martedì 24 settembre 2024


20/02/2014 07:47:28 - Avetrana - Calcio

Accolti i ricorsi di Alberobello e Otranto: il Fragagnano perde due partite a tavolino

 
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 19/ 1/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 19/ 1/2014 FRAGAGNANO - REAL ALBEROBELLO

IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali;
rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo l'A.S.D. Real Alberobello chiedeva di comminare all'U.S.D. Fragagnano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 per aver schierato in posizione irregolare il tesserato ARCADIO Raffaele - che non avrebbe scontato le due giornate di squalifica comminate tramite il C.U. 48/2014 - in relazione ad un episodio avvenuto dopo la fine della gara Toma Maglie - U.S.D. Fragagnano del 5 gennaio 2014.
Si difendeva l'U.S.D. Fragagnano, richiamando l'art.19 comma 10 C.G.S., ritenendo applicabile al caso di specie il principio dell'automatismo a seguito dell'espulsione e dichiarando che il tesserato avrebbe scontato la squalifica in occasione della gara infrasettimanale del 9 gennaio 2014 e di quella domenicale del 12 gennaio 2014.
Il direttore di gara, con supplemento del 4 febbraio 2014,ha confermato di avere esibito il cartellino rosso al tesserato ARCADIO Raffaele dopo la conclusione dell'incontro, per proteste poste in essere a fine gara.
Osserva questo Giudice Sportivo che, ai sensi dell'art. 19 comma 10 C.G.S., l'automatica applicazione della sanzione minima della squalifica per una gara può essere applicata solo al calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale: tale previsione non è utilizzabile nel caso di specie, poichè il tesserato ARCADIO Raffaele è stato espulso dopo il termine della gara.
Indi l'U.S.D. Fragagnano avrebbe potuto schierarlo durante il turno infrasettimanale del 9 gennaio 2014, ma avrebbe dovuto non utilizzarlo nelle successive gare del 12 gennaio 2014 e del 19 gennaio 2014.
In conformità alla presente decisione si richiamano le sentenze della Corte d'Appello Federale del 30/03/89 e del 18/01/90.
Pertanto
D E L I B E R A
1) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. REAL ALBEROBELLO e, per l'effetto, di comminare all'U.S.D. FRAGAGNANO la sanzione sport iva della perdita della gara con risultato di 0 - 3;
2) di non addebitare la tassa reclamo,stante l'accoglimento dello stesso.
GARE DEL 2/ 2/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 2/ 2/2014 FRAGAGNANO - OTRANTO

IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali;
 rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo l'F.C. Otranto chiedeva di comminare all'U.S.D. Fragagnano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 per aver schierato in posizione irregolare il tesserato ARCADIO Raffaele - che non avrebbe scontato le due giornate di squalifica comminate tramite il C.U.48/2014-in relazione ad un episodio avvenuto dopo la fine della gara Toma Maglie - U.S.D. Fragagnano del 5 gennaio 2014.
Osserva questo Giudice Sportivo che, ai sensi dell'art. 19 comma 10 C.G.S., l'automatica applicazione della sanzione minima della squalifica per una gara può essere applicata solo al calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale: tale previsione non è utilizzabile nel caso di specie, poiché il tesserato ARCADIO Raffaele è stato espulso dopo il termine della gara.(Vedi supplemento arbitrale del 4/2/2014) Indi l'U.S.D. Fragagnano avrebbe potuto schierarlo durante il turno infrasettimanale del 9 gennaio 2014, ma avrebbe dovuto non utilizzarlo nelle successive gare del 12 gennaio 2014 e del 19 gennaio 2014.
Da verifiche documentali è invece emerso che il tesserato ARCADIO Raffaele è stato schierato in campo sia durante la gara del 19/1/2014 sia durante quella del 26/01/2014 e, pertanto, alla data del 2 febbraio 2014 doveva ancora scontare una giornata di squalifica.
In conformità alla presente decisione si richiamano le sentenze dell Corte d'Appello Federale del 30/03/89 e del 18/01/90.
Pertanto
D E L I B E R A
1) di accogliere il reclamo proposto dalla F.C. OTRANTO e. per l'effetto, di comminare all'U.S.D. FRAGAGNANO la sanzione sportiva della perdita della gara con risultato di 0 - 3; 2) di non addebitare la tassa reclamo,stante l'accoglimento dello stesso.
 
