domenica 29 settembre 2024


12/12/2013 15:57:13 - Manduria - Attualitą

Le falle della legge che dovrebbe impedire frodi

            Chi ricorda la legge conosciuta come legge “salva olio italiano” e tutti i problemi che questo che questa legge incontrò durante l’iter parlamentare, prima e dopo la pubblicazione della legge, compresi quelli con l’Unione Europea.
            All’epoca l’Unione europea decise la sospensione della norma per un anno (notifica 2012/650/I del 21 novembre 2012), visto che era in itinere un regolamento comunitario che doveva disciplinare proprio su etichettatura e confezione.
            In base a questa decisione di sospensione, il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore il 22 novembre 2013, mentre per il Governo italiano la norma sarebbe divenuta operativa il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 1° Febbraio 2013.
            Nonostante questo discrepanze, il Governo Monti scelse di scontrarsi con la UE promulgando ugualmente la legge, nonostante le minacce di una procedura di infrazione che non venne mai avviata.
            Si ricorderà, nello stesso periodo, a causa delle pressioni di Cameron e del Primo Ministro Olandese, il progetto di regolamento comunitario che prevedeva il tappo antirabbocco per le bottiglie d’olio, venne abbandonato; questa scelta spinse il presidente dell’Antitrust ad emanare un parere che invitava a disapplicare la norma, creando conseguentemente una situazione di incertezza in capo agli organismi di controllo.
            Dal 22 novembre u.s., la norma è divenuta pienamente operativa anche per la UE e, conseguentemente, deve essere applicata in toto dagli operatori commerciali e dalle Autorità competenti per i controlli.
            Per quanto sopra descritto, di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla normativa:
- indicazione di origine degli oli di oliva
 
La Legge 14 gennaio 2013, nr. 9 prevede che l’indicazione di origine degli oli di oliva vergini deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. Le indicazioni debbono essere stampate con caratteri di determinate dimensioni e in contrasto con il colore di fondo dell’etichetta.
Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo, l’indicazione dell’origine è immediatamente preceduta dall’indicazione del termine « miscela », stampato con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita
- dimensione dei caratteri
 
Al fine di evitare costi di stampa inutili, e, soprattutto, per il rispetto della gerarchia delle Fonti del Diritto, è consigliabile uniformarsi alle dimensioni dei caratteri previsti nel regolamento comunitario 29/2012, anziché a quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 nr. 9.
Le misure comunitarie previste sono:
2 mm, se il volume nominale del contenitore è uguale o inferiore a 25 cl;
3 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 25 ma inferiore o uguale a 100 cl;
4 mm se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl
- tappo antirabbocco
 
            L’articolo 7, comma 2, della norma, ribadisce quanto già previsto dall’articolo 4, comma quater, della legge 81/2006, e cioè che: “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.”
            Per i contravventori è prevista la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 8.000,00 e la confisca del prodotto.
Una considerazione: fatta la legge, trovato l’inganno!
            Ad un’attenta lettura del comma 2, è possibile affermare che la "legge Mongiello" non stabilisce l’obbligatorietà del tappo antirabbocco, o meglio, lo prevede nella prima parte, quando afferma che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi “devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”, ma, successivamente, con l’aggiunta della congiunzione “ovvero” che in italiano vuol dire “oppure, ossia, o” precisa che gli olii “devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene”.
            In pratica sono bandite le oliere anonime; il tappo anti rabbocco è consentito, ma anche le bottiglie normali purchè fornite di determinate informazioni attraverso un’etichettatura appropriata.
            A questo punto, partendo dal presupposto che “pensar male è peccato, ma quasi sempre ci si azzecca”, il commerciante disonesto potrà acquistare la bottiglia etichettata per poi rabboccarla ogni volta che vuole, alla faccia della legge e del consumatore!
Se il nostro legislatore avesse sostituito la congiunzione “ovvero” con “inoltre”, non si sarebbero creati dubbi interpretativi e non ci sarebbero state difficoltà nell’applicazione della norma.
            Ma come ho, personalmente ho scritto in altre occasioni i nostri politici hanno una interpretazione piuttosto personale della lingua italiana e la chiarezza espositiva non è il loro forte!
            In miei precedenti interventi ho evidenziato problematica interpretativa.
- uso dei marchi ingannevoli per l’origine
 
            Per le disposizione della "legge Mongiello", i marchi che possano indurre in errore riguardo l’origine non possono essere utilizzati, pena pesanti sanzioni
- annata di produzione
 
            Questa dicitura, dal 1 gennaio 2014, in base al regolamento 29/2012, sarà inseribile in etichetta solo se il 100% dell’olio proviene dalla campagna olearia indicata
- alchil esteri
 
            Per gli oli etichettati come italiani, nel caso di superamento del valore di 30 mg/kg, l’azienda sarà soggetta a un piano di sorveglianza straordinario, prorogabile, della durata di 12 mesi
- termine minimo di conservazione
 
            L’articolo 7 della Legge, precedentemente citata, stabilisce in 18 mesi il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche dalla data di imbottigliamento in adeguate condizioni di trattamento. Le confezioni dovranno riportare la dicitura: «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
- vendite sottocosto
 
           La vendita sotto costo degli oli di oliva extra vergini è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell’anno; inoltre viene vietata la vendita sottocosto di oli extra vergini di oliva da parte di esercizi commerciali che, da soli o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di appartenenza, detengono una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno la loro sede.
 
Gherardo Maria De Carlo










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