sabato 28 settembre 2024


03/11/2016 11:42:37 - Manduria - Attualità

Confagricoltura rende nota la risoluzione del Garante del Contribuente della Puglia, che si è espresso sui ricorsi di alcuni contribuenti manduriani

«L’applicazione dell’addizionale dovuta agli Enti Comunali di Assistenza nella TARI del 2014 da parte del Comune di Manduria è chiaramente illegittima perché non trova base nella legge».
E’ il responso del Garante del Contribuente della Puglia sul ricorso avanzato dalla sezione di Manduria di Confagricoltura in nome e per conto di numerosi associati. La risoluzione, che rischia di far saltare i conti delle casse comunali, è stata inviata alla Procura generale della Corte dei Conti dallo stesso Garante del Contribuente, che invita il Comune di Manduria ad annullare in autotutela l’impositivo contestato e a rimborsare i contribuenti.
«L’articolato responso del Garante del Contribuente per la Puglia è chiaro sulle irregolarità apportate nella determinazione della Tari per l’anno 2014 dal Comune, nonostante l’Amministrazione Massafra abbia continuamente insistito, anche attraverso dei manifesti pubblici rivolti ai “propri” cittadini, sulla regolarità dell’applicazione dell’addizionale ex ECA, non più dovuta» si legge in una nota di Confagricoltura. «Ebbene, invece, il Garante del contribuente (e, quindi, dei cittadini) ha affermato l’illegittimità del tributo applicato e fatto pagare ai manduriani! Il Garante del Contribuente ha fatto pervenire a Confagricoltura (e per conoscenza e per intimazione al Comune di Manduria) il proprio atto che sancirebbe la illegittimità e irregolarità dell’applicazione di questa addizionale, che è stata fatta gravare sui manduriani. Il Garante, inoltre, invita formalmente il Comune a rimborsare a tutti i cittadini interessati l’importo della addizionale indebitamente riscossa con i relativi interessi, effettuando il relativo sgravio a chi non avesse ancora pagato».
Confagricoltura si aspetta, ora, che il Comune di Manduria prenda atto della risoluzione del Garante del Contribuente, rimborsando i contribuenti dell’addizionale ex Eca (determinata nel 10%).
«Ove l’Amministrazione Massafra non dovesse ottemperare a quanto statuito dal Garante, si potrebbero prevedere, previa valutazione del caso, una valanga di ricorsi per gli eventuali recuperi, con conseguenti oneri di spese legali da parte del Comune, che potrebbero rivelarsi ingiustificati alla luce di quanto sancito dal Garante e tali da poter eventualmente cagionare un palese danno alle casse dello stesso Comune» è la posizione di Confagricoltura. «Saremo attenti nel seguire tutti i successivi sviluppi anche presso gli altri organi e autorità coinvolte, con eventuali richieste informative e documenti da inviare a supporto, se richiesto».
LA RISOLUZIONE DEL GARANTE - Il Garante del Contribuente ha accolto una delle tre eccezioni presentate dagli associati di Confagricoltura. Ha ritenuto corretti i termini entro i quali il Comune di Manduria ha approvato le tariffe Tari per il 2014, mentre ha giudicato non sufficientemente provata l’eccezione secondo la quale sia stata calcolata due volte l’addizionale ex ECA. Ha invece accolto la seconda eccezione.
«Il Comune resistente assume sostanzialmente che l’abolizione dell’addizionale ex Eca poteva avvenire solo a seguito dell’emissione dei decreti attuativi previsti dal D.L. 23/2011, situazione giuridica che non sarebbe ancora avvenuta» si legge nella risoluzione del Garante del Contribuente. «L’assunto non è condivisibile per la semplice ragione che la legge 214 del 2011, che convertiva il DL 6/12/2011 numero 201, è successiva al DL 23/2011 citato e non prevede, come è chiaro, alcuna riserva o condizioni per la sua immediata applicazione.
Alla stregua delle suesposte indicazioni, si deve concludere che l’applicazione della soppressa addizionale Eca nel computo della Tari 2014, da parte del Comune di Manduria, è chiaramente illegittima perché non trova base nella legge.
E’ vero che non risultano essere proposte impugnative avverso alla contestata delibera, ma tale omissione non esclude il rilievo giuridico che la citata illegittimità ha nel rilievo tributario.
Il tributo applicato è illegittimo e pertanto l’atto amministrativo che lo prevede è viziato in radice e va obbligatoriamente annullato in autotutela per la parte che interessa la soppressa addizionale».










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