martedì 24 settembre 2024


22/01/2020 14:54:07 - Manduria - Calcio

Respinto il ricorso del Maglie: il risultato della gara di Taurisano resta di 2-0 a favore dei padroni di casa. Un turno ad Allegrini, Martella e Sanyang (Avetrana

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 24/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 24/11/2019 TAURISANO 1939 - A. TOMA MAGLIE
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con tempestivo preannuncio e successivo reclamo – entrambi ritualmente notificati alla controparte - l’ASD A. TOMA MAGLIE adiva questo Giudice Sportivo in relazione alla circostanza che la gara si sarebbe svolta per tutto il secondo tempo sulla base dell’entrata in funzione dell’impianto di illuminazione artificiale.

Eccepiva che tale impianto di illuminazione fosse privo di omologazione, in violazione dell’art. 59 comma 2 delle N.O.I.F..

Richiamava un precedente del 04/02/2019 della Corte di Appello Sportiva Territoriale della Puglia e, conseguentemente, chiedeva applicarsi in danno della controinteressata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

Ha fatto pervenire memoria difensiva l’ASD TAURISANO 1939 in data 18/01/2020 – ritualmente notificata alla ricorrente - nell’ambito della quale ha eccepito gradatamente quanto segue: 1) l’irricevibilità del ricorso, non avendo la società A. TOMA MAGLIE depositato il contributo unitamente al preannuncio di ricorso, in presunta violazione dell’art. 67 comma 1 C.G.S.; 2) l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 65 comma 1 lett. C C.G.S. e 67 comma 4 C.G.S., per aver un dirigente accompagnatore della ricorrente (e non già il capitano della squadra) richiesto a fine gara di mettere a referto una generica dichiarazione circa l’utilizzo dell’impianto di illuminazione, peraltro in assenza del capitano e/o di qualsivoglia altro tesserato appartenente all’ASD. TAURISANO 1939 (sul punto ha richiamato la decisione n. 16/2012 dell’Alta Corte di Giustizia del CONI); 3) contestazione del ricorso nel merito, avendo il Direttore di Gara – unico soggetto deputato ex art. 60 1° comma N.O.I.F. ad emettere il giudizio sulla praticabilità del campo – lasciato concludere la partita senza nulla rilevare in ordine alla sua regolarità.

Osserva questo Giudice Sportivo che l’art. 67 comma 1 prevede che il ricorso debba essere preannunciato con dichiarazione depositata a mezzo PEC, unitamente al contributo: tuttavia tale norma deve essere applicata in correlazione con l’art. 48 comma 2 C.G.S. in materia di contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva - che testualmente recita: “i ricorsi ed i reclami anche se solo preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di Giustizia Sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente sia una società”.

Nella parziale contraddizione tra le due norme il Giudice Sportivo ritiene corretto applicare il principio del “favor rei”, ritenendo più corretto ed equilibrato che la reclamante possa versare il contributo o indicare le modalità di pagamento con addebito sul conto della società in coincidenza della presentazione del ricorso e non già del mero preannuncio dello stesso.

Pertanto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’A.S.D. TAURISANO 1939 viene rigettata.

Quanto invece all’eccezione di inammissibilità del gravame questo Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale, rileva che al suo interno è totalmente assente la riserva prevista dall’art. 65 comma 1 lett. C e 67 comma 4 C.G.S.: quest’ultimo testualmente recita: “con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65 comma 1 lett. C, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara, il ricorso è preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’Arbitro riceve in  presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”.

A pagina 2 del referto arbitrale è contenuta la seguente dichiarazione del Direttore di gara: “al 5’ del 2° tempo sono stati accesi i fari del campo sportivo”: perciò non vi è alcuna traccia della specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata in presenza del capitano dell’altra squadra, in violazione dell’art. 67 comma 4 C.G.S..

Questo Giudice condivide la tesi giurisprudenziale richiamata, in base alla quale le scansioni procedimentali non costituiscono inutili formalismi giuridici bensì tasselli necessari ed imprescindibili per la funzionalità stessa dell’ordinamento sportivo da un lato e per la conciliazione degli interessi giuridici e sportivi di entrambe le parti coinvolte nel reclamo.

