lunedì 23 settembre 2024


02/12/2009 17:16:12 - Maruggio - Calcio

Comminati 500 euro di multa al Racale per cori razzisti e offensivi all’indirizzo di un calciatore di colore

 
Campionato di Promozione
--- GARE DEL 15/11/2009 ---
Reclami
Gara SAN PAOLO - RUVO del 15/11/2009
 
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.S.D. Ruvo invocava la causa di forza maggiore per giustificare la mancata presentazione della squadra sul campo di gioco del San Paolo Bari;
A sostegno del ricorso dichiarava che l'autobus che trasportava la squadra aveva subito un danno meccanico alle ore 12.45 e che lariparazione dello stesso si era protratta fino alle ore 15.15, come si poteva evincere dalla fattura n° 474/09 della Euro service di Nicola Valentini.
Questo giudice sportivo osserva che non vi è in atti alcuna attestazione di tale incidente proveniente da autorità di pubblica sicurezza e che non vi è alcuna prova che la società si sia tempestivamente attivata per raggiungere l'impianto di gioco a Bari con mezzi alternativi.
Sottolinea il giudicante che l'incidente è avvenuto un ora e quantacinque minuti prima dell'orario fissato perl'inizio dell'incontro a cui si potevano aggiungere quarantacinque minuti di tolleranza previsti dal regolamento
Tenuto conto che la distanza da percorrere era solo di 35 chilometri è evidente la responsabilità per colpa della reclamante.
In materia di causa di forza maggiore la Caf si è costantemente espressa nel senso di richiedere all'agente la prova rigorosissima che l'impedimento sia assoluto e non addebitabile al medesimo neppure a titolo di colpa lievissima. (Vedi sentenze 1/12/88 - 20/04/88 -26/5-4-01/9).
La società Ruvo non si è attivata in alcun modo per sopperire operativamente al guasto meccanico nonostante l'ampio lasso di tempo a disposizione,e, pertanto, il ricorso va rigettato.
conseguentemente
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D.RUVO e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società;
2) di comminare all'A.S.D. RUVO la sanzione sportiva della perdita del la gara con il risultato di 3 - 0 in favore dell'A.S.D. SAN PAOLO BARI;
3) di comminare all' A.S.D. RUVO la penalizzazione di UN punto in classifica;
4) di comminare all'A.S.D. RUVO l'ammenda di euro 500 per 1°RINUNCIA;
5) di comminare all'A.S.D. RUVO l'ammenda di euro 200 quale indennizzo per il mancato incasso.
Provvedimenti disciplinari
 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
RUVO
Vedi delibera.
 
Penalizzazione punti in classifica:
RUVO 1
Vedi delibera.
Ammende
 
€ 500             RUVO
Vedi delibera.
 
€ 200             RUVO
Vedi delibera.
 
 
 
 
--- GARE DEL 26/11/2009 ---
Reclami
Gara VALENZANO JAPIGIA - EUROPA GRUMESE del 26/11/2009
 
IL GIUDICE SPORTIVO
Letto il referto arbitrale,
Rilevato che la società Europa Grumese non si è presentata presso l'impianto di gioco nei tempi regolamentari
D E L I B E R A
1) di comminare alla società EUROPA GRUMESE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società VALENZANO - JAPIGIA;
2) di comminare alla società EUROPA GRUMESE la penalizzazione di UN punto in classifica;
3) di comminare alla società EUROPA GRUMESE l'ammenda di euro 500 per prima rinuncia;
4) di comminare alla società EUROPA GRUMESE l'ammenda di euro 200 quale indennizzo per il mancato incasso.
 
 
Provvedimenti disciplinari
 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
EUROPA GRUMESE
Vedi delibera.
Penalizzazione punti in classifica:
EUROPA GRUMESE 1
Vedi delibera.
 
Ammende
 
€ 500             EUROPA GRUMESE
Vedi delibera.
€ 200             EUROPA GRUMESE
Vedi delibera.
 
 
--- GARE DEL 29/11/2009 ---
 
Provvedimenti disciplinari
 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 
A carico di società
Ammende
 
€ 500             RACALE
Propri sostenitori proferivano ripetutamente cori offensivi e razzisti all'indirizzo di un tesserato di colore della squadra avversaria.
 
A carico di massaggiatori
 
Squalifica fino al 17/12/2009
LAMARINA TOMMASO (MESAGNE 1929)
 
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
BEVILACQUA LUCA                                                    (Atletico Mesagne)
GRECO GUGLIELMO                                                 (Atletico Mesagne)
FAVRET JONATAN EZEQUIE                                    (Mesagne 1929)
COLETTA ANGELO                                                     (Mottola)
COSMA FELICIANO                                                    (Racale)
GENTILE DOMENICO                                                (Stella Jonica Carosino)
GAGLIARDO GIOVANNI                                             (Valenzano Japigia)
 
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
ATTANASI FABIO (Atletico Mesagne)
PASCAZIO NICOLA (Atletico Mola)
DUCANGE NICOLA (Atletico Vieste)
FASCIANO VITANTONIO (Minervino Murge)
GENTILE ROCCO (Polimnia Calcio)
MARINO RAFFAELE (San Paolo)
LASERRA MICHELE (Soccer Atletico)










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