lunedì 23 settembre 2024


08/11/2017 14:55:13 - Avetrana - Calcio

Partite vinte a tavolino per Aradeo (trasferta di Otranto) e per Omnia Bitonto (trasferta di Corato). Un turno ad Alemanni (Avetrana)

 

CAMPIONATO ECCELLENZA

 

GARE DEL 22/10/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 22/10/2017 OTRANTO - ATLETICO ARADEO
 

il Giudice Sportivo;

- esaminati gli atti ufficiali;

- rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - ritualmente notificato alla controparte - l'ASD ATLETICO ARADEO lamentava la posizione irregolare del calciatore DIARRA DRISSA (OTRANTO) - che non sarebbe risultato tesserato alla data di disputa della gara;

- che da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento di questo Comitato è emerso che la società OTRANTO ha inviato la richiesta di tesseramento in data antecedente al 22/10/2017 ma che il medesimo è stato autorizzato solo in data 25/10/2017;

tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, comminare alla società OTRANTO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'ASD ATLETICO ARADEO;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.


 

 

GARA DEL 22/10/2017 CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - OMNIA BITONTO
 

il Giudice Sportivo;

- esaminati gli atti ufficiali;

- rilevato che con tempestivo reclamo - ritualmente notificato alla controparte - l'ASD OMNIA BITONTO lamentava la posizione irregolare del calciatore EL FRIYEKH ELMAHDI (CORATO CALCIO 1946 ASD) - che non sarebbe risultato tesserato alla data di disputa della gara;

- che l'USD CORATO CALCIO 1946 ASD ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, sostenendo di aver inviato la richiesta di tesseramento in data 20/10/2017 e che - secondo la propria interpretazione della Circolare n. 82/17 della L.N.D. - vi sarebbe equiparazione tra le procedure di tesseramento di calciatori italiani e quelle dei calciatori minorenni extracomunitari che soddisfino il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni.

Alla luce di tale equiparazione il proprio atleta doveva considerarsi tesserato dal momento della spedizione della richiesta.

Rileva questo Giudice Sportivo che l'USD CORATO CALCIO 1946 ASD, nella richiesta di tesseramento relativa all'atleta EL FRIYEKH ELMAHDI, non risulta aver richiamato la Circolare n. 82/17 della L.N.D., concernente l'applicazione della Legge n. 12/2016 in materia di jus soli sportivo e, pertanto, non può introdurre tale richiesta per la prima volta in sede di reclamo.

In ogni caso rimarca che - in applicazione della citata circolare - l'equiparazione delle modalità di tesseramento con i giocatori di cittadinanza italiana può aver luogo solo nell'ipotesi in cui - contestualmente all'invio della domanda di tesseramento - venga allegato un certificato di residenza storico che attesti la legale permanenza del giocatore in Italia da oltre dieci anni.

In tale unica ipotesi il tesseramento potrà decorrere dalla data della spedizione: mancando anche tale requisito nel caso di specie, il giocatore in questione è stato tesserato per l'USD CORATO CALCIO 1946 ASD solo in data 25/10/2017, a seguito di autorizzazione dell'Ufficio Tesseramento di questo Comitato.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, comminare alla società USD CORATO CALCIO 1946 ASD la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'ASD OMNIA BITONTO;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

GARE DEL 5/11/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/11/2017

SANGIRARDI GIUSEPPE

(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LA ROSA FRANCESCO

(BARLETTA 1922)

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOSCELLI FABIO

(BITONTO.)

 

CAMPANELLA FABIO GIUSEPPE

(OMNIA BITONTO)

MUSACCO FRANCESCO

(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

DI PIERRO NICOLA

(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

 

 

 

 

 

 

A fine gara.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALEMANNI GABRIELE

(AVETRANA)

 

MILELLA MARCO

(BARLETTA 1922)

AMATO MARCO

(CITTA DI FASANO)

 

PAVON EIVA ADRIAN

(PRO ITALIA GALATINA)

 

 

 

 

 

 

 

 











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