Nel caso di specie è totalmente assente la riserva orale proposta dal capitano dell’A.S.D. A. TOMA MAGLIE in presenza del capitano dell’A.S.D. TAURISANO 1939 – che avrebbe dovuto essere ricevuta dall’Arbitro ed annotata sul cartoncino di gara.

In conseguenza di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto premesso

 

DELIBERA

 

  1. di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ASD A. TOMA MAGLIE;
  2. di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell’ASD TAURISANO 1939;
  3. di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

GARE DEL 19/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 A. TOMA MAGLIE

Circa 20 tifosi forzavano il cancello d'ingresso del settore a loro riservato ed entravano sprovvisti di biglietto. Lo sfondamento del cancello provocava la caduta del dirigente addetto all'ingresso ospiti - che non riportava danni fisici. Durante la gara propri sostenitori accendevano 4 fumogeni sugli spalti senza conseguenze (1^ RECIDIVA).


Euro 400,00 OSTUNI 1945

A fine gara soggetti non identificati all'interno del recinto di gioco proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro e cercavano di avvicinarsi al medesimo con fare minaccioso: venivano prontamente bloccati dalle Forze dell'Ordine (2^RECIDIVA).


 

Euro 200,00 TAURISANO 1939

Un tifoso scavalcava la ringhiera ed entrava sul terreno di gioco senza conseguenze, per il pronto intervento dei tesserati della squadra che lo facevano immediatamente risalire sugli spalti.


Euro 50,00 DON UVA CALCIO 1971
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio destinato alla terna arbitrale.

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 1/2020

CALASSO GABRIELE FABIO

(SALENTO FOOTBALL)

 

 

 

 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 2/2020

PORTALURI COSIMO

(A. TOMA MAGLIE)

 

 

 

 

Seppur squalificato, era presente sul terreno di gioco durante il riscaldamento e durante l’intervallo entrava negli spogliatoi per dare direttive alla propria squadra (Vedi rapporto Commissario di Campo).

 

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIZZULLI ANTONIO

(GINOSA)

 

 

 

AMMONIZIONE (III INFR)

AGNELLI LUIGI

(MANFREDONIA CALCIO 1932)

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

TERMITE IVAN

(CAROVIGNO CALCIO)

 

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LECCE IVAN

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

 

TURCO GIUSEPPE

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

GIAMPETRUZZI GIOVANNI

(GINOSA)

 

TANZI FLAVIO

(GINOSA)

TELERA GIUSEPPE

(MANFREDONIA CALCIO 1932)

 

IAIA STEFANO

(OSTUNI 1945)

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALLEGRINI DOMENICO

(ALTO SALENTO)

 

SAMBATI MATTIA

(SALENTO FOOTBALL)

BOTRUGNO VITTORIO

(TAURISANO 1939)

 

 

 

 

 

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MARTELLA FRANCESCO

(ALTO SALENTO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COTA ALIBERTO

(A. TOMA MAGLIE)

 

HADJ MOHAMED KHALIL

(A. TOMA MAGLIE)

IURATO MARCO

(A. TOMA MAGLIE)

 

SANYANG LAMIN

(ALTO SALENTO)

SALLUSTIO MARCO

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

VALENTINO DAVIDE

(CANOSA)

DESIDERATO PIERPAOLO

(DE CAGNA 2010)

 

ZAMINGA CLAUDIO

(DE CAGNA 2010)

MARCHESE MARIO

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

SALVI LORENZO

(OSTUNI 1945)

ZIZZI CARLO

(OSTUNI 1945)

 

DADDIEGO CLAUDIO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

DIPIERRO MARCO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

 

GERNONE VITO MARCO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

QUARTA LUCIANO

(SALENTO FOOTBALL)

 

DI SECLI GIORGIO

(TAURISANO 1939)

ABBINANTE MICHELANGELO

(VIGOR BITRITTO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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