domenica 29 settembre 2024


06/09/2013 14:08:05 - Manduria - Attualitā

Ecco un intervento di risposta di Lariccia ad una mail inviata da Massafra ai consiglieri di maggioranza

«La presente per aggiornarVi sugli sviluppi successivi al mio invito rivolto a tutti Consiglieri Comunali (sia di maggioranza sia di opposizione) di sottoscrivere una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per discutere la Delibera di Giunta n. 11 del 26/07/2013 – Non affidamento all’esterno del servizio TARES– Rimodulazione scadenze rate TARES 2013.
Tale richiesta, giova ripeterlo, muove solo dall’esigenza di conseguire un risparmio di spesa lasciando all’interno quantomeno la riscossione volontaria della Tares ed è, altresì, funzionale ad evitare che i nostri concittadini siano costretti a pagare nel giro di pochi mesi due annualità d’imposta: la TARSU relativa al 2012 e la TARES relativa al 2013.
Ebbene, il Sindaco Massafra, con propria dichiarazione inoltrata a mezzo mail per il tramite della consigliera di maggioranza Marita Minonne, ha comunicato a tutti i consiglieri della Sua maggioranza ed al sottoscritto quanto, per Vostra opportuna conoscenza, di seguito riportato.
Non volendo né influenzare alcuno di Voi né tantomeno tediarVi in ordine al contenuto e alle espressioni utilizzate dal Sindaco nella Sua, lascio ad ognuno di Voi ogni valutazione della suddetta dichiarazione e, soprattutto, la propria manifestazione di giudizio sui toni con i quali il dott. Roberto Massafra ha ritenuto potersi rivolgere allo scrivente ed ai Consiglieri comunali della Sua stessa maggioranza.
 
Ecco la mail girata dalla Consigliera Marita Minonne dichiaratamente a richiesta del Sindaco Massafra:
 
<< Ho avuto conferma dall'interessato che il consigliere Durante ha firmato la richiesta per la convocazione del Consiglio Comunale, adducendo a sua scusante che non poteva non essere coerente con le sue dichiarazioni precedenti (spero che un giorno si decida ad essere coerente con il suo essere consigliere di maggioranza!!!!). Ad ogni modo è bene che tutti i consiglieri sappiano che la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale per revocare una delibera di giunta è illegittima, in quanto solo la Giunta può revocare una sua delibera. Inoltre la bozza di delibera presentata da Lariccia è priva dei pareri dei dirigenti e del segretario generale, che sono obbligatori e, vi anticipo, non saranno mai favorevoli. Pertanto vi assicuro che il Consiglio Comunale per discutere della TARES si farà, probabilmente anche più di uno, ma non si discuterà della delibera n. 11, neanche se saranno raccolte le firme necessarie.
Approfitto dell'occasione per comunicarvi che la data di scadenza per l'approvazione del bilancio è stata prorogata al 30 novembre, per cui abbiamo tutto il tempo per preparaci bene sia per il bilancio stesso che per gli atti preliminari, tra cui l'approvazione del regolamento e piano finanziario TARES. Buona serata a tutti  Roberto Massafra >>
 
Ribadito che mi sembra inutile soffermarsi sul tenore di ciò che la Consigliera Marita Minonne ha asserito essere espressamente dichiarato dal Sindaco Massafra, ritengo imprescindibile soffermarsi su alcune delle affermazioni dal Sindaco Massafra soprattutto al fine di evidenziare alcuni inciampi giuridici che rischiano di confondere le idee al lettore della mail inviata dalla suddetta Consigliera Marita Minonne:
 
Punto 1 :
Quanto all’accusa rivolta al Consigliere Durante di non essere a tutt’oggi coerente con la sua posizione di Consigliere di maggioranza, mi astengo, per correttezza, da qualsivoglia commento giacché ritengo essere prerogativa esclusiva dello stesso Consigliere Durante prendere eventualmente posizione su una questione del tutto personale.
Peraltro, in termini più generali lascio ad ognuno di Voi dedurre la concezione ed il rispetto che il Sindaco Massafra ha del libero pensiero di qualsivoglia Consigliere di maggioranza che, per avventura, non si appiattisce acriticamente sulle posizioni su cui si attestano il Sindaco e la sua Giunta.
 
