martedì 24 settembre 2024


05/02/2020 17:34:57 - Manduria - Calcio

Don Bosco Manduria-Atletico Martina, decisione ancora rinviata: questa volta all’11 febbraio. Vittoria a tavolino della Leonessa Erchie sulla Polimnia

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/ 1/2020 ATLETICO TRICASE - SALVE
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la soc. F.C.D. SALVE, con comunicazione a mezzo PEC del 15/01/2020 dichiarava di aver preannunciato reclamo entro le ore 24.00della giornata successiva alla gara in oggetto disputatasi il 12.01.2020;

che l'art. 67 del CGS in vigore dal 17/06/2019, al primo comma prevede che "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le h 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce";

che il secondo comma dell'art. 67 CGS prevede che "il ricorso deve essere depositato, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara";

che l'art. 142 CGS, al comma 3, prevede che per le società non professionistiche le nuove modalità di comunicazione degli atti (art. 53 CGS) entrano in vigore dal 1º luglio 2020 e che, sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti; che dalla documentazione pervenuta a questo G.S. non risulta esservi il preannuncio di ricorso, che la parte istante assume di aver trasmesso alla resistente ed a questo ufficio a norma di codice;

tanto premesso

DELIBERA

- di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società F.C.D.SALVE;

- di confermare il risultato conseguito sul campo di 3-0 in favore della soc. ATLETICO TRICASE;

- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.

GARE DEL 19/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 19/ 1/2020 DON BOSCO MANDURIA - ATLETICO MARTINA 2012
 

FISSAZIONE UDIENZA

 

Il Giudice Sportivo Territoriale FISSA la riunione dell'11 febbraio 2020 per la decisione:

 

 

 

GARE DEL 23/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/ 1/2020 AUDACE CAGNANO - FOGGIA INCEDIT
 

FISSAZIONE UDIENZA

 

Il Giudice Sportivo Territoriale FISSA la riunione dell'11 febbraio 2020 per la decisione:

 

 

 

GARE DEL 26/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 26/ 1/2020 LEONESSA ERCHIE - POLIMNIA CALCIO
 

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che, con preannuncio e successivo reclamo entrambi inviati tempestivamente alla resistente, la soc. LEONESSA ERCHIE adiva a questo G.S. avverso la gara indicata in oggetto, imputando a carico della soc. POLIMNIA CALCIO l'inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzo dei giovani calciatori durante la gara; che la ricorrente chiedeva la vittoria in proprio favore;

tanto premesso osserva questo G.S. che il ricorso è fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Il comunicato ufficiale num. 3, pubblicato dal CRP in data 03/07/2019,ha stabilito l'obbligo di schierare, sin dall'inizio e per tutta la durata dell'incontro, un giocatore nato dall' 01/01/1999 in poi, fatta eccezione per i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, i casi di infortunio dei calciatori nati dal 01/01/1999, pena la perdita della gara.

Dal rapporto di gara emerge:

- che la soc. POLIMNIA CALCIO aveva iniziato la gara con numero 2 giovani calciatori (num. 6 ZACCARIA SIMONE - 06/11/01, num. 11 DE DONATO ANTONIO - 08/03/2002);

- che al 24 minuto del s.t. ZACCARIA SIMONE veniva espulso, sicché la soc. POLIMNIA CALCIO rimaneva in campo con un giovane calciatore, ossia il sig. DE DONATO ANTONIO (2002);

- che al 25 minuto del s.t. la soc. POLIMNIA CALCIO sostituiva il giovane calciatore DE DONATO ANTONIO (2002) con il num. 13 TODISCO GIUSEPPE (05/03/1997), rimanendo in campo senza giovani calciatori;

- che solo al 38 minuto del s.t. la soc. POLIMNIA CALCIO ristabiliva il numero minimo dei giovani calciatori in campo, sostituendo il num. 2 ROMANAZZI RENZO (1996) con il num. 14 FRASCARO FRANCESCO (2001).

Per tali motivi, visto ed applicato l'art. 10 CGS

DELIBERA

- di comminare alla società POLIMNIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società LEONESSA ERCHIE;

- di non addebitarsi la tassa ricorso, stante l'accoglimento dello stesso.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA

POLIMNIA CALCIO

Vedi delibera.

 

GARE DEL 2/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CALCIO CEGLIE

Al termine della gara, soggetti estranei e riconducibili alla soc. CALCIO CEGLIE, presenziavano nella zona antistante gli spogliatoi e indirizzavano frasi gravemente ingiuriose e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara. Tale atteggiamento veniva reiterato mentre l'Arbitro era all'interno del proprio spogliatoio; inoltre, i predetti unitamente ad altri componenti e sostenitori della squadra, attendevano l'Arbitro applaudendolo ironicamente e denigrandolo, in totale assenza di intervento da parte della FPS.

