lunedì 23 settembre 2024


06/12/2017 13:03:25 - Avetrana - Calcio Giovanile

Dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Memory Campi relativo alla trasferta di Avetrana. Squalificato sino a giugno un calciatore dell’Avetrana

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

 

GARE DEL 11/11/2017

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

GARA DEL 11/11/2017 AVETRANA - MEMORY CAMPI
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

considerato che la società MEMORY CAMPI non ha trasmesso il preannuncio di reclamo secondo il rito previsto dall'art. 38, comma 7,del C.G.S. (telegramma, telefax o posta elettronica certificata);

DELIBERA

1) ritenersi inammissibile il reclamo proposto dalla società MEMORY CAMPI;

2) confermarsi il risultato conseguito sul campo di 4 - 3 in favore della società AVETRANA;

3) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della istante.

 

 

GARE DEL 18/11/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 18/11/2017 ARS ET LABOR GROTTAGLIE - CITTA DI MASSAFRA
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

letto il ricorso presentato dalla società ARS ET LABOR GROTTAGLIE, regolarmente notificato alla controparte, con il quale la stessa lamentava che la società CITTA' DI MASSAFRA aveva fatto partecipare alla suddetta gara il calciatore CAFFIO FABIO (18/11/1998) pur essendolo stesso squalificato per una giornata in quanto espulso durante la gara del 15/11/2017 CITTA' DI MASSAFRA - MANDURIA SPORT;

considerato che il reclamo è meritevole di accoglimento in quanto, effettivamente, il suddetto calciatore era stato espulso nella gara suindicata e che, pertanto, non aveva scontato la squalifica e si trovava in posizione irregolare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 C.G.S.

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso presentato dalla società ARS ET LABOR GROTTAGLIE;

2) di comminare alla società CITTA' DI MASSAFRA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ARS ET LABOR GROTTAGLIE;

3) non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

 

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI MASSAFRA
Vedi delibera.

 

 

 

 

 

 

GARE DEL 2/12/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

 

GARA DEL 2/12/2017 LIZZANO 1996 - S.VITO
 

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 7º del primo tempo la Soc. US San Vito, che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori, Rimaneva in campo con soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati l'art. 17 comma 1 C.G.S. e l'art. 73 comma 2 N.O.I.F.,

 

DELIBERA

di comminare alla Soc. US San Vito la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0, in favore della soc. Lizzano 1996 .

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

 

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

S.VITO
vedi delibera

 

 

AMMENDA

Euro 100,00 FORTIS ALTAMURA

Durante il secondo tempo un proprio tifoso sputava contro un giocatore avversario che si accingeva a recuperare il pallone lungo la recinzione.


Euro 50,00 GINOSA
Assenza SOS

 

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/12/2017

VALENTINI MASSIMO

(OTRANTO)

 

 

 

 

 

A fine gara

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/12/2017

BELLO STEFANO

(CASARANO CALCIO S.R.L.)

 

GRECO MARCELLO

(FABRIZIO MICCOLI)

 

 

 

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 22/12/2017

NARDELLI VITO ANTONIO

(CITTA DI MASSAFRA)

 

 

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 1/2018

DE PAOLIS MICHELE

(SPORT LUCERA)

 

 

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 22/12/2017

DI STASI ALESSANDRO

(CITTA DI MASSAFRA)

 

 

 

 

 

PAPADIA ADRIANO

(OTRANTO)

 

 

 

 

A fine gara

 

 

SQUALIFICA FINO AL 17/12/2017

PICCARRETA CATALDO

(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 7/ 6/2018

NARDELLI LUIGI

(AVETRANA)

 

 

 

 

 

A seguito di decisione arbitrale dapprima proferiva espressione irriguardosa verso il direttore di gara e subito dopo colpiva l'arbitro al fianco sinistro con uno sputo.

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIANCO MANUEL

(ATLETICO RACALE)

 

TRIANNI SCIGLIUZZO NIKOLAS

(ATLETICO RACALE)

PARLATI ALESSANDRO

(BOYS TAVIANO 2010)

 

TORALDO LORENZO

(FABRIZIO MICCOLI)

DE LEONARDIS DOMENICO

(NUOVA ANDRIA)

 

FINO ANGELO

(OTRANTO)

SABATINO ANTONIO

(SAN MARCO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MISCIA POTITO

(ATLETICO ORTA NOVA)

 

CALABRESE GIANLUCA

(BITETTO)

FESTANTE ALESSANDRO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

 

DI RELLA ALDO

(MOLFETTA CALCIO)

COLLUTO SALVATORE

(OTRANTO)

 

CASSANO VITO CESARE

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

TRENTADUE GIORGIO

(SOCCER MODUGNO)

 

RICCHIZZI DANIELE

(SPORT LUCERA)

PORRO DANIELE

(UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

 

CICIRIELLO DANIEL

(VIGOR TRANI CALCIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PONZETTA DONATO

(CAPO DI LEUCA)

 

CARISSIMO GIUSEPPE

(FORTIS ALTAMURA)

CAPUTO ALBERTO

(VIRTUS ANDRIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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