Punto 2 :
Il Sindaco Massafra afferma: <<Ad ogni modo è bene che tutti i consiglieri sappiano che la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale per revocare una delibera di giunta è illegittima, in quanto solo la Giunta può revocare una sua delibera>>.
Osservazioni critiche al Punto 2:
Al Sindaco Massafra, sfugge che nella fattispecie in esame la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 26/07/2013 è illegittima, non tanto per violazione di legge o per eccesso di potere, ma per incompetenza dell’Organo deliberante. In altre parole essa è sicuramente stata adottata da Organo incompetente.
Ebbene, la questione non è di poco momento giuridico sotto il profilo che ci occupa. È, infatti, notorio che nella fattispecie in esame non trova applicazione il principio generale secondo il quale il potere di autotutela deve essere esercitato dallo stesso Organo che ha adottato l’atto illegittimo per violazione di legge o eccesso di potere. E quello di cui sopra non è solo il mio pensiero. Allo scopo Vi prego di leggere con serenità quanto riportato di seguito.
L’avv. VALDO AZZONI (Dirigente dell’Avvocatura della Città di Aosta), in nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza n. 21-22 del 2008, argomenta in maniera illuminante che <<Sulla competenza dell’organo titolare della potestà di autotutela, da segnalare la regola generale per cui «la revoca o l’annullamento di un atto adottato da un organo incompetente devono essere disposti dall’autorità che avrebbe dovuto adottare l’atto stesso» (T.A.R. Molise, 13 giugno 2006, n. 561), cioè, a prescindere da chi concretamente il primo provvedimento ha adottato, «dall’organo secundum legem titolare della competenza primaria [posto che] il principio del contrarius actus, in base al quale l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento uguale e contrario a quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto revocando, costituisce un corollario della riserva di competenza» (T.A.R. Marche, Sez. I, 14 novembre 2007, n. 1867) o, come altrimenti si è affermato, entrambi i provvedimenti, sia quello inteso ad eliminare un precedente scorretto sia quest’ultimo, sono «espressione dello stesso potere» (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2006, n. 701)>>.
 
Punto 3 :
Il Sindaco Massafra afferma: <<Inoltre la bozza di delibera presentata da Lariccia è priva dei pareri dei dirigenti e del segretario generale, che sono obbligatori >>.
Osservazioni critiche al Punto 3: 
Nella Richiesta di convocazione Consiglio avente ad oggetto Non affidamento all’esterno del servizio TARES– Rimodulazione scadenze rate TARES 2013 si legge espressamente che: <<I sottoscritti consiglieri comunali, con la presente, e visto l’argomento di eccezionale importanza, CHIEDONO ai sensi del vigente Statuto e Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale, la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico, previa, trasmissione anticipata dell’atto al Responsabile del Servizio Tributi per il parere tecnico previsto dall’art. 49 del T.U 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’eventuale impegno di spesa ai sensi degli artt. 153 e 191 del T.U 267/2000 ed al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere OBBIGATORIO previsto dall’art. 239 del T.U. 267/200, per la discussione del presente Ordine del Giorno avente per oggetto: Revoca della delibera della Giunta Comunale n. 11 del 26 luglio 2013 – Non affidamento all’esterno del servizio TARES – Rimodulazione scadenze rate TARES 2013>>.
È dunque innegabile che sono gli stessi consiglieri firmatari della suddetta richiesta di convocazione Consiglio Comunale ad aver chiesto in maniera chiara ed inequivocabile, i pareri preventivi alla discussione.
Difficile stabilire la ragione che ha determinato l’inciampo giuridico in cui è incappato il Sindaco; tuttavia non si può escludere che lo stesso abbia risposto senza nemmeno leggere con la dovuta attenzione del caso quanto riportato ed argomentato nella proposta di delibera del Consiglio Comunale.
Ma c’è di più. Con la suddetta affermazione, in verità, il Sindaco Massafra ha fatto autogol in quanto, proprio per il principio da Lui invocato, la delibera n. 11 della Giunta presieduta dallo stesso Sindaco Massafra potrebbe dirsi viziata da illegittimità per carenza del parere dell’Organo dei Revisori Contabili; parere quest’ultimo che, invece, si può ritenere essere obbligatorio. In vero, l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1, lett. b), punto 3, prevede che l'organo di revisione deve esprimere  "pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:… modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" ed al successivo punto 7 "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali". Il successivo art. 1 bis stabilisce che "I pareri sono obbligatori". E la delibera di Giunta Comunale nr. 11 del 26/07/2013 non consta essere corroborata da alcun parere dei Revisori dei Conti. Come già osservato, il comma 35 dell'art. 14 della legge 214/2001 dava la POSSIBILITA' di affidare fino al 31/12/2013 la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono anche disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento della TARSU. Ciò sta a significare che il servizio, anche se fino al 2012 affidato all'esterno, dal 2013, per legge viene internalizzato.
E l'affidamento, semplicemente possibile ma nient’affatto obbligatorio, ad una società esterna come la CENSUM  era ed è una prerogativa del Consiglio Comunale. Per l’effetto, la deliberazione (si ribadisce ancora una volta: di competenza del C.C.) doveva essere corredata del parere dei Revisori dei Conti.
 
