lunedì 23 settembre 2024


29/10/2014 13:07:45 - Maruggio - Calcio

 Maxi stangata all’Atletico Cavallino: tre partite perse e squalifica del campo sino a giugno del 2015

 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
 
GARE DEL 5/10/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 5/10/2014 ZOLLINO A.S.D. - ATLETICO CAVALLINO

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la Pol. Zollino ASD chiedeva l'applicazione dell'art. 17 CGS per aver la società ASD Cavallino schierato in campo, nella gara del 06.10.2014. i calciatori CONTE MUSA (21.01.1997), KINTEH SALUMBA (11.11.1997), HIDARA SAILOU (03.02.1997), SECKA MATAR (06.02.1997), che non risultavano regolarmente tesserati;
- che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio, è emerso che il calciatori CONTE MUSA (21.01.1997), KINTEH SALUMBA (11.11.1997), HIDARA SAILOU (03.02.1997), SECKA MATAR (06.02.1997), non risultano essere tesserati alla data 06.10.2014.
- tutto ciò rilevato,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Pol. Zollino ASD;
- di comminare alla ASD Cavallino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 -0 in favore della Pol. Zollino ASD;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del ricorso.
 
 
GARE DEL 12/10/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 12/10/2014 ATLETICO CAVALLINO - ALEZIO

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la USD Alezio chiedeva l'applicazione dell'art. 17 CGS per aver la società ASD Cavallino schierato in campo, nella gara del 12.10.2014. i calciatori CONTE MUSA (21.01.1997), KINTEH SALUMBA (11.11.1997), HIDARA SAILOU (03.02.1997), SECKA MATAR (06.02.1997), GHAZI MOHAMED (15.04.1995), che non risultavano regolarmente tesserati;
- che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio, è emerso che il calciatori CONTE MUSA (21.01.1997), KINTEH SALUMBA (11.11.1997), HIDARA SAILOU (03.02.1997), SECKA MATAR (06.02.1997), GHAZI MOHAMED (15.04.1995), non risultano essere tesserati alla data 12.10.2014.
- tutto ciò rilevato,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società USD Alezio;
- di comminare alla ASD Cavallino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della USD Alezio;
 - di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del ricorso.


 
 
GARA DEL 12/10/2014 CALCIO SOLETO - FUTURA MONTERONI

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la Pol. Calcio Soleto chiedeva l'applicazione dell'art. 17 CGS per aver la società Futura Monteroni schierato in campo, nella gara del 12.10.2014, il calciatore Francesco ANTONAZZO, in posizione irregolare;
- che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio, è emerso che il calciatore Francesco ANTONAZZO, risultava squalificato, per la suddetta gara, in quanto lo stesso nella Stagione Sportiva 2013/2014 veniva squalificato per 3 giornate come da Comunicato Ufficiale 69 del 03/04/2014.
- tutto ciò rilevato,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Pol. Calcio Soleto;
- di comminare alla Futura Monteroni la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Pol. Calcio Soleto;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del ricorso.
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
ATLETICO CAVALLINO
Vedi delibera
 
