mercoledì 25 settembre 2024


16/11/2016 14:09:43 - Manduria - Calcio

Il Castellaneta ha inoltrato il reclamo in ritardo

CORTE SPORTIVA DI APPELLO
 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Christian Ciro RUTIGLIANO (Componenti), e del Sig. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 14 Novembre 2016, ha adottato i seguenti provvedimenti:
 
CAMPIONATO PROMOZIONE
 
GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.C.D. CASTELLANETA del 18/09/2016 (Reclamo della U.G. MANDURIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 3/11/2016 del Comitato Regionale Puglia).
-         Esaminati gli atti ufficiali;
-         letto il reclamo a margine citato;
-         udito il rappresentante della ricorrente;
-         effettuati i necessari accertamenti;
-         ritiene la Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT sia fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi:
-         a seguito di approfondimento della data di effettiva e tempestiva proposizione del reclamo al Giudice Sportivo da parte della società A.C.D. CASTELLANETA è risultato che il reclamo suddetto proposto al Primo Giudice e alla controparte (U.G. MANDURIA SPORT) è stato spedito in data 27/9/2016 cioè oltre il termine previsto dalle norme vigenti (7 giorni dallo svolgimento della gara che nella specie è del 18/9/2016);
-         ritenuto pertanto che ai sensi dell’art. 36 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva la decisione impugnata va annullata senza rinvio per cui va revocato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3/11/2016 e va quindi ripristinato il risultato conseguito sul campo.
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliersi il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT e per l’effetto ripristinarsi il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo.
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.










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