Punto 4 :
Il Sindaco Massafra, riferendosi sempre ai pareri dei dirigenti e del Segretario Generale sulla proposta di richiesta di Consiglio, si avventura sino ad affermare: <<e, vi anticipo, non saranno mai favorevoli>>
Osservazioni critiche al Punto 4: dalla suddetta dichiarazione sembrerebbe possibile dedurre che  il Sindaco Massafra, si sostituisca nel pensiero e/o nel potere dei dirigenti e Segretario Generale. A mio avviso, comunque, i dirigenti ed eventualmente lo stesso Segretario Generale, dovranno esprimere un parere sulla questione argomentandolo e documentandolo e, ciò a prescindere dal fatto che il loro parere giuridico/contabile possa essere favorevole o contrario.
 
Punto 5 :
Il Sindaco Massafra afferma:  <<Pertanto vi assicuro che il Consiglio Comunale per discutere della TARES si farà, probabilmente anche più di uno >>.
Osservazioni critiche al Punto 5:  E qui, spiace dirlo, ma la suddetta affermazione con la quale il Sindaco Massafra dichiara che si farà un Consiglio Comunale sulla Tares nonché sulle sue applicazioni e, forse, anche più di uno non può essere divulgata come una manifestazione di buona volontà del Sindaco e della Sua Giunta nei confronti del Consiglio Comunale. In vero, la fattispecie in esame era e resta una legittima ed insopprimibile prerogativa del Consiglio Comunale.
A riscontro probatorio di quanto appena affermato  Vi cito alcune delibere su tale argomento adottate da altri Comuni con i poteri del Consiglio Comunale (Delibera di C.C. n.16/2013 del Comune di Tenna (TR) – (Delibera di C.C. n. 26/2013 del Comune di Ariano Irpino (AV) – Delibera di C.C. n. 27/2013 del Comune di Barga (LU) – Delibera di C.C. n. 27/2013 del Comune di Mori (TR) – Comune di Brescia .
Punto 6 :
Il Sindaco Massafra afferma:<<Pertanto vi assicuro che il Consiglio Comunale per discutere della TARES si farà, probabilmente anche più di uno, ma non si discuterà della delibera n. 11, neanche se saranno raccolte le firme necessarie.>>
Osservazioni critiche al Punto 6:  Vi confesso che la dichiarazione espressa dal Sindaco Massafra e sopra riportata, con particolare riferimento a quella che mi sono permesso di sottolineare ed evidenziare in grassetto, da un lato mi mortifica nel più profondo dell’animo e dall’altro mi preoccupa sinceramente l’eventuale applicazione in quanto, a mio avviso, ciò si tradurrebbe nella violazione dei più elementari principi e delle più semplici regole delle democrazie occidentali.
Del resto, credo sia difficile che alcuno fra i nostri concittadini abbia nostalgia dell’autocrazia.
Per andare alla sostanza della questione, spesso invocata da qualche stretto collaboratore del Sindaco, ritengo poter dedurre che dalla suddetta affermazione del Sindaco sembrerebbe emergere che lo stesso dott. Massafra non abbia molta dimestichezza né con le norme statutarie del Comune di Manduria né, tantomeno, con la norma generale che disciplina gli enti locali ovvero il D. Lgs. n. 267//2000.
Infatti, lo Statuto del Comune di Manduria con l’art. 20 rubricato Convocazione Consiglio Comunale:
  • al comma 4, lett. b dispone che “ il Consiglio Comunale può essere altresì convocato in via straordinaria e urgente : su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica “  (nel nostro caso, per essere accolta, basterebbe che la richiesta fosse sottoscritta da n. 5 consiglieri);
  • al comma 6 statuisce che “ l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta “;
Tali norme statutarie sono, peraltro, sicuramente conformi ed ossequiose del dettato normativo in quanto il Testo Unico degli enti locali (D. Lgs. n. 267/200), all’art. 39, sancisce che “Il Presidente del Consiglio Comunale o Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco o il presidente della Provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste “.
 
IN CHIUSURA, QUANTO SOPRA, SOLO ALLO SCOPO DI CONSENTIRE AD OGNUNO DEI SOGGETTI IN INDIRIZZO, QUANTO PIU’ POSSIBILE, LA CONOSCENZA PIENA ED ARGOMENTATA DELLA QUESTIONE E DI EVITARE CHE POSSA ESSERE CONFUSO DA ATTI CHE FINISCONO CON L’INCREMENTARE LA DISINFORMAZIONE IN MATERIA.
 
MIMMO LARICCIA
Consigliere Comunale Udc










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