martedì 24 settembre 2024


30/01/2020 18:45:27 - Manduria - Calcio

Lo ha stabilito il Tribunale Federale Territoriale come sanzione relativa alla vertenza con l’allenatore Ciraci

 

Un punto di penalizzazione anche all’Ostuni. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Territoriale come sanzione relativa alla vertenza con l’allenatore Ciraci. Ecco la sentenza integrale

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall’Avv. Gioacchino Ghiro (relatore) e dall’Avv. Michela Tamma (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. 107 pfi 19-20, e esaminato all’ udienza del 27.01.2020

Premesso

che in relazione al procedimento iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 10/07/19 oggetto del deferimento comunicato a questo Tribunale il 09.12.2019 e notificato il 19 al Sig. Calò Marco nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. OSTUNI 1945 (matr.917927) nonché alla società A.S.D. OSTUNI 1945 a titolo di responsabilità diretta;

che al sig. Calò Marco, nella predetta qualità, è stata contestata la violazione dell’artt. 1 bis, commi 1 del previgente C.G.S. (trasfuso nell’art. 4, comma 1del vigente C.G.S.) e art. 8, commi 9 e 10, del previgente C.G.S. (trasfuso nell.art.31, commi 6 e 7 del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, alla delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza nr. 192/78 (2017/2018) tra l’allenatore Ciraci Antonio e la società A.S.D. OSTUNI 1945, emessa all’esito del predetto contenzioso di cui alla riunione del 11.10.18 sul C.U. nr. 5/2018 e trasmessa con nota del 15.10.18 dallo stesso Collegio Arbitrale;

che alla A.S.D. OSTUNI 1945 è stata contestata a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente C.G.S. , (trasfuso nell’art. 6, comma 1 del vigente C.G.S.) per gli illeciti disciplinari ascritti al suo Presidente in carico al momento dei fatti contestati;

che alla udienza del 27.01.2020 non si presentava né faceva pervenire note a sua difesa né scritto alcuno;

che la Procura, all’odierna udienza, concludeva infliggersi la seguente sanzione da scontare nella seguente stagione sportiva 2019/2020:

1) 6 mesi di inibizione per il Presidente Calò Marco;

2) 1 punto di penalizzazione e 3.000,00 di ammenda per la società A.S.D. Ostuni 1945.

 

Motivazione contestuale della decisione

Dalla documentazione in atti, oggetto di indagine della Procura Federale acquisita al fascicolo, emerge per tabulas la responsabilità del Presidente Calò Marco e, quindi, della società A.S.D. OSTUNI 1945.

Infatti a seguito dell’espletamento del Collegio Arbitrale, istituito presso la L.N.D. per risolvere la vertenza nr. 197/78 (2017-18) sorta tra il sig. Ciraci Antonio e la suddetta società in relazione al mancato pagamento della somma di € 7.224,00 a titolo di emolumento in favore del Ciraci, la società A.S.D. OSTUNI 1945 veniva condannata al pagamento della pretesa creditoria – maggiorata del tasso legale di interesse) in favore del sig. Ciraci. Tale decisione veniva presa il giorno 11.10.2018 e pubblicata sul C.U. nr. 5/2018 e notificata alla società soccombente il 15.10.2018.

La citata società nella persona del suo presidente del sig. Calò Marco aveva l’onere di ottemperare al Deliberato del Collegio Arbitrale entro e non oltre 30 giorni, così come appunto stabilito nella decisione del lodo. Detto adempimento, come ha dimostrato la Procura Federale a seguito della sua indagine non è mai stato effettuato e il Presidente non ha inteso nemmeno fornire giustificazioni di detto suo comportamento. Peraltro, l’inerzia del Presidente Calò e della A.S.D. OSTUNI 1945 si registra anche con riferimento alla mancata allegazione di note difensive dopo la notifica di chiusura delle indagini.

In conclusione, quindi ne discende in modo irrefutabile e diretto la responsabilità piena del sig. Calò e della società A.S.D. OSTUNI 1945 dallo stesso rappresentata e diretta per il mancato adempimento con connessa violazione delle citate norme del C.G.S. e delle N.O.I.F.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dispone infliggersi la seguente sanzione:

6 mesi di inibizione per il Presidente Calò Marco;

1 punto di penalizzazione e 3.000,00 di ammenda per la società A.S.D. Ostuni 1945.

Da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 27.01.2020, dispositivo con motivazione contestuale alla decisione ai sensi dell’art.73 comma 4° C.G.S.











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