GARE DEL 26/10/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/10/2014 ATLETICO CAVALLINO - GIOVENTU CALCIO CUTRO

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali e premesso:
- che al 35º del 2º tempo il Direttore di Gara sanzionava con il calcio di rigore in favore del Cutrofiano un fallo di mano in area di rigore da parte di un giocatore del Cavallino;
- che successivamente a tale decisione il Direttore di Gara veniva accerchiato da vari giocatori del Cavallino;
- che uno di essi, ovvero il Sig. Massimo LO DESERTO, sferrava un pugno al volto dell'arbitro colpendolo allo zigomo sinistro;
- che, pertanto, il Direttore di Gara fischiava la fine dell'incontro per l'impossibilità fisica a proseguirla;
- che lo stesso si recava presso lo spogliatoio arbitrale per le cure mediche e tanto gli veniva impedito dal dirigente del Cavallino Sig. Gerardo MONITTOLA (rappresentante il Servizio d'Ordine Sostitutivo) che, infatti, non gli consegnava le chiavi di accesso;
- che, pertanto, l'arbitro veniva raggiunto nei pressi dello spogliatoio da un tifoso del Cavallino che lo colpiva ripetutamente con calci e pugni;
- che solo allora il Sig. MONITTOLA provvedeva ad aprire lo spogliatoio arbitrale, senza peraltro consegnare al Direttore di Gara le chiavi di accesso;
- che per tali motivi il suddetto tifoso del Cavallino spintonava l'arbitro all'interno dello spogliatoio colpendolo nuovamente su tutto il corpo con calci e pugni;
- che per tale aggressione il Direttore di Gara veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lecce dal personale medico del 118 intervenuto, ove gli veniva diagnosticato: "trauma cranico facciale (…) con conseguente epistassi, algia rachide cervicale da contraccolpo, algia spalla e arto superiore destro, algia arto inferiore sinistro, sindrome vertiginosa soggettiva, stato d'ansia" con prognosi di giorni 21 salvo complicazioni.
Tanto premesso, il Giudice Sportivo:
DELIBERA
1) Infligge alla società Cavallino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 in favore della Società Gioventù Calcio Cutrofiano;
2) Infligge la squalifica per anni 5 con preclusione definitiva, ex art.19 comma 3 CGS, al Sig. Massimo LO DESERTO (CAVALLINO);
3) Infligge l'inibizione per anni 5 con preclusione definitiva, ex art.19 comma 3 CGS, al Sig. Gerardo MONITTOLA (CAVALLINO) ;
4) L'ammenda di Euro 2.500,00 alla Società ASD Cavallino;
5) La sanzione sportiva della squalifica del campo di gioco della società Cavallino per le gare relative a qualunque competizione fino al 30/06/2015 (gare da giocare in campo neutro ed a porte chiuse con effetto immediato).
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
ATLETICO CAVALLINO
Vedi delibera.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO:
ATLETICO CAVALLINO al 30 6 2015
Campo neutro a porte chiuse. VEDI DELIBERA.
AMMENDA
Euro 2.500,00 ATLETICO CAVALLINO
Vedi delibera.

Euro 400,00 ATLETICO ARADEO
Propri sostenitori facevano esplodere due petardi, senza conseguenze.
Seconda recidiva.

Euro 100,00 CALCIO SOLETO
Propri sostenitori lanciavano in campo un fumogeno, senza conseguenze.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/11/2014
 Scaramazza Mario (Partizan Gioia)
 
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 30/10/2019
 
MONITTOLA GERARDO      (ATLETICO CAVALLINO)
 
Vedi delibera
 
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE
 
PISARRA GAETANO   (VIRTUS TORRICELLA)
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/10/2019
 
LO DESERTO MASSIMILIANO     (ATLETICO CAVALLINO)
 
Vedi delibera.
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
 

DE MARCO CRISTIAN
(ALEZIO)
 
FORMICA GIANFRANCO
(ATLETICO MARTINA 2012)
ALTOMARE DAVIDE
(BELLA VITA PUGLIA)
 
ALUISI MARCO
(CALCIO SOLETO)
PETRUCELLI MIRKO IVAN
(CALCIO SOLETO)
 
COLASANTO ANGELO
(CITTA DEI FIORI TERLIZZI)
D ELIA SALVATORE
(CITTA DEI FIORI TERLIZZI)
 
SPECCHIARELLO SALVATORE
(GIOVENTU CALCIO CUTRO)
ROBUSTELLA MAURIZIO
(MAROSO CANDELA)
 
CRISTELLA DOMENICO
(PARMA CLUB GINOSA)
LENTINI PAOLO
(REAL STATTE)
 
LIBERO PIETRO
(SANCTUM NICANDRUM)
RUSSI DANTE
(SQUADRA DEL CUORE)
 
CARLUCCI ANGELO
(VIRTUS TORRICELLA)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CHIRICO DANIELE
(REAL STATTE)
 
DE LORENZIS PIO
(TROIA A.S.D.)

 
 
 

 











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