 


Euro 300,00 GOLEADOR MELENDUGNO

A fine gara, soggetto non identificato presenziava nella panchina della società e successivamente entrava nello spogliatoio arbitrale senza procurare alcuna conseguenza per lo stesso. (I RECIDIVA)


Euro 200,00 VIRTUS LECCE

A fine gara, soggetto estraneo si avvicinava all'Arbitro e, dopo avergli stretto la mano, teneva comportamento di scherno nei confronti del medesimo.


Euro 50,00 ATLETICO ACQUAVIVA
Assenza di acqua negli spogliatoi.


Euro 50,00 AUDACE CAGNANO
Assenza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

 

 

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPUTO GIOVANNI

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

 

 

 

 

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 2/2020

ARESTA ANTONIO SIMONE

(REAL SANNICANDRO)

 

 

 

 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 3/2020

DE MARTINO GIUSEPPE

(STORNARELLA CALCIO)

 

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 13/ 2/2020

LENOCI ARCANGELO

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

 

 

 

AMMONIZIONE (III INFR)

BIRARDI DOMENICO

(REAL SANNICANDRO)

 

FANELLI VITO

(VIRTUS ANDRIA)

 

 

 

AMMONIZIONE (II INFR)

LEONINO COSIMO

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

IANNONE GIOVANNI

(AUDACE CAGNANO)

GIUSTO MARCO

(IDEALE BARI)

 

SCHITO ANTONIO

(LEVERANO CALCIO)

 

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

PALESE COSIMO

(ATLETICO MARTINA 2012)

 

DEL VECCHIO SALVATORE

(CALCIO CEGLIE)

SANTORO ANGELO

(TRE COLLI)

 

SINISI GIACOMO

(VIRTUS MOLFETTA)

 

 

 

 

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2020

NOVIELLI ANGELO SANDRO

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

 

 

 

 

Durante l'intervallo, al rientro negli spogliatoi, spingeva verso il muro l'arbitro proferendo al suo indirizzo frasi gravemente irriguardose.

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AZZARITI DOMENICO

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

FALCO MATTIA

(SECLI CALCIO)

RIZZI SALVATORE

(VIRTUS ANDRIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMATO MARCO

(ARBORIS BELLI 1979)

 

PARISI ALDO

(CALCIO CEGLIE)

FERRARO MANUEL GIUSEPPE

(CAPO DI LEUCA)

 

INGUSCIO STEFANO

(CAPO DI LEUCA)

CORONESE FRANCESCO

(CITTA DI MASSAFRA)

 

TURI NICOLA

(CITTA DI MASSAFRA)

CAUSIO ANDREA

(COPERTINO CALCIO)

 

CICCARELLI ANTONIO

(FOGGIA INCEDIT)

MURRONE RICCARDO

(GOLEADOR MELENDUGNO)

 

MONTEFRANCESCO MARCO

(LEVERANO CALCIO)

LOCOROTONDO DAVIDE

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

 

RIZZI EMANUELE

(REAL SANNICANDRO)

GIORDANO FABRIZIO

(SPORT LUCERA)

 

SANTORO MATTEO

(SPORT LUCERA)

MONTRONE SALVATORE

(VIRTUS ANDRIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANTORO GIANMARIA

(CALCIO CEGLIE)

 

 

 

 

A fine gara.

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SANARICA NUNZIO

(TRE COLLI)

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PASCULLI DAVIDE

(ATLETICO MARTINA 2012)

 

PENDINELLI GIOVANNI

(ATLETICO VEGLIE)

CARDINALE ARMANDO

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

 

TASSIELLI MARCO

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

QUARTA MATTIA

(FUTURA MONTERONI)

 

GUASTELLA MICHELE

(LATIANO)

DI SANTANTONIO FABIO

(LEVERANO CALCIO)

 

PERRONE MARCO

(LEVERANO CALCIO)

ACQUAVIVA ELIO

(NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)

 

DE VIVO DAVIDE

(NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)

VINCENTI MARCO

(REAL GALATONE A.S.D.)

 

DI IORIO GIUSEPPE

(REAL S.GIOVANNI)

TURITTO VITO

(SOCCER MODUGNO)

 

COLLOCOLO RENATO

(TALSANO)

LA GRASTA ALESSIO

(TROIA A.S.D.)

 

GUIDO ALESSANDRO

(VIRTUS LECCE)

PASCULLO GRAZIANO

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

 

COSTANTINI ROBERTO

(ZOLLINO A.S.D.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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