sabato 28 settembre 2024


25/02/2010 07:13:30 - Manduria - Calcio

 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 22 Febbraio 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:
 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
 
Gara: A.S.D. TAURISANO - A.S.D. LIBERTY del 7 Febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la penalizzazione di n. 2 punti in classifica, ammenda di € 2000,00 e inibizione sig. ROSAFIO Gianluigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
-      Esaminati gli atti ufficiali;
-      letto il reclamo a margine citato;
-      udito il rappresentante della ricorrente;
-      esperite indagini;
-      considerato che le indagini esperite hanno consentito il riesame dell’intera vicenda ed in particolare la commutazione dei punti di penalizzazione nella disputa di una gara a porte chiuse, e sul proprio campo, in aggiunta agli altri precedenti disciplinari, ai sensi dell’art. 12 n. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, oltre alla conferma dell’ammenda di € 2000,00;
-      considerato altresì che il comportamento del Presidente sig. ROSAFIO Gianluigi va punito perché comunque antisportivo ma con le attenuanti delle provocazioni risultate sussistenti dagli accertamenti eseguiti
P.Q.M.
D E L I B E R A
la commutazione dei punti di penalizzazione alla società A.S.D. TAURISANO nella disputa di n. 1 gara a porte chiuse e sul proprio campo, in aggiunta agli altri provvedimenti disciplinari in precedenza inflitti dal Giudice Sportivo;
ridursi al 30/4/2010 la inibizione inflitta al sig. ROSAFIO Gianluigi;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
 
Gara: A.S.D. TAURISANO - A.S.D. LIBERTY del 7 Febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. LIBERTY in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 2000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
-      Esaminati gli atti ufficiali;
-      letto il reclamo a margine citato;
-      udito il rappresentante della ricorrente;
-      esperite indagini;
-      considerato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali e nelle indagini esperite potendosi applicare, nella specie in esame, le attenuanti invocate dalla società reclamante così pervenendo alla più adeguata sanzione della disputa delle gare ad una sola giornata in campo neutro e a porte chiuse, già dalla reclamante scontata nel corso del presente campionato, confermando tuttavia l’ammenda di € 2000,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 1 giornata la squalifica del campo a porte chiuse e in campo neutro, già scontata, confermando nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.










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