 
GARE DEL 16/ 2/2014
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 
A CARICO DI SOCIETA'
GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:
BITONTO. N GARE 1
Propri tifosi provavano a scavalcare la recinzione del terreno di gioco e provocavano la sospensione della gara per cinque minuti (1º RECIDIVA).
Inoltre i medesimi sostenitori colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro (1º RECIDIVA).
(SOCIETÀ GIA' DIFFIDATA - SANZIONE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO).
 
AMMENDA
Euro 1.000,00 BITONTO.
Propri tifosi provavano a scavalcare la recinzione del terreno di gioco e provocavano la sospensione della gara per cinque minuti (1º RECIDIVA).
Inoltre i medesimi sostenitori colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro (1º RECIDIVA).
(SOCIETÀ GIA' DIFFIDATA).

Euro 400,00 NUOVA LUCERA CALCIO
A fine gara un soggetto estraneo nei pressi degli spogliatoi pronunciava espressioni minacciose ed irriguardose all'indirizzo dei componenti della terna arbitrale. (1º RECIDIVA)

Euro 200,00 AVETRANA
A fine gara soggetti estranei entravano nella zona degli spogliatoi e protestavano l'operato della terna arbitrale. Venivano prontamente allontanati dalle forze dell'ordine.

Euro 200,00 VIRTUS BITRITTO
Propri tifosi lanciavano in campo tre bottigliette piena di acqua che cadevano a circa un metro ad un assistente dell'arbitro senza conseguenze.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 3/2014

CASSATELLA MICHELANGELO
(REAL BAT)
 
 
 

 
 
 
A fine gara.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 27/ 2/2014

ANTONUCCI ALESSIO
(AVETRANA)
 
 
 

 
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

TOZZI ROBERTO
(NUOVA LUCERA CALCIO)
 
PORCELLUZZI MICHELE
(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)
DELIA FRANCESCO
(VIRTUS BITRITTO)
 
 
 

 
 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CAPPELLINI ANTIMO
(AVETRANA)
 
SALIERNO DAVIDE
(BITONTO.)
MIRAGLIA FABIANO
(PUGLIA SPORT)
 
MICCOLI DANILO LUIGI
(VIRTUS CALCIO PUTIGNANO)

 
 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

GUERRIERO GIUSEPPE
(GARGANO CALCIO)
 
 
 

 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

DI SECLI GIORGIO
(ATLETICO TRICASE)
 
MICHIELLI PIERO
(CANOSA)
SCHENA SAVINO
(CAROVIGNO CALCIO)
 
MAURELLI SALVATORE
(FORTIS MURGIA)
CIMARELLI CHRISTIAN
(GALATONE A.S.D.)
 
CUPPONE AGOSTINO
(GALATONE A.S.D.)
LOPS DOMENICO
(GIOVINAZZO CALCIO)
 
FRACELLA BENITO MANOLO
(LORENZO MARIANO)
ANTONICA AMLETO
(NOVOLI)
 
AMOROSO LUCA VINCENZO M
(NUOVA LUCERA CALCIO)
FERRAMOSCA EDOARDO
(OTRANTO)
 
SALENTINO LORENZO
(OTRANTO)
BOZZI SILVANO
(PUGLIA SPORT)
 
LUCIA GIAMMARCO
(REAL ALBEROBELLO)
MATARRESE VITTORIO
(REAL ALBEROBELLO)
 
RONZULLO VITO
(REAL MODUGNO)
PASCULLI MATTIA ANTONIO
(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)
 
LORUSSO ANTONIO
(VIRTUS BITRITTO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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