La soddisfazione di Gregorio Mariggiò, uno dei firmatari del ricorso
«La coomissione europea ha accolto il nostro ricorso sul DL 155/10.
Il Governo Italiano, ora, deve motivare la difformità del decreto legislativo di recepimento della direttiva rispetto ad essa.
In sostanza dovrà giustificare il perchè si è creata, con il DL 155/10, la possibilità di emettere gravi inquinanti, per la salute e l'ambiente, oltre i limiti consentiti.
La mancata azione di modifica delle norme del decreto, che doveva avvenire in Commissione Parlamentare Ambiente e che non è avvenuto ha costretto noi verdi a presentare la petizione al parlamento europeo con riscontro positivo.
Segue il ricorso presentato e la lettera inviata dalla Commissione Europea».
Gregorio Mariggiò - presidente dei verdi della provincia di Taranto.
Daniele Massaro - presidente dei verdi della provincia di Brindisi.
The President of the European Parlamient - Rue Wiertz - B-1047 Brussels
Petizione al Parlamento Europeo sul recepimento della Direttiva 50/2008/CE, relativa alla qualità dell’aria, dell'ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Premesso che:
1) La legge 909 del 1986 ha recepito le integrazioni nell’atto unico al Trattato di Roma,
2) Nel Trattato è stato introdotto un nuovo titolo autonomo, il VII dedicato all’ambiente, che contiene gli art 130 R, 130 S, 130 T, oggi divenuti con il Trattato di Amsterdam art. 174, 175 e 176, inseriti nel titolo XIX dedicato all’ambiente
3) L’obiettivo formalizzato nell’art 174 è quello di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, e contribuire alla protezione della salute umana.
4) I Principi generali sono quelli di Precauzione, dell’Azione Preventiva, della Correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del Principio “chi inquina paga “ e del Principio di “un elevato livello di tutela “.
5) Nel VI Programma comunitario d’azione per l’ambiente “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta“ (decisione 1999/391/CE), approvato nel 2002 e relativo al periodo 2001-2010, all’interno dell’obiettivo generale “Ambiente-Salute” si specifica che occorre “ ottenere una qualità ambientale tale che i livelli di contaminanti di origine antropica, compresi i diversi tipi di radiazioni, non diano adito a conseguenze o a rischi significativi per la salute umana“
6) Dall’Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera (previsto dall’art 5 direttiva 61/96/CE), per il periodo tra il 2006 e il 2007, con i dati validati quindi da ISPRA, risultano in aumento le emissioni d’idrocarburi policiclici aromatici (IPA, +15,6%), ossidi di azoto (NOx; +7,7%), diossine e furani (+6,3%), cadmio (+5,4%) e cromo (+3,4%.)
7) Il settore manifatturiero ha un peso preponderante nell’emissione dei microinquinanti IPA (34%), cadmio (60%), arsenico (98%), cromo (89% e in termini assoluti 50 tonnellate), diossine (70% e in v.a. 225 grammi), mercurio (73% in v.a. 8 tonnellate), piombo (83%), PM 10 (26 % settore manifatturiero e 22% trasporto stradale), ossidi di zolfo (79%), ossidi di azoto (23%).
8) Lo strumento di elezione per la riduzione dell’inquinamento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (direttiva 61/96/CE), che le industrie operanti al 1999 (la stragrande maggioranza) avrebbero dovuto possedere entro il 31/12/2004, è stata rilasciata a un numero ristretto di impianti. Le AIA riguardano 183 impianti di competenza statale e 4375 di competenza regionale. Le AIA statali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente, e che riguardano la grande industria, ammontano a 74, ovvero al 40%, malgrado la procedura d’infrazione e il deferimento alla Corte di Giustizia.
In data 15 settembre 2010 è stato pubblicato, sulla G.U. n 216, il decreto legislativo n 155 del 13 agosto 2010. L’art 9 comma 2 introduce un regime di deroghe ai limiti di emissione del valore obiettivo per pericolosi inquinanti come: benzene, benzo(a)pirene, cromo, arsenico, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di azoto, piombo, cadmio, nichel, PM 10 e PM 2,5.
La norma comunitaria definisce il valore obiettivo come il “livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita”. Il comma 2 “Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure correttive che non comportano costi sproporzionati, pertanto è necessario agire sulle principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento, e perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili”.
L’art 9 comma 2 , annulla i Principi comunitari richiamati nel Trattato di Amsterdam e l’ultimo capoverso confligge con le direttive 1 del 2008 e 61 del 1996, relative alla Intregrated Pollution Prevention and Control. Si invita la Commissione a verificare le difformità della norma di recepimento rispetto alla direttiva e richiedere al legislatore italiano il conseguente adeguamento.
On. Angelo Bonelli Roma
Erasmo Venosi Roma
Gregorio Mariggiò Manduria (TA)
Daniele Massaro Latiano (BR)