martedì 24 settembre 2024


15/01/2020 11:54:35 - Manduria - Calcio

Cori razzisti all’indirizzo dei calciatori di colore dell’Avetrana: un turno al campo del Carovigno. Una giornata di squalifica a Coccioli (Manduria)

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 24/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/11/2019 TAURISANO 1939 - A. TOMA MAGLIE
 

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. A. TOMA MAGLIE, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 21/01/2020 per la decisione in merito del reclamo.

GARE DEL 22/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 22/12/2019 ATLETICO ARADEO - DE CAGNA 2010
 

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con PEC del 30/12/2019 - ore 17,06 - la società A.S.D. ATLETICO ARADEO trasmetteva preannuncio di reclamo e reclamo al Giudice Sportivo;

- che l'art. 67 1º comma del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall'abrogato art. 46 C. G. S., ha previsto espressamente che "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce";

- che il 2º comma dell'art, 67 del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che "Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare";

- che in via transitoria l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che, relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad applicarsi sino all' 01/07/2020 le disposizioni previgenti;

- che nella fattispecie la società istante ha omesso di trasmettere alla società controinteressata il preannuncio del ricorso ed il ricorso nei termini di cui all'art. 67 C.G.S.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso;

2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 3 in favore della società A.S.D. DE CAGNA 2010;

3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

GARE DEL 12/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 12/ 1/2020 VIGOR BITRITTO - MANFREDONIA CALCIO 1932
 

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SSDARLMANFREDONIA CALCIO 1932 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

CAROVIGNO CALCIO N GARE 1

Un nucleo dei tifosi del CAROVIGNO, per alcuni secondi, emetteva versi ed ululati razzisti nei confronti di un tesserato di colore della società ospite. (SANZIONE DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO.)

AMMENDA

Euro 100,00 A. TOMA MAGLIE
Propri accendevano dieci fumogeni sugli spalti senza conseguenze.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 1/2020

GIUSTIZIERO TOMMASO

(A. TOMA MAGLIE)

 

MANCINI NICOLA

(CANOSA)

DE GENNARO LORENZO

(DON UVA CALCIO 1971)

 

 

 

 

 

 

 

AMMONIZIONE (II INFR)

MILELLI FABRIZIO

(ATLETICO RACALE)

 

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIECO PASQUALE

(NORBA CONVERSANO)

 

MATERA VALENTINO

(REAL SITI)

 

 

 

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MENGA GIUSEPPE

(REAL SITI)

 

 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2020

PORTALURI COSIMO

(A. TOMA MAGLIE)

 

CARLUCCI ANGELO

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 16/ 1/2020

PETRELLI ADRIANO

(VEGLIE)

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PERRONE GIUSEPPE

(SPORTING APRICENA)

 

 

 

 

 

AMMONIZIONE (II INFR)

AGNELLI LUIGI

(MANFREDONIA CALCIO 1932)

 

RENIS ANTONIO

(SALENTO FOOTBALL)

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

D ALENA PASQUALE

(CASTELLANETA CALCIO 1962)

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IEVA MICHELE

(CANOSA)

 

VISCONTI ARMANDO

(VIGOR BITRITTO)

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

PACE GIOVANNI

(A. TOMA MAGLIE)

 

PIGNATALE DAVID

(GINOSA)

MOLFETTA VINCENZO

(OSTUNI 1945)

 

TUNDO FILIPPO

(VEGLIE)

 

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOSETO GIANLUCA

(VIGOR BITRITTO)

 

 

 

Vedi rapporto Commissario di Campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D AMBROSIO MATTIA

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

 

LANDOLFI NICOLA

(CANOSA)

BUTTIGLIONE LUCA

(CASTELLANETA CALCIO 1962)

 

COCCIOLI COSIMO

(MANDURIA SPORT)

ROBERTO GABRIELE

(MANFREDONIA CALCIO 1932)

 

LOSETO FELICE

(NOICATTARO CALCIO)

CARUSO NICHOLAS

(OSTUNI 1945)

 

GENTILE ROCCO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

PAIANO LORENZO

(SALENTO FOOTBALL)

 

CIURLIA ANDREA

(TAURISANO 1939)

MARCELLINO FRANCESCO

(UNITED SLY)

 

TRIOZZI GIUSEPPE

(VIGOR BITRITTO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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