venerdì 27 settembre 2024


09/01/2017 18:13:49 - Manduria - Attualità

Ecco i consigli su come salvarsi dai debiti

Legge 3/2012, rinominata dalla stampa legge salva suicidi o cancella debito, cos’è?
Non sono pochi i privati cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e che si chiedono se esiste una via d’uscita.
La legge salva suicidi è stata pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica. In questi casi ci si chiede quali sono le regole per poter ricorrere alla legge 3/2012 e, pertanto, è bene conoscere come funziona, chi può beneficiarne e quali sono le condizioni per poter ridurre l’importo del proprio debito. Si tratta della legge voluta per risolvere le crisi da sovraindebitamento, ovvero le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l’incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali.
Ne abbiamo parlato con due Dottori Commercialisti locali, il dott. Pietro Vito Chianura e la giovane figlia Valentina, diventati esperti della materia per aver istruito con successo ormai diverse procedure, sia in qualità di Gestore della Crisi nominato dal Tribunale di Taranto sia in qualità di Consulente  incaricato da privati consumatori per la redazione della Proposta di Accordo da sottoporre al Gestore della Crisi per l’eventuale Asseverazione.
Dott. Chianura, ci spiega brevemente di cosa parla la Legge 3/2012?
«La legge 3/2012 permette ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti. Il piano previsto dalla legge salva suicidi non si traduce in una cancellazione del debito, questa la prima precisazione. Quello che la legge ha voluto inserire è la possibilità, per i privati cittadini, di pagare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità».
Dott.ssa Valentina, ma come funziona la legge 3/2012 e, soprattutto, quali sono le regole per accedervi e per richiedere un piano personalizzato di pagamento del debito?
«la crisi ha messo in ginocchio chiunque, e sempre più spesso far fronte ai debiti contratti diventa praticamente impossibile. Non sempre è possibile dunque pagare i propri debiti verso banche o Equitalia e, nonostante le recenti novità che hanno previsto la possibilità di rottamazione delle cartelle e quindi di sconti su interessi e sanzioni sui propri debiti, non tutti i cittadini riescono ad assolvere agli obblighi previsti ed a rispettare le strette scadenze. La legge salva suicidi è, in buona sostanza, una via d’uscita per i privati cittadini che non riescono più ad onorare i propri debiti.
Per cercare di chiarire cosa prevede e cos’è, posso sintetizzare una guida pratica alla legge salva suicidi ed alle regole per i privati cittadini, fermo restando che per qualsiasi ulteriore chiarimento o consulenza, assolutamente gratuita, siamo a disposizione di chiunque ritenga di rientrare nella fattispecie in esame.
La legge 3/2012 prevede la possibilità per i cittadini che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un Tribunale e ad esperti professionisti.
L’articolo 7, capo II della legge 3/2012 recita:
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori e commercianti di rivolgersi al Tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica ed a seguito degli accertamenti di giudice e dell’esperto contabile, il privato cittadino potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.
I creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare. Condizione perché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 60% dei creditori. Tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un’effettiva difficoltà economica, egli può proporre all’istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti raggiungere un accordo con il cittadino piuttosto che vendere l’immobile all’asta.
Lo stesso discorso vale per Equitalia che, non potendo effettuare un pignoramento sulla prima casa, riuscirebbe a rientrare in possesso di una parte della somma. Per quanto riguarda i fornitori la legge salva-suicidi prevede delle agevolazioni fiscali dovute al fatto che essi percepiscono delle cifre inferiori rispetto a quelle pattuite precedentemente. Insomma, da un lato il cittadino potrà ripagare i propri debiti in base a quanto realisticamente può permettersi, dall’altro i creditori riusciranno a recuperare parte dei propri soldi».
Dott. Chianura ma quali sono le regole e le condizioni per i debitori che decidono di ricorrere alla legge salva suicidi, 3/2012?
«La procedura è complessa e richiede, per il Professionista Incaricato, la perfetta conoscenza della posizione debitoria di chi vuole accedervi; ciò implica che ogni procedura è diversa dalle altre, in quanto per ogni sovraindebitato diverse sono la natura e le entità dei debiti, le motivazioni che li hanno scaturiti e, soprattutto, le condizioni reddituali sulla base delle quali è possibile stilare una Proposta di Accordo. Sinteticamente è possibile riepilogare cosa prevede la legge e le disposizioni da rispettare.
Per risolvere la crisi da sovraindebitamento ricorrendo alla legge salva suicidi 3/2012 è opportuno specificare cosa prevede nel dettaglio la normativa di riferimento. Le disposizioni della legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che svolgono piccole attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.
Sono esclusi dal piano di rientro e dal pagamento del debito in base alla propria concreta disponibilità i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza e coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.
In caso di crisi da sovraindebitamento, il privato dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per la quantificazione del debito e dei beni a disposizione, nonché tutta la documentazione necessaria per stabilire tempi e modalità di pagamento del debito stesso. Per la redazione del piano di rientro il debitore dovrà mettere a disposizione i propri beni e patrimonio e, mediante accordo con i creditori, stabilire tempi e misura del pagamento.
La legge salva suicidi 3/2012 stabilisce tre diverse modalità di assolvimento dei propri doveri nei confronti dei creditori, ovvero:
  • piano del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, a proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori; la proposta dovrà essere omologata dal Tribunale;
  • accordo del debitore: enti e imprese non fallibili, ma anche privati cittadini, presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori ed omologato dal Tribunale;
  • liquidazione del patrimonio: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia».
Dott.ssa Valentina, comprendiamo che in poche righe non si possa analiticamente illustrare la portata della norma, i suoi effetti benefici per i debitori e, soprattutto, come adoperarsi per raggiungere l’obiettivo. Sarebbe disponibile a fornire, nei prossimi giorni, un più approfondito dettaglio sulle enunciate tre diverse modalità di assolvimento dei propri doveri nei confronti dei creditori?
«Assolutamente si. Si ribadisce pure la disponibilità a ricevere in studio, qui a Manduria, chiunque fosse interessato ad avere maggiori delucidazioni sulla Legge 3/2012, anche al fine di valutare la propria posizione debitoria e di assisterlo nella eventuale predisposizione di un Piano del Consumatore o Proposta di Accordo. Noi siamo a Manduria alla via Santa Lucia n. 1 ed i nostri recapiti sono i seguenti: tel. 099/9791559 – 9712623; e-mail valentinachianura@libero.itstudio.dr.chianura@libero.it».










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