mercoledì 25 settembre 2024


09/01/2014 21:04:11 - Manduria - Calcio

La motivazione del Giudice Sportivo non convince: a nostro avviso ci sono i margini per appellare la sentenza

 
GARA DEL 15/12/2013 MANDURIA SPORT - VIRTUS FRANCAVILLA
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che, con preannuncio a mezzo telegramma seguito da tempestivo reclamo,l'U.G. MANDURIA SPORT chiedeva di comminare alla società VIRTUS FRANCAVILLA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0, lamentando l'irregolare partecipazione alla stessa del calciatore ADESHOKAN SAIDI OLUSEYI.
Sostiene la reclamante che tale calciatore sia stato regolarmente tesserato al'inizio della corrente stagione sportiva dalla MONOPOLIS SRL, militante nel Campionato di Serie D,e che -a seguito di trasferimento alla società VIRTUS FRANCAVILLA - sarebbe stato sostanzialmente ritesserato e avrebbe dovuto essere utilizzato solo dopo esplicita autorizzazione del Comitato Regionale Puglia.
La società VIRTUS FRANCAVILLA ha trasmesso proprie controdeduzioni in data 27 dicembre 2013.
A seguito di richiesta inoltrata all'Ufficio Tesseramenti operante presso questo Comitato, è emerso che il summenzionato calciatore risulta tesserato per la società VIRTUS FRANCAVILLA con decorrenza 14 Dicembre 2013, data di spedizione della relativa lista di trasferimento presso il summenzionato Comitato.
In merito si osserva che l'art. 40 quater delle N.O.I.F., al comma 1.2, non prevede alcuna autorizzazione per l'utilizzo di calciatori stranieri nell'ipotesi di trasferimento ad altra società. Nel caso di specie l'autorizzazione al tesseramento era intervenuta all'inizio della stagione sportiva 2013 - 2014 in favore della società MONOPOLIS SRL e, conseguentemente, non era più necessaria in occasione del trasferimento infrannuale,
con conseguente decorrenza del rapporto con la nuova società dalla data di invio della raccomandata al Comitato Regionale Puglia (14 Dicembre 2013).
tanto premesso
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall' U.G. MANDURIA SPORT e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante;
2) di confermare il risultato, conseguito sul campo, di 1 - 4 in favore della società VIRTUS FRANCAVILLA.










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