio Comunale. Pertanto, il Tar ha annullato quel provvedimento che faceva lievitare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (+126,91%) ed i costi di costruzione (+159,56%), peraltro per il periodo compreso tra il 1980/1982 e il 31 dicembre del 2004, del 286,47%.
Aumento che si aggiunge a quello deliberato dal commissario straordinario nel 1989 e di giunta nel 1992, allorquando furono aggiornati gli oneri di urbanizzazione secondo gli indici Istat. Successivamente, con delibera di Consiglio Comunale del 31 marzo del 2000, l’Amministrazione aveva adeguato gli oneri addirittura “raddoppiandoli nel corso dei tre anni successivi, con un incremento annuale del 33,33%, rispetto a quelli applicati nel 2000”.
Ma ciò che è stato contestato dalla giovane coppia di cittadini di Uggiano, che si sono sentiti richiedere ben 6.993,20 euro di oneri e di costi di costruzione per una sopraelevazione somma ritenuta ingiusta, illogica e soprattutto viziata da vizi di legittimità), è l’aumento deciso attraverso una determina del dirigente del settore.
Nel ricorso al Tar, il legale della coppia (l’avv. Franco de Laurentis), ha fatto notare come «il provvedimento di determinazione di aggiornamento delle tariffe da applicarsi in sede di quantificazione del contributo concessorio, non potendo essere qualificato come atto meramente esecutivo di scelte pianificatorie, già compiute dal Comune, rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale».
Non solo.
«L’Amministrazione di Manduria, in un unico ed inscindibile momento, ha voluto modificare le tariffe, “per il periodo 1980-1982-dicembre 2004”, valutando gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; gli indici Istat relativi al costo di costruzione di fabbricato residenziale. Erroneamente, il responsabile ha dunque parametrato l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione agli indici Istat di incremento dell’inflazione, invece che all’incremento Istat dei costi correnti dei manufatti e delle opere edili».
Infine l’ultimo aspetto. I Comuni possono aggiornare, ogni cinque anni, gli oneri di urbanizzazione ed ogni anno quelli di costruzione. Invece, il Comune di Manduria ha provveduto in un unico e non giustificato momento a recuperare quanto aveva perduto in venticinque anni di inerzia.
«Tale situazione» sostiene nel ricorso l’avv. Franco de Laurentis, «rende palese anche una disparità di trattamento tra i fortunati cittadini del Comune di Manduria che hanno potuto approfittare degli oneri non aggiornati per 25 anni e quelli che si sono trovati, improvvisamente, a far fronte ad un incremento eccessivo degli oneri».
Alla luce di questa sentenza, pertanto, il Comune dovrà ora restituire, ai ricorrenti, quanto introitato in più rispetto agli oneri in vigore prima della contestata determina del 2005 (presumibilmente una cifra che varia fra i 3.000 e i 4.000 euro).
Ma cosa accadrà se analoga richiesta verrà avanzata da tutti coloro che hanno versato, dal 2005 ad oggi, oneri di costruzione e di urbanizzazione secondo la determina ora annullata? Temiamo che il Comune, essendo impensabile un provvedimento retroattivo di sanatoria, debba risarcire tutti quanti. Con conseguenze facilmente immaginabili…
C’è di più. Arianna Fanuli e Fabio Riccardi (a cui va dato atto del coraggio avuto in questa lotta per tutelare i diritti dei cittadini), che avevano ottenuto con mesi di ritardo l’autorizzazione edilizia (pur avendo versato l’intera somma di quasi 7.000 euro), hanno ottenuto il rimborso dei danni (2.000 euro) da una sentenza di primo grado del giudice di pace. I ritardi, infatti, fecero saltare il contratto con il costruttore incaricato, il quale, a sua volta, chiese la sua risoluzione e un ristoro (appunto 2.000 euro). Il Comune si è opposto a questa sentenza, ricorrendo in appello.










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